Bozza del Regolamento disciplinare degli incentivi tecnici e tabelle: gli strumenti operativi a supporto degli Enti locali

Gli incentivi tecnici nel nuovo Codice dei contratti pubblici dopo le modifiche apportate dal Decreto Correttivo

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di De Carlo Eugenio
23 Maggio 2025

 

Il nuovo codice dei contratti pubblici, Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 come modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, ha introdotto all’articolo 45 modifiche significative alla disciplina in materia di incentivi tecnici, ridefinendo:

  • l’ambito soggettivo: ora il termine “dipendenti” è stato sostituito con “personale”, estendendo la possibilità di percepire incentivi anche ai dirigenti dell’ente;
  • l’ambito oggettivo: sono ampliate le attività tecniche incentivabili, tra cui il coordinamento dei flussi informativi;
  • le modalità di finanziamento: gli incentivi restano a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, con un massimo del 2% (due percento) dell’importo dei lavori, servizi e forniture.

Il Correttivo di cui al d.lgs. n. 209/24 - secondo la lettura fornita anche dall’ANCI - ha modificato la disciplina legale con l’effetto di comprendere nell’ambito dei destinatari degli incentivi anche le figure dirigenziali e di valorizzare le figure dei responsabili di fase, come precisato anche dal recente parere del MIT del 30.1.25 (“…Pertanto, nell’atto dell’Ente che disciplina la ripartizione degli incentivi dovranno anche essere individuate, in diminuzione della quota d'incentivo spettante al RUP ed in dettaglio, le quote da destinarsi ai responsabili di procedimento di fase sulla base dell’ampiezza dei compiti loro attribuiti nella singola procedura. Per la domanda … se sia possibile modificare le attività dello stesso Allegato I.10 mediante la previsione dei responsabili del procedimento per le fasi previste dal co. 4 art. 15 d.lgs 36/2023, la risposta è negativa in quanto l’elenco di cui all’allegato I.10 è tassativo”).


Le attività del RUP e le fasi

Attività del RUP

Le attività del RUP riguardano tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, egli svolge tutti i compiti relativi alla fase di affidamento che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti, oltre a quelle previste dall’art.6 all’All. I.2 al Codice.

In particolare, la vigente disciplina distingue le seguenti fasi e correlate attività di seguito richiamate.

Fase ed attività di programmazione

  • programmazione della spesa per investimenti;
  • responsabile unico del progetto;
  • collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento).

Fase ed attività di progettazione

  • redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
  • redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
  • redazione del progetto esecutivo;
  • coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
  • verifica del progetto ai fini della sua validazione.

Fase ed attività di affidamento

  • predisposizione dei documenti di gara;
  • oltre a quelle specificamente indicate all’art. 7 all’All. I.2 del Codice.

Fase ed attività di esecuzione

  • direzione dei lavori;
  • ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
  • coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
  • direzione dell’esecuzione;
  • collaboratori del direttore dell’esecuzione;
  • coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
  • collaudo tecnico-amministrativo;
  • regolare esecuzione;
  • verifica di conformità;
  • collaudo statico (ove necessario);
  • oltre a quelle specifiche di cui all’art. 8 all’All. I.2 al Codice.

 

Le modifiche del nuovo Codice

Le modifiche mirano a incentivare l’impiego di risorse interne, riducendo il ricorso a consulenze esterne e valorizzando il personale tecnico degli enti locali.

In particolare, esse chiariscono che gli incentivi sono destinati:

  • al personale tecnico degli enti locali, compresi i dirigenti, purché svolgano le attività previste dall’allegato I.10 del Codice;
  • ai collaboratori del RUP, ai direttori dei lavori e ai responsabili delle procedure di affidamento;
  • al personale impegnato in funzioni tecniche per concessioni, accordi quadro e partenariato pubblico-privato (PPP).

Le attività tecniche che possono essere oggetto di incentivo comprendono, tra le altre:

  • progettazione e validazione dei documenti tecnici;
  • direzione lavori e sicurezza nei cantieri;
  • coordinamento dei flussi informativi, introdotto dal decreto correttivo;
  • collaudo tecnico-amministrativo e verifica di conformità.

 

Misura dell’incentivo e destinazione delle risorse

Gli incentivi sono calcolati in base a una percentuale che può raggiungere il 2% dell’importo dei lavori, servizi e forniture, IVA esclusa.
Il riparto delle risorse avviene secondo le seguenti proporzioni:

  • 80% destinato ai soggetti che svolgono le attività tecniche;
  • 20% riservato a progetti di innovazione e formazione del personale, come previsto dall’art.45 del Codice.

Inoltre, la quota del 20% può essere utilizzata per:

  • acquisto di tecnologie e strumenti digitali;
  • formazione e aggiornamento del personale tecnico;
  • copertura assicurativa obbligatoria per il personale coinvolto.

 

La disciplina comunale in materia

Come precisato dal Presidente dell’ANAC nel comunicato del 16 maggio scorso, “Il nuovo quadro normativo, quindi, non impone più l’adozione di un apposito regolamento e la costituzione di un apposito fondo quale condizione essenziale ai fini del riparto degli incentivi, ma dispone che le amministrazioni si regolino, in tale ambito, secondo i propri ordinamenti".

Invero, l’ANAC si era già espressa sulle tematiche in questione con il parere di funzione consultiva n. 14 del 9 aprile 2025.
Pertanto, gli enti locali potranno procedere ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle novità in materia, tenuto conto sia dei vari pareri espressi dal MIT che dall’ANAC in tema di incentivi tecnici, compreso quello, da ultimo, espresso dall’Autorità anzidetta nel comunicato prima richiamato.

A quest’ultimo riguardo, quindi, la bozza di disciplinare e le unite tabelle costituiscono utili elementi di confronto e di supporto per intervenire a disciplinare la materia degli incentivi tecnici, fatte salve e tenute in debito conto le specificità, le caratteristiche e le esigenze che, in modo differenziato, presentano le varie realtà locali.  


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