L’inasprimento delle sanzioni per l’esercizio abusivo dell’attività di Noleggio con conducente alla luce della Legge n. 193/2024 - PARTE 1

Analisi normativa, circolare ministeriale e impatto operativo

Servizi Comunali Attività di controllo Codice della strada Noleggio con conducente Sanzioni
di Suppa Giovanni
28 Maggio 2025

 

La riforma recata dalla Legge 5 gennaio 2024, n. 193, c.d. “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023”, rappresenta un momento di discontinuità rilevante per il settore del trasporto non di linea, in particolare per i servizi di noleggio con conducente (NCC). In virtù di quanto previsto dall’art. 25, comma 3, della citata legge, le sole modifiche agli artt. 85 e 86 del Codice della Strada, entrano in vigore decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto che istituisce il foglio di servizio elettronico per l’esercizio del servizio NCC eseguito con autovettura o motocarrozzetta.

A partire, quindi, dal 30 aprile 2025, il legislatore ha reso operative significative modifiche agli articoli 85 e 86 del CdS (D.lgs. n. 285/1992), in un’ottica di rafforzamento dell’azione repressiva contro l’esercizio abusivo del servizio NCC, specie quando veicolato attraverso strumenti digitali o intermediazione illegittima. Le modifiche in tema di servizio NCC hanno interessato il comma 4 dell’art. 85 e, inoltre, hanno introdotto i commi 4-bis e 4-ter.  Analogamente a quanto previsto dall’art. 85, comma 4-bis, anche il comma 3 dell’art. 86 prevede l’applicazione delle sanzioni ivi previste al titolare della licenza. Pertanto, anche in questo caso si dovrà procedere con le stesse modalità indicate per il servizio NCC quando non vi sia coincidenza tra il titolare della licenza ed il conducente e quando la licenza sia conferita ad una cooperativa o consorzio.

La norma ha allineato l’apparato sanzionatorio dei due citati articoli che, prima della modifica, punivano diversamente condotte analoghe in ragione della tipologia di servizio che si svolgeva.

Parallelamente, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare interpretativa del 5 maggio 2025, ha delineato le modalità applicative delle nuove disposizioni, offrendo agli organi di vigilanza uno strumentario operativo omogeneo.

Questo contributo intende analizzare in chiave sistematica e critica l’insieme delle modifiche introdotte, con attenzione sia all’impianto normativo, sia alle sue ricadute concrete per gli operatori del settore, gli organi di accertamento e l’ordinamento sanzionatorio nel suo complesso.


Evoluzione normativa: confronto tra la disciplina previgente e la nuova disciplina degli artt. 85 e 86 CdS

Art. 85 CdS – Analisi

L’articolo 85 del Codice della Strada disciplina l’attività di noleggio con conducente (NCC), mentre l’articolo 86 tratta del servizio di piazza o taxi. In entrambi i casi è richiesta l’autorizzazione comunale e l’osservanza delle disposizioni della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 che costituisce la disciplina quadro del trasporto non di linea.

Le sanzioni previste per le due tipologie di trasporto erano diverse fino all’entrata in vigore della Legge 5 gennaio 2024, n. 193. Nel caso del servizio di piazza, le sanzioni risultavano particolarmente incisive — con una pena pecuniaria compresa tra 1.812,00 e 7.249,00 euro, cui si aggiungevano la confisca del veicolo e la sospensione della patente da quattro a dodici mesi — mentre per le attività di noleggio con conducente le misure sanzionatorie apparivano meno rilevanti e scarsamente dissuasive. Infatti, nel caso in cui si adibisse a noleggio con conducente un veicolo non autorizzato a tale uso, oppure, pur essendo in possesso dell'autorizzazione, si svolgesse il servizio in violazione delle norme vigenti o delle condizioni stabilite nell'autorizzazione stessa, le sanzioni previste risultavano piuttosto modeste: 173,00 euro se commesse con veicoli diversi dagli autobus, e 430,00 euro nel caso di autobus. Solo in caso di esercizio abusivo era prevista anche la sospensione della carta di circolazione, per un periodo compreso tra due e otto mesi. 

Tale assetto, specialmente per le attività di noleggio con conducente, si è dimostrato inefficace nel contenere le pratiche elusive, specie a fronte della digitalizzazione dei canali di intermediazione e dell’ampia diffusione di operatori irregolari, capaci di aggirare i vincoli autorizzativi (cfr. Corte dei conti, Relazione sul trasporto non di linea, 2022). L’intervento legislativo si propone di rendere economicamente sconveniente l’abusivismo nel trasporto non di linea, in un’ottica repressiva ma anche deterrente. Le strutture del nuovo comma 4-bis dell’articolo 85, così come quella del comma 3 dell’articolo 86, introdotti e modificati dalla riforma si fondano su una progressività sanzionatoria, coerente con i principi generali in materia di illeciti amministrativi (L. 689/1981). Sul piano sostanziale, il legislatore persegue l’obiettivo di ripristinare l’equilibrio concorrenziale, evitando che operatori abusivi si sottraggano ai requisiti tecnici, sanitari e fiscali previsti per i soggetti regolari (v. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 1012/2023).

La nuova normativa armonizza le sanzioni previste dagli articoli 85 e 86 del Codice della Strada, distinguendo tra tre tipologie di violazioni:

  • mancanza di autorizzazione
  • violazione delle modalità di esercizio
  • inosservanza delle condizioni della licenza/autorizzazione.

 

Art. 85 C.d.S. – Formulazione previgente e post-riforma 

L’art. 85 è stato profondamente trasformato dalle modifiche apportate dalla L. 16 dicembre 2024, n. 193, di seguito la comparazione.

 

In vigore fino al 29 aprile 2025 In vigore dal 30 aprile 2025
1) Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia. 1) Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.
2) Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:
a) i motocicli con o senza sidecar;
b) i tricicli;
b-bis) i velocipedi; 
c) i quadricicli;
d) le autovetture;
e) gli autobus;
f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
g) i veicoli a trazione animale.

 
2) Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:
a) i motocicli con o senza sidecar;
b) i tricicli;
b-bis) i velocipedi; 
c) i quadricicli;
d) le autovetture;
e) gli autobus;
f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
g) i veicoli a trazione animale.

 
3) La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio.
 
3) La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio.
 

4) Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 ad euro 694 e, se si tratta di autobus, da euro 430 ad euro 1.731. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

4) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della legge n. 21 del 1992, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.812 a euro 7.249 e, se si tratta di autobus immatricolati a noleggio con conducente, da euro 1.998 a euro 7.993. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, nella violazione di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata l'autorizzazione.
4-bis) Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 ad euro 338. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

4-bis) L'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione di alcuna delle disposizioni degli articoli 3 e 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è soggetto alle seguenti sanzioni:
a ) alla prima violazione, si applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 178 a euro 672, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo di un mese, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
b ) alla seconda violazione commessa nell'arco di cinque anni relativa al medesimo veicolo, si applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
c) alla terza violazione commessa nell'arco di cinque anni relativa al medesimo veicolo, si applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II; 
d) alle violazioni successive alla terza commesse nell'arco di cinque anni relative al medesimo veicolo, si applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 528 a euro 2.020, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.

  4-ter. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 4 e 4-bis, l'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione delle condizioni di cui alla relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 a euro 338.


Le novità principali della riforma sono:

  • Armonizzazione delle sanzioni previste dall’articolo 85 e 86 del C.d.S.; 
  • Incremento significativo delle sanzioni pecuniarie;
  • Irrigidimento delle sanzioni accessorie in relazione a specifiche violazioni: si passa dalla sospensione della carta di circolazione alla confisca del veicolo e alla sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, nei casi in cui si adibisca a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso oppure in assenza dell’autorizzazione prevista dall’articolo 8 della legge n. 21 del 1992;
  • Nel caso di ripetizione della violazione di cui al comma 4 dell’articolo 85 C.d.S., in un periodo di tre anni, per almeno due volte, applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.
  • Nel caso di utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 dell’articolo 85, destinato a noleggio con conducente, in violazione di alcuna delle disposizioni degli articoli 3 e 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, applicazione di sanzioni graduali se commesse nell’arco temporale di cinque anni (analogamente a quanto previsto dall’articolo 86 comma 3 del C.d.S. per i veicoli in servizio di piazza di cui si scriverà) come di seguito sintetizzato:
prima violazione
 
da euro 178 a euro 672 sospensione della carta di circolazione per un periodo di un mese
 
seconda violazione in 5 anni da euro 264 a euro 1.010 sospensione della carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi
terza violazione in 5 anni da euro 356 a euro 1.344 sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi
dalla quarta violazione in 5 anni da euro 528 a euro 2.020 sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi

 

 

Art. 86 C.d.S. – Formulazione previgente e post-riforma 

In modo analogo all’articolo 85 del Codice della Strada, l’art. 86, relativo alla regolamentazione del servizio taxi, è stato modificato introducendo le medesime sanzioni e criteri previsti per il servizio di Noleggio con conducente (NCC): il comma 3 bis sanziona le violazioni delle regole di esercizio come, ad esempio, il rifiuto di effettuare una corsa o la mancata attivazione del tassametro, mentre, il nuovo comma 3 prevede sanzioni graduali per le inosservanze delle condizioni stabilite dalla licenza. Anche in questo caso, la responsabilità ricade sul titolare della licenza, sia che si tratti di una persona fisica sia che si tratti di un soggetto collettivo, come una cooperativa o un consorzio.

Di seguito le modifiche apportate all’articolo 86 C.d.S. dalla L. 16 dicembre 2024, n. 193 e la comparazione tra la formulazione previgente e quella post riforma.

 

In vigore fino al 29 aprile 2025 In vigore dal 30 aprile 2025
1) Il servizio di piazza con autovetture, motocicli e velocipedi con conducente o taxi è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore. 1) Il servizio di piazza con autovetture, motocicli e velocipedi con conducente o taxi è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore.
2) Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.812 ad euro 7.249. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la licenza. 2) Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.812 ad euro 7.249. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la licenza.
3) Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 ad euro 338. 3) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi in violazione di quanto disposto da alcuna delle disposizioni degli articoli 2, 12, commi 1 e 2, e 13, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è soggetto alle seguenti sanzioni:
a) alla prima violazione, si applicano al titolare della licenza la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 178 a euro 672, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo di un mese, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
b) alla seconda violazione commessa nell'arco di cinque anni, si applicano al titolare della licenza la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
c) alla terza violazione commessa nell'arco di cinque anni, si applicano al titolare della licenza la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, del capo I, sezione II;
d) alle violazioni successive alla terza commesse nell'arco di cinque anni, si applicano al titolare della licenza la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 884 a euro 2.020, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.

 
  3-bis) Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle condizioni di cui alla licenza medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 a euro 338.
 


Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi in violazione di quanto disposto da alcuna delle disposizioni degli articoli 2, 12, commi 1 e 2, e 13, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è soggetto alle seguenti sanzioni graduali se commesse nell’arco dei 5 anni (tabella riassuntiva):

prima violazione da euro 178 a euro 672
 
sospensione della carta di circolazione per un periodo di un mese
seconda violazione in 5 anni da euro 264 a euro 1.010 sospensione della carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi
terza violazione in 5 anni da euro 356 a euro 1.344 sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi
dalla quarta violazione in 5 anni da euro 884 a euro 2.020 sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi

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