Stabilizzazione LSU: nuova erogazione del contributo annualità 2025 ai Comuni con meno di 5.000 abitanti (elenco n. 6)
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 29 maggio 2025
Fisco Oggi – 29 maggio 2025
Servizi Comunali Contenzioso tributario Imposte e tasse Imposte e tasseFisco Oggi
Rottamazione-quater, prossima rata in calendario fissata al 31 maggio
29 Maggio 2025
Nuovo appuntamento per i contribuenti in regola con i versamenti precedenti. Grazie ai giorni di tolleranza e ai differimenti per la coincidenza dei giorni festivi, si può pagare entro il 9 giugno
In arrivo la scadenza della prossima rata della Rottamazione-quater. Il termine di pagamento è fissato al 31 maggio 2025 e riguarda i contribuenti che sono in regola con i versamenti precedenti e che quindi, per mantenere i benefici previsti, devono continuare a rispettare le scadenze indicate nel proprio piano di definizione agevolata delle cartelle. Saranno comunque ritenuti tempestivi i pagamenti effettuati entro il 9 giugno 2025, in considerazione dei cinque giorni di tolleranza concessi dalla legge e dei differimenti in caso di termini coincidenti con giorni festivi.
Per effettuare il versamento si devono utilizzare i moduli allegati alla Comunicazione delle somme dovute inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione, anche disponibile in copia sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. In caso di mancato pagamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Il pagamento della rata del 31 maggio non riguarda i contribuenti che, entro il 30 aprile scorso, hanno presentato la domanda di riammissione alla Rottamazione-quater ai sensi della legge n. 15/2025 di conversione del decreto Milleproroghe (Dl n. 202/2024). Per tali contribuenti, Agenzia delle entrate-Riscossione entro la fine del mese di giugno invierà una comunicazione con l’ammontare delle somme dovute e i moduli di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di domanda di riammissione, con la prima scadenza fissata dalla legge al 31 luglio 2025.
I canali di pagamento
È possibile pagare in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat (Atm) abilitati, utilizzando i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di servizi di pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPa, sul sito di Agenzia delle entrate-RiscossioneAdeR oppure con l'App Equiclick. Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.
Servizi online
I contribuenti che hanno necessità di recuperare la comunicazione delle somme dovute e i moduli di pagamento possono sempre scaricarne una copia direttamente nell’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione oppure riceverli via mail inviando una richiesta dall’area pubblica, senza necessità quindi di credenziali di accesso, allegando un documento di riconoscimento. Sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione è disponibile anche ContiTu, il servizio che consente di scegliere di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella comunicazione delle somme dovute.
Cosa prevede la definizione agevolata
La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, la cosiddetta Rottamazione-quater introdotta dalla Legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022), consente di versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le cosiddette maggiorazioni), nonché quelle dovute a titolo di aggio.
Fonte: Fisco Oggi
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 29 maggio 2025
Risposta del Dott. Mauro Tenca
Ministro per la Pubblica Amministrazione – 29 maggio 2025
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: