La disciplina delle procedure concorsuali deve essere contenuta in apposito regolamento comunale, o, in mancanza, nella lex specialis del concorso secondo le disposizioni di cui al DPR 487/1994 e ss.mm.ii. a cui gli enti locali sono tenuti ad attenersi ai sensi dell’art. 18 bis del citato decreto. Le regioni e gli enti locali si conformano alle disposizioni del presente regolamento ai sensi dell'articolo 70, comma 13, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
In base al richiamato DPR, nel testo in vigore, risulta che:
- nei quindici giorni successivi alla conclusione della valutazione dei titoli, la Commissione elabora la graduatoria finale del concorso e l'amministrazione procedente la pubblica contestualmente, ad ogni effetto legale, nel Portale e nel proprio sito istituzionale (art. 11, comma 5);
- di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario (art. 15, comma 1);
- la graduatoria di merito dei candidati è formata seguendo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 ossia per categorie riservatarie, preferenze e parità di genere (art. 15, comma 2);
- l'amministrazione che ha bandito il concorso pubblica sul Portale uno specifico avviso indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova orale devono far pervenire all'amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, già indicati nella domanda (art. 16 comma 1);
- la valutazione dei titoli da parte della Commissione avviene dopo lo svolgimento della prova orale e, come detto, successivamente all'espletamento delle prove orali, ove previste, la commissione effettua la valutazione dei titoli che si conclude entro trenta giorni dall'ultima sessione delle prove orali. (art. 11 comma 5).
Dunque, al Responsabile del procedimento compete solo il controllo della regolarità formale dell’attività della commissione, in tale senso intendendosi l’approvazione dei verbali della commissione di concorso a seguito della determinazione che prende atto della graduatoria di merito approvata dalla commissione stessa in ordine allo svolgimento delle prove di merito ed alla valutazione dei titoli.
Con la stessa determinazione generale il responsabile del procedimento concorsuale prende atto dei lavori della commissione, dei relativi esiti e applica, previa verifica, i titoli di preferenza determinando il posizionamento finale dei concorrenti.
La formazione della graduatoria costituisce, pertanto, la fase conclusiva del procedimento concorsuale ed è, successivamente, sottoposta all’approvazione del dirigente dell’ufficio che ha bandito il concorso. Si tratta di un procedimento di amministrazione attiva, di natura costitutiva, mediante il quale la P.A. «fa proprio l’operato della commissione giudicatrice. Tale funzione di controllo globale sulle operazioni concorsuali comporta che il dirigente, cui spetta l’approvazione della graduatoria, debba essere persona diversa da chi ha eventualmente presieduto la commissione esaminatrice, per l’evidente incompatibilità soggettiva derivante dalla posizione di chi riveste contemporaneamente la posizione di controllore e di controllato» (cfr.ex multis, CdS Sez. V, 24.4.2009, n. 2586; 10.11.2008, n. 5583; Sez.IV, 1.3.2006, n. 991; TAR Lecce n.3127/2014).
26 Maggio 2025
Dott. Eugenio De Carlo
Parole chiave: concorso, approvazione, determina, responsabile, regolamento
Per i clienti Halley: ricorrente n. QS3469, sintomo n. QS3537