Modalità di rilascio della Certificazione Unica 2025 e relativi adempimenti dell’INPS
INPS – Circolare 20 marzo 2025, n. 61
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
QuesitiL’Ente ha un dipendente con domicilio fiscale errato, quindi sono state sempre calcolate e versate le addizionali ad un comune errato. Il dipendente non ha mai fatto il mod.730 e non si è mai accorto. Si chiede se per la CU 2024 può rimediare reinviandola e sistemando col 730, e se deve essere fatto qualcosa per gli anni precedenti.
Per quanto riguarda la CU 2025 riferita al periodo d’imposta 2024 l’Ente può rimediare inviando una CU sostitutiva della precedente inserendo il domicilio fiscale corretto dal 01/01/2024.
Per quanto riguarda gli anni precedenti:
• il dipendente può sempre presentare tardivamente i modelli 730 degli anni precedenti fino all’ultimo anno non prescritto e regolarizzare la sua posizione fiscale inserendo il comune di domicilio corretto nella dichiarazione e pagare quanto dovuto in sede di dichiarazione o eventualmente chiedere a rimborso o compensazione il credito della dichiarazione;
• l’Ente può regolarizzarsi inviando CU sostitutive degli anni precedenti con il domicilio fiscale corretto. Opzione consigliata se l’errore è dovuto da un’inadempienza e/o responsabilità dell’Ente.
In quest’ultimo caso e per la CU 2025 saranno previste delle sanzioni nei confronti dell’Ente (sostituto d’imposta). L’art. 4, comma 6-quinquies del DPR n. 322 del 22 luglio 1998 prevede che “Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.”.
Pertanto per la CU 2025 relativa al periodo d’imposta 2024 si applicherà la sanzione ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000, potendosi applicare solo in questo caso il ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, a seguito della riforma del sistema sanzionatorio che ha esteso per le violazioni commesse dal 1°settembre 2024 il ravvedimento all’invio delle CU.
Per le CU degli anni precedenti rimangono in vigore le sanzioni vigenti al momento dell’errore e di conseguenza da un minimo di 100 euro per ciascuna fino ad un massimo di 50.000 euro per singolo sostituto d’imposta.
21 maggio 2025
Dott. Fabio Bertuccioli
Parole chiave: Cu sostitutiva, mod. 730, domicilio fiscale, addizionali comunali, errato
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP8524, sintomo n. QP8608
INPS – Circolare 20 marzo 2025, n. 61
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale – 17 marzo 2025
INPS – 14 marzo 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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