Obbligo di sequestro amministrativo per veicolo privo di copertura assicurativa già sottoposto a pignoramento

Risposta del Dott. Giovanni Suppa

Quesiti
di Suppa Giovanni
22 Maggio 2025

Si chiede, nel momento in cui viene fermato un veicolo senza assicurazione, ma sottoposto a pignoramento, se si debba procedere al sequestro.

Risposta

Nel caso di fermo di un veicolo privo di copertura assicurativa, ma già sottoposto a pignoramento, la questione dell’eventuale necessità di procedere al sequestro amministrativo pone interrogativi rilevanti sotto il profilo normativo, operativo e interpretativo. A monte, va rammentato che l’art. 193, co. 2, del Codice della Strada prevede il sequestro amministrativo del veicolo sprovvisto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. Tuttavia, quando il veicolo è già oggetto di procedura esecutiva, occorre valutare quale forma di pignoramento sia stata applicata, se ex art. 518 c.p.c. o ex art. 521-bis c.p.c., poiché la natura di tali istituti incide significativamente sull’operatività delle misure accessorie.

Il pignoramento mobiliare ex art. 518 c.p.c. comporta il materiale apprendimento del bene da parte dell’Ufficiale giudiziario, ma non ne comporta l’immediata trascrizione nei pubblici registri. Diversamente, il pignoramento ex art. 521-bis c.p.c. è un pignoramento "mobiliare sui beni iscritti nei pubblici registri" (tipicamente autoveicoli) e si perfeziona mediante l’iscrizione presso il PRA, pur senza apprensione materiale del bene. In tale contesto, il sequestro amministrativo per violazione dell’obbligo assicurativo potrebbe generare un conflitto con l’esecuzione forzata, che – nel caso dell’art. 521-bis – si esercita su un bene solo formalmente "vincolato" ma fisicamente nella disponibilità del debitore.

In base alla prassi riferita dall’IVG della Regione Marche e confermata da alcuni orientamenti operativi, si ritiene generalmente che l’obbligo di procedere al sequestro amministrativo sussista soltanto nel caso in cui il pignoramento non abbia già determinato una sottrazione materiale del veicolo alla disponibilità del debitore. In particolare, qualora il veicolo sia pignorato ex art. 521-bis c.p.c., il sequestro può coesistere, in quanto la misura di cui all’art. 193 C.d.S. tutela un interesse pubblico autonomo – la sicurezza stradale – e ha natura amministrativa sanzionatoria. Viceversa, se il pignoramento è già stato eseguito ex art. 518 c.p.c. con materiale apprensione del bene da parte dell’IVG, il sequestro amministrativo potrebbe risultare superfluo o inopportuno, poiché il veicolo è già nella disponibilità dell’autorità procedente e quindi sottratto all’uso circolatorio.

In dottrina, D. Bonetti (Pignoramento di autoveicoli ex art. 521-bis c.p.c., 2019) ha evidenziato che la finalità del sequestro amministrativo non è in contrasto con la funzione del pignoramento civilistico, ma si inserisce come misura accessoria autonoma, volta a reprimere una condotta illecita ulteriore (la circolazione non assicurata), indipendentemente dalla natura del vincolo patrimoniale.

Va altresì richiamata la giurisprudenza civile (Cass. civ., sez. III, 7 ottobre 2014, n. 21039), che ha riconosciuto la possibilità di cumulo tra vincoli eterogenei purché con finalità diverse e senza pregiudizio reciproco. Nel caso del sequestro per mancanza di assicurazione, l’interesse pubblico sotteso – la sicurezza stradale – ha una valenza superiore rispetto al vincolo pignoratizio, che per sua natura ha un effetto privatistico e patrimoniale.

Anche la giurisprudenza amministrativa si è espressa in tal senso. Il Consiglio di Stato (sez. VI, sent. 22 ottobre 2018, n. 6020) ha statuito che "in caso di concorso di interessi tra sicurezza pubblica e interessi economico-patrimoniali, anche se tutelati da atti aventi rilevanza pubblicistica, deve darsi prevalenza al primo".

In termini pratici, pertanto, l’organo di polizia che accerti la circolazione di un veicolo pignorato ma ancora nella disponibilità del debitore ha non solo la facoltà, ma il dovere di disporre il sequestro ex art. 193 C.d.S., in quanto la trascrizione del pignoramento non ha effetto impeditivo rispetto all’illecito amministrativo in atto.

D’altro canto, è importante ribadire che in caso di pignoramento eseguito con le modalità dell’art. 518 c.p.c., il sequestro dovrebbe essere valutato con maggiore prudenza. Se il veicolo è già stato materialmente appreso, custodito presso IVG o altro soggetto, e quindi non circolante, il presupposto del sequestro (circolazione non assicurata) manca. Tuttavia, la difficoltà nel verificare in tempo reale lo stato di apprensione giustifica l’adozione del sequestro anche in via prudenziale, salvo revoca successiva all’esito delle verifiche istruttorie.

Resta, quindi, un nodo pratico irrisolto: il PRA non indica la modalità del pignoramento (ex art. 518 o 521-bis c.p.c.), rendendo difficile discernere, al momento del controllo, la natura giuridica del vincolo esecutivo. In assenza di tale distinzione, l’organo accertatore potrebbe ritenersi legittimato – anzi tenuto – a disporre il sequestro ex art. 193 C.d.S. per mancanza di copertura assicurativa, salvo che dall’istruttoria immediata (es. contatto con IVG, esame del verbale di pignoramento) emerga chiaramente che il veicolo sia già stato materialmente preso in carico. L’orientamento giurisprudenziale tende a valorizzare il principio della prevalenza della tutela dell’interesse pubblico alla sicurezza stradale, ammettendo il sequestro anche su veicoli già pignorati, a condizione che non vi sia pregiudizio per la procedura esecutiva.

19 maggio 2025

Dott. Giovanni Suppa

 

Parole chiave: sequestro amministrativo, sequestro, assicurazione, pignoramento

Per i clienti Halley: ricorrente n. QS3463, sintomo n. QS3532

Indietro

Quesiti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×