INPS – 29 maggio 2025
Servizi Comunali Trattamento pensionisticoINPS
Riscatto di laurea: gli anni di studio valgono per la pensione
Adesso è possibile richiedere il riscatto di laurea a un costo agevolato. Tutte le istruzioni fornite dall’INPS.
Pubblicazione: 29 maggio 2025
Se dopo il diploma, pensi di continuare la formazione con l’università, è utile che tu sappia che, dopo aver conseguito il titolo di laurea, qualunque esso sia, puoi far valere quel periodo di studi ai fini della tua pensione futura.
Non è automatico, devi chiedere all’INPS il riscatto di laurea che funziona così: per ogni anno di studi che vorrai riscattare, dovrai pagare l’importo che l’Istituto ti comunica, in risposta alla tua domanda.
Il decreto-legge 28 gennaio 2019, modificato dalla legge 26/2019, ha introdotto il riscatto di laurea a un costo agevolato, per i periodi da calcolare con il sistema contributivo ai fini pensionistici.
Puoi chiedere il riscatto anche se sei inoccupato, non hai ancora iniziato a lavorare e non sei iscritto a nessuna forma obbligatoria di previdenza.
In più, da novembre 2024, puoi chiedere il riscatto anche se hai frequentato o frequenterai un corso ITS Academy, proprio come succede con gli anni di università.
La circolare INPS 25 novembre 2024, n. 98 spiega come funziona il riscatto degli anni di studio fatti negli ITS Academy ai fini della pensione, a condizione che il corso ITS risulti in regola con alcuni requisiti specifici.
Per riscattare i tuoi anni di studio, l'INPS richiede la certificazione dell'ITS Academy che il tuo diploma è uno di quelli previsti dalla legge e che il corso e il titolo sono conformi alle nuove regole. L'ITS dovrà indicare il tipo di diploma, l'area tecnologica, la figura professionale e la normativa di riferimento.
Inoltre, l'ITS dovrà specificare la durata del corso, l'inizio e la fine, e se ci sono stati periodi fuori corso (questi ultimi non sono riscattabili).
Il riscatto può essere chiesto per il corso legale, cioè la durata normale del percorso di studi. Questo significa al massimo quattro semestri (due anni) per i corsi base o sei semestri (tre anni) per i corsi più lunghi.
Fonte: Inps
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Analisi dei tempi di definizione e dello stato della pratica
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: