Avviata attività di controllo relativa alla sussistenza ed al perdurante mantenimento nel tempo dei requisiti previsti per l’iscrizione all’Albo SCU.
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale – 9 aprile 2025
Modifiche per la tutela dei beni mobili e immobili adibiti all’esercizio di funzioni pubbliche
Servizi Comunali Attività di controllo Polizia ambientale Polizia amministrativa Sanzioni
Il D.L. 11/4/2025 n. 48, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario, in vigore dal 12/4/2025, all’art. 24 - inserito nel capo III, concernente Misure in materia di tutela del personale delle forze di polizia, delle forze armate e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 - reca importanti modifiche all’art. 639 c.p.
Art. 639
Deturpamento e imbrattamento di cose altrui
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 309.
Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, con la finalità di ledere l'onore, il prestigio o il decoro dell'istituzione cui il bene appartiene, si applicano la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi e la multa da 1.000 a 3.000 euro.
Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma, primo e secondo periodo, si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro. Nei casi di recidiva per l'ipotesi di cui al secondo comma, terzo periodo, si applicano la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa fino a 12.000 euro.
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con le pene di cui ai commi precedenti, raddoppiate.
Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio.
Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'articolo 165, primo comma, può disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l'obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.
La struttura della disposizione
Il bene giuridico tutelato dalla norma è il patrimonio, in relazione sia alle cose mobili che immobili, e allo stesso tempo tutela la proprietà, inteso nel senso di evitare una menomazione della situazione patrimoniale del soggetto passivo attraverso il deturpamento o l’imbrattamento di una cosa.
Il reato - come si evince dalla clausola di riserva recata dal comma 1 - ha valenza residuale rispetto alla fattispecie di danneggiamento di cui all’art. 635 c.p., che resta applicabile in via prioritaria.
Pertanto, la condotta materiale richiesta dall’art. 639 c.p., che si concretizza nel deturpare o imbrattare, deve consistere in un qualcosa di diverso da quella del “deteriorare o rendere in tutto o in parte inservibile” la cosa, prevista per la sussistenza del reato di danneggiamento. Certo anche il deturpamento - alterazione dell’aspetto di un oggetto, deformazione - in linea teorica potrebbe rendere inservibile la res, lo stesso, però, si concretizza normalmente in un danno estetico, consistente nello sporcare e/o insudiciare (anche in maniera consistente) senza tuttavia alterare l’integrità o la funzionalità del bene, tanto da poter tornare al suo aspetto e valore originario sulla base di un mero intervento superficiale.
Il comma 2 prevede un’ipotesi aggravata se il fatto sia commesso su beni immobili o mezzi di trasporto pubblici o privati e - a seguito della L. 6/2021 - su teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico.
Il terzo comma prevede una circostanza aggravante speciale, qualora il colpevole sia recidivo (con precedente sentenza passata in giudicato).
Ai fini dell’elemento soggettivo, la norma richiede il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di cagionare il deturpamento e l’imbrattamento di cose non proprie.
Le novità legislative
Il decreto d’urgenza, mediante l’inserimento di un terzo periodo al secondo comma, introduce una tutela rafforzata, con conseguente aggravamento sanzionatorio, ove il fatto sia commesso su “beni mobili o immobili adibiti all’esercizio di funzioni pubbliche”, con la precipua finalità di “ledere l’onore, il prestigio o il decoro” dell’istituzione alla quale appartengono: la pena che si applica è la reclusione da 6 mesi a 1 anno e 6 mesi e la multa da 1.000 a 3.000 euro.
Inoltre, sdoppia l’ipotesi di recidiva introducendo al terzo comma la previsione a tenore della quale, nei casi di recidiva per deturpamento e imbrattamento di beni mobili o immobili adibiti all’esercizio di funzioni pubbliche, si applica la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni e della multa fino a 12.000 euro.
Conseguentemente, ai sensi dell’ultimo comma - introdotto dal D.L. 14/2017 - risultano applicabili, nell’ottica di deterrenza, innovative misure consistenti in un fare imposto a ristoro della comunità lesa dalla condotta antigiuridica - “chi sporca pulisce”.
Con la sentenza di condanna per i fatti previsti dai commi 2 e 3, il giudice può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena, all’adempimento da parte del condannato di ulteriori obblighi rispetto a quelli già previsti dall’art. 165 c.p.
Si tratta dell’obbligo:
--> Per approfondire alcuni aspetti:
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale – 9 aprile 2025
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 20 dicembre 2024
Raccolta di approfondimenti su casi pratici
Agenzia delle Entrate – Risoluzione 11 luglio 2024, n. 35/E
Ministero della Difesa - Decreto 11 aprile 2024
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