Richiesta di accesso agli atti amministrativi concernenti una concessione cimiteriale perpetua di tomba di famiglia
Risposta dell'Avv. Elena Conte
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
QuesitiL’autentica di sottoscrizione di una dichiarazione di nomina a difensore di fiducia in un procedimento penale e procura speciale a compiere determinati atti previsti dal codice di procedura penale rientrano in una delle ipotesi di autentiche in casi speciali, disciplinate non dal dPR 28 dicembre 2000, n. 445, bensì da una disposizione normativa diversa.
L’articolo 39 del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271 recante “Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale” dispone che “Fermo quanto previsto da speciali disposizioni, l'autenticazione della sottoscrizione di atti per i quali il codice prevede tale formalità può essere effettuata, oltre che dal funzionario di cancelleria, dal notaio, dal difensore, dal SINDACO, da un FUNZIONARIO DELEGATO DAL SINDACO, dal segretario comunale, dal giudice conciliatore, dal presidente del consiglio dell'ordine forense o da un consigliere da lui delegato.”
L'articolo 39 prevede che l'autenticazione della sottoscrizione degli atti per i quali il codice prevede tale formalità può essere quindi effettuata dal funzionario delegato dal Sindaco, mentre per la procura alle liti per un procedimento civile non abbiamo la competenza.
Quindi, per fare un esempio pratico, l’autenticazione dell’atto con cui si conferisce la procura alle liti al difensore per un procedimento penale è autenticabile dal funzionario comunale, così come l’autentica di sottoscrizione del mandato all’avvocato per la costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale, mentre la procura alle liti per un procedimento civile, non rientra nelle ns. competenze.
Il Sindaco, il Segretario comunale e il funzionario incaricato dal sindaco possono autenticare tutti gli atti per cui il codice di procedura penale prevede l’autentica di firma, compreso il mandato ad agire agli avvocati (c.d. “procura alle liti”).
Per eseguire tale autentica però occorre necessariamente una DELEGA SPECIFICA e non l’incarico di cui al dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che invece è finalizzato all’attività e documentazione meramente amministrativa.
L’autenticazione è esente dall’imposta di bollo a norma dell’articolo 18, comma 1, del dPR 30 maggio 2002, n. 115 e dell’articolo 3 della Tabella Allegato B al dPR 26 ottobre 1972, n. 642.
3 Giugno 2025
Andrea Dallatomasina
Parole chiave: autentica, firma, comune, atto di nomina, difensore, procura speciale
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Risposta dell'Avv. Elena Conte
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