Verifiche e adempimenti da svolgere per formalizzare la cittadinanza italiana di un cittadino straniero nato all'estero da genitore italiano, alla luce della nuova L. 74/2025 (DL 36/2025)

Risposta della Dott.ssa Tiziana Piola

Quesiti
di Piola Tiziana
05 Giugno 2025

Si è presentato in Comune un cittadino nato negli Stati Uniti d'America da madre Italiana (è la prima volta che viene in Italia). Vorrebbe prendere la residenza nel nostro Comune.

Essendo figlio di madre italiana è automaticamente anche lui cittadino italiano. Corretta questa interpretazione? Quale attività dobbiamo fare per formalizzare la cittadinanza italiana, basta iscrivere l'atto di nascita nei registri di stato civile?

Risposta

Dal 24 maggio 2025 è entrata in vigore la Legge n. 74/2025 che ha convertito il DL n. 36/2025 che disciplina la trasmissione della cittadinanza italiana a coloro che, figli, nati all'estero, di cittadini italiani, posseggono una cittadinanza straniera. Non esiste più il solo automatismo previsto dall'articolo 1 della legge 91/1992.

Anche se vi è solo una generazione si tratta comunque di una iure sanguinis in applicazione della circolare k 28.1/1991 dopo che si sono verificate queste condizioni:

  • il genitore anche adottivo o il nonno deve essere solo esclusivamente italiano, oppure un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.

Se non si verifica almeno una di queste due condizioni non si trasmette la cittadinanza dal genitore al figlio.

Quindi se il cittadino straniero che vanta di essere figlio di cittadino italiano ha formalmente presentato un'istanza prima del 28 marzo 2025, già iscritto in anagrafe con circolare n. 32/2025, occorre accertare la validità del rapporto di filiazione dell'atto di nascita, ovvero se genitori coniugati, la dichiarazione può essere presentata anche dal genitore eventualmente straniero. Se, invece, i genitori non sono coniugati la dichiarazione di nascita deve essere presentata dal solo cittadino italiano, inoltre si deve verificare che il genitore non abbia perso la cittadinanza durante la minore età dell'interessato. Occorre anche richiedere il certificato di non rinuncia alla cittadinanza italiana al consolato competente per residenze estere.

Se, invece, il cittadino ha solo richiesto le informazioni e deve ancora essere iscritto anagraficamente potrà richiedere la residenza alle condizioni di cui alla circolare n. 32/2007 solo ed esclusivamente se ricorrano preventivamente le condizioni succitate della legge n. 74/2025 e dopo l'interessato potrà presentare istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis e l'ufficiale di stato civile dovrà valutare ancora il possesso dei requisiti che si sono sempre accertati per la iure sanguinis.

Quindi il cittadino NON è automaticamente italiano. La trascrizione dell'atto di nascita potrà essere effettuata solo ed esclusivamente vengano adempiute le verifiche succitate.

 

3 Giugno 2025

Dott.ssa Tiziana Piola

 

Parole chiave: cittadinanza italiana, DL n. 36/2025, Legge n. 74/2025, estero, atto di nascita, trascrizione

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