Risposta della Dott.ssa Tiziana Piola
QuesitiSi chiede se sia possibile iniziare il procedimento di riconoscimento cittadinanza "iure sanguinis" di una cittadina brasiliana iscritta nell' anagrafe di questo Comune, in seguito al rilascio da parte della Questura di permesso di soggiorno provvisorio per il riconoscimento della protezione internazionale. Attualmente il passaporto è stato ritirato dalla Questura.
Il nonno della richiedente è nato in Italia e sua madre, già cittadina italiana, è iscritta in AIRE.
Ai fini identificativi, il cittadino richiedente asilo, ovvero richiedente il permesso di soggiorno per il riconoscimento della protezione internazionale, in assenza del passaporto, sarà sufficiente la produzione dell'istanza del permesso di soggiorno, che solitamente è rilasciata con fotografia. Viene rilasciato un Permesso di Soggiorno per Richiesta Asilo, valido anche come documento di riconoscimento, con cui è autorizzato a soggiornare sul territorio italiano. Questo permesso è valido fino alla decisione sulla richiesta di protezione.
Per quanto riguarda l'iscrizione anagrafica, il cittadino straniero che dichiara di discendere da cittadino italiano in ossequio al DL 36/2025 (deve avere un nonno nato in Italia, oppure un genitore che come cittadino italiano abbia risieduto in Italia 2 anni prima della nascita del figlio - non è pertinente l'iscrizione AIRE in quanto significa che il genitore è residente all'estero) deve produrre la documentazione di cui alla circolare k.28.1/1991 riferita ovviamente alla seconda generazione e deve essere entrato nello Spazio Schenghen non più di 90 giorni precedenti, oltre i quali deve essere in possesso di un permesso di soggiorno.
Nel caso in esame, il cittadino può essere iscritto con la mera richiesta di permesso di soggiorno per protezione internazionale come per qualunque cittadino extracomunitario richiedente asilo e, come richiedente asilo, può risiedere legalmente in Italia fino alla decisione definitiva sulla sua domanda di protezione. Nel caso in cui, valutati tutti gli elementi, la Commissione ritiene che non vi siano i presupposti per riconoscere una forma di protezione, la domanda viene rigettata. Se il cittadino fosse cancellato dall'anagrafe e se il procedimento della cittadinanza iure sanguinis fosse ancora “aperto” l'ufficiale di stato civile dovrà rigettare l'istanza per incompetenza.
22 Maggio 2025
Dott.ssa Tiziana Piola
Parole chiave: iure sanguinis, cittadinanza, protezione internazionale, permesso di soggiorno provvisorio
Per i clienti Halley: ricorrente n. QD3807, sintomo n. QD3844
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
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