Denuncia, versamento dei contributi ex ENPALS lavoratore dello spettacolo (schermate compilazione mod. Uniemens)

Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele

Quesiti
di Daniele Ylenia
19 Maggio 2025

Si chiede come gestire la denuncia e il versamento dei contributi ex ENPALS, per un lavoratore dello spettacolo (musicista/ballerino).

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Risposta

Nel settore dello Spettacolo, la normativa stabilita dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708/1947 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1420/1971 definisce un regime contributivo specifico per quanto riguarda i presupposti, l'ammontare e le modalità di versamento dei contributi.

Queste stesse disposizioni legislative hanno previsto requisiti contributivi agevolati, considerando le peculiarità che caratterizzano i rapporti di lavoro in questo ambito, quali:

  • Le particolari abilità richieste agli artisti;
  • La limitata estensione temporale della carriera artistica;
  • L'instabilità e la precarietà dell'occupazione;
  • La variabilità tipica dei compensi percepiti;
  • La natura intermittente delle prestazioni lavorative;
  • La breve durata dei singoli contratti di lavoro.

La regolamentazione specifica dell'assicurazione precedentemente gestita dall'Enpals (ora confluita nell'INPS) tiene inoltre in considerazione le figure contrattuali tipiche di questo settore. In linea di massima, le parti coinvolte in un contratto di lavoro nel campo artistico sono:

  • Il datore di lavoro (o il committente, nel caso di collaborazioni autonome), che si occupa dell'organizzazione e della realizzazione dello spettacolo;
  • Il lavoratore (che può essere autonomo, dipendente o con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa), il quale esegue la performance artistica.

 

Obblighi contributivi ed informativi

L’obbligo assicurativo insorge per effetto del mero svolgimento di una delle attività artistiche, tecniche o amministrative riportate nell’art. 3, del D.C.P.S. n. 708/1947 che raggruppa i lavoratori dello spettacolo per profili professionali (artisti lirici, attori di prosa, registi, sceneggiatori, maestranze teatrali, etc), come adeguato ed integrato dal decreto ministeriale 15 marzo 2005. Tale elenco è stato da ultimo aggiornato dal decreto legge 73/2021.

La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 3, comma 98) che "All'elenco di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, dopo il numero 23) è aggiunto il seguente:
"23-bis) lavoratori autonomi esercenti attività musicali"."

A partire dal 1° gennaio 2012 l’ENPALS è stato soppresso e le relative funzioni sono passate all’INPS.

La competenza assicurativa dell’ex Enpals è determinata non dal settore produttivo di appartenenza del datore di lavoro, ma dalla qualifica professionale del lavoratore: l’obbligo assicurativo nasce in virtù dell’appartenenza del soggetto che svolge la propria prestazione lavorativa a figure professionali tassativamente individuate dalla legge.

Ai fini dell’insorgenza dell’obbligo contributivo, si prescinde dalla natura dell’attività svolta dal datore di lavoro/committente, così come si prescinde dalla natura di tale soggetto (imprenditore o meno, soggetto pubblico o privato).

L’obbligo di versare i contributi previdenziali al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo e l’obbligo di trasmettere la denuncia contributiva sorgono, quindi, nel momento in cui le prestazioni del lavoratore dello spettacolo appartenente a determinate qualifiche professionali vengono utilizzate dal datore di lavoro o committente.

Le disposizioni del D.Lgs. n. 708/1947 individuano sempre il soggetto obbligato all’adempimento nell’impresa presso la quale l’iscritto presta la sua opera. L’obbligo contributivo ed i correlati oneri informativi devono essere assolti tanto dal datore di lavoro che stipuli un contratto di lavoro subordinato con il lavoratore, quanto dal committente che scritturi o ingaggi un lavoratore autonomo. Infatti, in linea generale, l’obbligo contributivo grava sempre su colui che si avvale delle prestazioni lavorative.

Essi gravano sul datore di lavoro o committente anche nei casi di rapporti di lavoro autonomo, salvo il diritto di rivalsa sulla quota di contribuzione a carico del lavoratore.

 

Calcolo della contribuzione e Aliquote contributive

Il calcolo della contribuzione previdenziale dovuta è effettuato sulla retribuzione giornaliera, secondo le modalità in vigore per la generalità dei lavoratori dipendenti, in base a specifici massimali che variano in base all’anzianità contributiva posseduta alla data del 31.12.1995.

In particolare, il contributo previdenziale, per gli iscritti a forme previdenziali obbligatorie al 31.12.1995, è calcolato sulle giornate di prestazione lavorativa sulla base di appositi massimali e fasce di retribuzione giornaliera.

Diversamente, per gli iscritti a forme previdenziali obbligatorie successivamente al 31.12.1995, il contributo è calcolato sulle giornate di prestazione lavorativa sulla base di appositi massimali annui.

Per i lavoratori dello spettacolo "nuovi iscritti", il contributo base IVS è del 33% per la generalità delle categorie professionali e del 35,7% per ballerini e tersicorei, coreografi e assistenti coreografi. Il contributo è calcolato sulla retribuzione giornaliera entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, legge 8 agosto 1995, n. 335 che per il 2025 è di 120.607 euro (cfr. circolare INPS 30 gennaio 2025, n. 26). Il massimale viene rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

Sulla parte di retribuzione annua che eccede l'importo del massimale retributivo e pensionabile si applica un contributo di solidarietà (articolo 1, commi 8 e 14, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182) del 5%, di cui 2,5% a carico del datore di lavoro e il restante 2,5% a carico del lavoratore. Inoltre, in seguito all’introduzione dell’indennità di discontinuità (ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175), è inoltre dovuto un contributo di solidarietà a carico della generalità dei lavoratori iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo pari allo 0,5% sulla parte di retribuzione annua che eccede l'importo del predetto massimale retributivo e pari, per il 2025, a 120.607 euro che confluisce presso la Gestione Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

È anche dovuta un’aliquota aggiuntiva, ai sensi dell’art. 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 (1% a carico del lavoratore), che si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l’anno 2025, l’importo di 55.448 euro, che rapportato a dodici mesi è pari a 4.621 euro e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a 120.607 euro.

Tale contributo aggiuntivo va versato osservando il criterio della mensilizzazione (cfr. circolare INPS 15 gennaio 2010 n. 7 par. 3 e circolare INPS 30 gennaio 2025, n. 26). L’applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per il 2025, a 55.448 euro. A fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio.

Le aliquote di finanziamento delle assicurazioni previdenziali minori riconosciute ai lavoratori dello spettacolo (subordinati e autonomi), sono stabilite (a prescindere dal settore di inquadramento del datore di lavoro) nelle seguenti misure: 2,22% e 0,46% per l’assicurazione economica di maternità.

 

Come funziona

A partire dal 1° gennaio 2015, i datori di lavoro/committenti che si avvalgono di prestazioni di lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) presentano la denuncia contributiva avvalendosi delle medesime modalità previste per le aziende con dipendenti, dichiarando nell’ambito della sezione “PosContributiva" del flusso UNIEMENS, sia gli elementi informativi utili per il corretto calcolo delle contribuzioni assistenziali (cd. “contributi minori”) sia quelli relativi al calcolo della contribuzione pensionistica (circolare INPS 3 dicembre 2014, n. 154messaggio 14 agosto 2015, n. 5327 e messaggio 11 aprile 2016, n. 1593).

Il termine per la presentazione delle denunce contributive dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico è fissato all’ultimo giorno del mese successivo a quello del periodo di competenza cui la denuncia medesima si riferisce. Infatti, il termine per la presentazione delle denunce mensili delle imprese tenute all’assolvimento degli obblighi contributivi verso le Gestioni spettacolo e sport professionistico, sia uniformato a quello già in vigore per la generalità dei datori di lavoro che si avvalgono del flusso UNIEMENS.

 

Novità della circolare Inps n. 56 del 08-04-2024

A decorrere dal 1° gennaio 2024, è previsto il riconoscimento di un'indennità di discontinuità, “quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e dei lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e di cui alla lettera b), individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023, recante «Individuazione, dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo»”.

L’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2023 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, con riferimento ai lavoratori di cui al citato articolo 1 del medesimo decreto legislativo [lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e dei lavoratori subordinati a tempo determinato], un contributo a carico del datore di lavoro o committente con aliquota pari all’1 per cento dell’imponibile contributivo che confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Con la medesima disposizione è stato previsto altresì un contributo di solidarietà - confluente presso la suddetta Gestione - a carico dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), pari allo 0,50 per cento della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo previsto per gli iscritti al Fondo medesimo e stabilito annualmente ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Inoltre, il comma 2 dell’articolo 7 in esame, ha stabilito che il contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dovuto per i lavoratori subordinati iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 175/2023, è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in misura pari all'1,10 per cento dell’imponibile previdenziale (in luogo dell’aliquota ordinaria pari all’1,40 per cento).

Infine, con riferimento ai lavoratori autonomi, compresi i lavoratori esercenti attività musicali di cui all’articolo 3, commi 98, 99 e 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 175/2023, cessa l’obbligo di versamento del contributo ALAS di cui all’articolo 66, comma 14, del decreto-legge n. 73/2021.

 

Particolarità

La categoria professionale dei “lavoratori autonomi esercenti attività musicali” è stata introdotta dall’articolo 3, comma 98, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che ha aggiunto il numero 23-bis al primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708. Detti soggetti, in considerazione delle particolari modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, che si connota per l’ampia autonomia di organizzazione dell’attività economica e dei compiti assunti, sono tenuti a provvedere direttamente, in deroga alla disciplina previdenziale dettata per i lavoratori dello spettacolo, all’adempimento degli obblighi informativi e contributivi (cfr. la circolare dell’ex ENPALS n. 17/2004). 

 

Compilazione UNIEMENS

A partire dalla competenza di gennaio 2015 (vedasi la versione 3.0 del Documento tecnico per la compilazione dei flussi Uniemens del 25/11/2014) le informazioni contributive e retributive dei lavoratori del settore Sport e Spettacolo sono state integrate completamente nella sezione dei lavoratori dipendenti. In tale sezione, quindi, si dichiarano sia le informazioni relative alle contribuzioni minori che quelle relative all’IVS.

Con la piena integrazione l’esposizione delle informazioni contributive e retributive relative alle denunce del settore Sport e Spettacolo seguono tutte le regole della generalità dei lavoratori dipendenti.


Clicca qui per consultare la modalità operativa guidata per la compilazione


14 maggio 2025

Dott.ssa Ylenia Daniele

 

Parole chiave: denuncia, versamento, contributi, ENPALS, spettacolo, Uniemens

Per i clienti Halley: ricorrente n. QP8504, sintomo n. QP8589

 

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