Immobile (D1 o D8) destinato al commercio di legna da ardere, acquistato in seguito al fallimento di un'altra società

Risposta del Dott. Luigi D'Aprano

Quesiti
di D'Aprano Luigi
28 Maggio 2025

Un nuovo contribuente chiede come categorizzare un immobile (D1 o D8), destinato al commercio di legna da ardere, acquistato in seguito al fallimento di un'altra società.

Risposta

Ai fini TARI, salva la possibilità per l’Ente di regolamentare diverse categorie tariffarie, l’attività commerciale è chiaramente classificata all’interno delle categorie non domestiche di cui al DPR 158/1999.

La categoria 13 prevede espressamente, per i Comuni superiori ai 5.000 abitanti, “Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli” (categoria 10 nei comuni più piccoli). Si ricorda, in aggiunta alla individuazione della categoria tariffaria, di avere particolare attenzione alla presenza di eventuali aree di produzione di rifiuti speciali, aree non produttive di rifiuti e lo smaltimento/recupero autonomo dei propri rifiuti, ai fini della corretta imputazione del tributo.

L'IMU invece si calcola in base alla rendita catastale a prescindere dalla attività svolta.

Per il Comune dunque nulla cambia, salvo la possibilità di contestare la tipologia di accatastamento per il diverso utilizzo ma che comunque dovrebbe modificare ed istruire l'Agenzia delle Entrate e non di certo il Comune che invece applica solo la rendita per determinare la base imponibile ai fini IMU.

27 maggio 2025

Dott. Luigi D’Aprano

 

Parole chiave: commercio, legna, fallimento

Per i clienti Halley: ricorrente n. QT1873, sintomo n.QT1948

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