Il commercio su aree pubbliche
Excursus normativo e situazione attuale
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
QuesitiUn nuovo contribuente chiede come categorizzare un immobile (D1 o D8), destinato al commercio di legna da ardere, acquistato in seguito al fallimento di un'altra società.
Ai fini TARI, salva la possibilità per l’Ente di regolamentare diverse categorie tariffarie, l’attività commerciale è chiaramente classificata all’interno delle categorie non domestiche di cui al DPR 158/1999.
La categoria 13 prevede espressamente, per i Comuni superiori ai 5.000 abitanti, “Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli” (categoria 10 nei comuni più piccoli). Si ricorda, in aggiunta alla individuazione della categoria tariffaria, di avere particolare attenzione alla presenza di eventuali aree di produzione di rifiuti speciali, aree non produttive di rifiuti e lo smaltimento/recupero autonomo dei propri rifiuti, ai fini della corretta imputazione del tributo.
L'IMU invece si calcola in base alla rendita catastale a prescindere dalla attività svolta.
Per il Comune dunque nulla cambia, salvo la possibilità di contestare la tipologia di accatastamento per il diverso utilizzo ma che comunque dovrebbe modificare ed istruire l'Agenzia delle Entrate e non di certo il Comune che invece applica solo la rendita per determinare la base imponibile ai fini IMU.
27 maggio 2025
Dott. Luigi D’Aprano
Parole chiave: commercio, legna, fallimento
Per i clienti Halley: ricorrente n. QT1873, sintomo n.QT1948
Excursus normativo e situazione attuale
Corte Costituzionale – Sentenza 19 dicembre 2024, n. 210 e relativo comunicato
Consiglio di Stato, Sezione VI - Ordinanza 22 novembre 2024, n. 9413
Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio e semplificazioni in materia di attività commerciali
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