Fisco Oggi – 29 maggio 2025
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Riordino delle detrazioni, le indicazioni dell’Agenzia
29 Maggio 2025
L’Amministrazione spiega, tra l’altro, come calcolare l’importo su cui applicare gli sconti d’imposta relativi agli oneri sostenuti da coloro che hanno redditi alti, superiori a 75mila euro
La legge di bilancio 2025 ha introdotto limiti agli oneri e alle spese detraibili per i redditi superiori a 75mila euro. Inoltre, ha incrementato le detrazioni previste per la frequenza scolastica e per le spese di mantenimento dei cani guida. Sulle novità intervenute, l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 6/E del 29 maggio, fornisce le prime indicazioni operative.
In primo luogo, il documento di prassi chiarisce le modalità applicative del nuovo articolo 16-ter del Tuir, introdotto dall’articolo 1, comma 10, della legge di bilancio 2025, con il quale è stato previsto, a decorrere dall’anno di imposta 2025, un limite agli oneri e alle spese detraibili per i soggetti con reddito superiore a 75mila euro.
In particolare, per tali soggetti, la disposizione prevede che gli oneri e le spese, considerati complessivamente, per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal Tuir sia da altre disposizioni normative, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare, calcolato in base al reddito complessivo e al numero dei figli fiscalmente a carico.
Ai fini del calcolo, il contribuente deve quantificare l’importo base di cui al comma 2, individuato in relazione al reddito complessivo, e applicare a tale importo il coefficiente di cui al comma 3, il quale varia in base al numero dei figli a carico.
L’Agenzia ha precisato che, a tal fine, occorre considerare anche i figli conviventi del coniuge deceduto, dal momento che la legge di bilancio ha incluso tali soggetti tra quelli per cui spettano le agevolazioni per i familiari a carico dell’articolo 12.
Per l’individuazione del numero dei figli fiscalmente a carico, in base al quale determinare il coefficiente di cui al comma 3, il contribuente deve fare riferimento ai figli presenti nel nucleo familiare nell’anno di sostenimento degli oneri e delle spese detraibili, rilevando nel computo tutti i figli a carico anche qualora il contribuente non benefici delle detrazioni previste dall’articolo 12 del Tuir, poiché per gli stessi percepisce l’Assegno unico e universale (Auu) o perché i figli hanno superato i requisiti di età previsti dal comma 1, lettera c), del medesimo articolo 12.
L’importo determinato ai sensi dell’articolo 16-ter rappresenta l’ammontare massimo di oneri e spese su cui il contribuente può calcolare le detrazioni spettanti.
Nella determinazione dell’importo degli oneri e delle spese ai quali applicare l’articolo 16-ter in commento, devono essere rispettate le regole ordinarie previste dalle singole disposizioni agevolative, inclusi i limiti e le percentuali di detrazione, dovendosi tenere conto anche degli oneri e delle spese sostenuti nell’interesse dei familiari di cui all’articolo 12 del Tuir.
Con la circolare in esame è stato, inoltre, precisato che, nel caso in cui gli oneri e le spese sostenute nel periodo di riferimento siano superiori all’ammontare massimo, il contribuente può individuare, in sede di dichiarazione dei redditi, gli oneri e le spese da imputare nel conteggio ai fini della detrazione. In tale ipotesi, pertanto, il contribuente potrà scegliere, secondo convenienza, di considerare le spese che danno diritto a una maggiore detrazione dall’imposta lorda.
Il comma 4 dell’articolo 16-ter del Tuir stabilisce che, ai fini del computo del massimale degli oneri e delle spese ammessi in detrazione per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75mila euro, sono escluse le spese sanitarie, le somme investite nelle start-up innovative e le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative.
Viene precisato, in più, che non si deve tener conto anche delle spese per le quali sono previste detrazioni forfetarie.
Per le spese detraibili in più annualità, invece, il comma 5 stabilisce che ai fini del computo rilevano solo le rate di spesa riferite a ciascun anno, e che sono in ogni caso esclusi gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, nonché i premi di assicurazione sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024.
Sono, infine, escluse dal computo le rate delle spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir, ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024.
L’Agenzia delle entrate ha, peraltro, precisato che, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 120mila euro, oltre all’applicazione del nuovo comma 16-ter del Tuir, rimane ferma l’applicazione dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell’articolo 15 del Tuir, secondo cui la detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120mila euro, ovvero per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240mila euro, diminuito del reddito complessivo, e 120mila euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120mila euro.
Ne consegue, che i contribuenti, i quali percepiscono redditi oltre i 120mila euro, devono dapprima determinare l’ammontare massimo di oneri e spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-ter, calcolando su tale importo le relative detrazioni, e infine devono applicare la limitazione dell’articolo 15, comma 3-bis, individuando così la detrazione effettivamente spettante.
La circolare, infine, analizza le novità apportate dal comma 13 e dal comma 229 della legge di bilancio 2025, relative, rispettivamente, all’ammontare delle detrazioni previste per le spese sostenute per la frequenza scolastica, il cui ammontare viene elevato a mille euro per alunno o studente, e per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida, il cui importo forfetario è ora incrementato a 1.100 euro.
Fonte: Fisco Oggi
Tutto ciò che serve sapere in previsione della scadenza per il versamento della prima rata (16 giugno 2025)
Risposta del Dott. Matteo Barbero
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
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