Somma versata da un privato a dipendenti per istruzione pratica complessa e sponsorizzazione

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
23 Maggio 2025

Si chiede se può essere considerata una sponsorizzazione, ed inserita nelle risorse variabili del fondo, una somma versata da un privato per un gruppo di lavoro composto da dipendenti che devono istruire il procedimento relativo ad una pratica urbanistico-edilizia complessa dal privato presentata.

Risposta

La fattispecie descritta nel quesito è assimilabile a quanto disposto dall’art. 43, cc. 1 e 3, L. n. 449/1997:

1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile. (…)

3. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che non si applica alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, sono definite ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Si rende dunque necessario stipulare una convenzione tra Comune e soggetto privato per disciplinare l’attività del gruppo di lavoro in questione.

La metà del ricavo netto, come definito dal comma 3, è economia di bilancio.

L’altro 50% può essere destinato a incrementare le risorse variabili del fondo risorse decentrate.

La Sezione Autonomie della Corte dei conti, con la del. n. 23/2017/QMIG, chiamata a pronunciarsi sulla possibilità di erogare incentivi al personale oltre i limiti quantitativi previsti dalla normativa in materia di trattamento accessorio (art.1, co. 236 della L. n. 208/2015), ha chiarito quanto segue: “è possibile escludere dal computo dei limiti di spesa stabiliti dal decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010, o nei termini di contenimento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come disciplinato prima dall'art. 1, co. 236 della L. n. 208/2015, ora dall’art. 23, co. 2, D.Lgs. n. 75/2017, le spese (…) ove sussistano le seguenti condizioni: le risorse impiegate devono essere totalmente coperte dai contributi dell’Autorità; la capienza deve essere verificata sia a preventivo, sia a consuntivo; non possono essere erogati trattamenti accessori oltre i limiti di spesa ordinariamente previsti ove in sede di rendiconto i contributi risultino insufficienti a remunerare l’espletamento delle funzioni delegate e le forme di incentivazione economica ad esse correlate; (…)”.

Per poter essere considerate risorse non soggette al limite del 2016, devono però essere rispettate, come ha indicato la sezione veneta della Corte dei conti con del. n. 322/2019:

“(…) le condizioni per l’applicazione dell’art. 43, c. 4, L. n. 449/1997 e dell’art. 67, c. 3, lett. a), del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018 (presenza di un regolamento che individui con chiarezza le diverse prestazioni che possono essere richieste dagli utenti, le tariffe per ciascun servizio e, dunque, la quota di remunerazione delle prestazioni rese dai dipendenti che hanno materialmente reso possibile il soddisfacimento della richiesta dell’utente) e se sussistono le condizioni riassunte dalla deliberazione delle Sezioni Autonomie n. 23/2017/QMIG (copertura totale dell’importo erogato al personale (…) con risorse dei privati, verifica della capienza a preventivo e consuntivo, mantenimento dell’originario vincolo di destinazione)”.

20 maggio 2025

Dott. Massimo Monteverdi

 

Parole chiave: somma, privato, dipendenti, pratica complessa, sponsorizzazione, fondo risorse decentrate

Per i clienti Halley: ricorrente n. QP8523, sintomo n. QP8607

 

Indietro

Quesiti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×