La riforma della rateazione

La nuova disciplina del D.L.vo n. 110/2024 e la regolamentazione applicativa del D.M. 27.12.2024

Servizi Comunali Bilancio Entrate tributarie Sanzioni
di Martini Lorella
06 Giugno 2025

 

Uno degli aspetti su cui la riforma della riscossione contenuta nel D.L.vo n. 110/2024 è intervenuta in modo più incisivo è senza dubbio la disciplina della rateazione.

D’altro canto, uno dei principi direttivi dettati dall’art. 18 della legge delega per la riforma fiscale, ovvero la L. n. 111/2023, è appunto quello di modificare progressivamente le condizioni di accesso ai piani di rateazione, in vista della stabilizzazione a 120 del numero massimo delle rate”.

Con l’art. 13, il D.L.vo n. 110/2024 ha così modificato l’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, prevedendo una nuova disciplina della rateazione, applicabile alle istanze presentate a decorrere dal 1° gennaio 2025.


L’Art. 13 del D.L.vo n. 110/2024

Se il presupposto per accedere alla rateazione è rimasto immodificato, ovvero il “versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà”, la nuova normativa è intervenuta in modo radicale sul numero delle rate concedibili.

Tale numero varia a seconda di una pluralità di fattori tra cui:

  • l’importo del debito per cui si chiede la rateazione, ovvero se pari o inferiore ad € 120.000,00 piuttosto che maggiore di € 120.000,00;
  • la mera allegazione piuttosto che la documentazione da parte del contribuente istante della situazione di difficoltà economica in cui versa e che giustifica l’istanza di rateazione;
  • l’annualità in cui l’istanza di rateazione viene presentata.

Pertanto, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, che sia semplicemente allegata (e non dimostrata), per somme inferiori o pari a € 120.000,00, è prevista una rateazione fino a un massimo di: 

  • 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026
  • 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028,
  • 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Sempre in ipotesi di debiti pari o inferiori a € 120.000,00, ma qualora il contribuente documenti la situazione di difficoltà in cui versa, è prevista una ripartizione del pagamento: 

  • da 85 a 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026
  • da 97 a 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028
  • da 109 a 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Qualora il debito superi l’importo di € 120.000,00, la concessione della rateazione è subordinata alla necessaria documentazione della situazione di difficoltà. In questa ipotesi è possibile ottenere una rateazione massima di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta. 

Conformemente a quanto previsto in legge delega, l’ultimo comma dell’art. 13 in commento prevede che “Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate, effettua il monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni del presente articolo. In base alle risultanze di tale monitoraggio, il numero massimo di rate previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, potrà essere aumentato fino a centoventi, con apposita disposizione di legge, per le richieste di dilazione presentate a decorrere dal 1° gennaio 2031.

La norma precisa che, con riferimento a persona fisica o a titolare di ditta individuale in regime fiscale semplificato, la situazione di difficoltà verrà valutata in relazione all’ISEE del nucleo familiare del debitore e all’entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione.

In tutti gli altri casi, la valutazione sarà condotta in relazione all’indice di liquidità nonché al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.

L’art. 13 rinvia quindi ad un regolamento ministeriale per l’individuazione delle modalità applicative della nuova disciplina.


Il D.M. del 27.12.2024

In applicazione dell’art. 13 del D.L.vo n. 110/2024 è stato quindi emanato in data 27.12.2024 un apposito decreto ministeriale.

Una delle previsioni del D.M. su cui più è importante soffermarsi è l’art. 4 che contiene una presunzione assoluta di sussistenza della “temporanea situazione di obiettiva difficoltà”.

Infatti, “in presenza di eventi atmosferici, calamità naturali, incendi e, comunque, ogni altro evento eccezionale che hanno determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo, in cui risiedono i componenti del nucleo familiare, ovvero dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa,” il requisito della situazione di obiettiva difficoltà viene sempre integrato.

Come indicato negli allegati 1 e 2 al D.M. la condizione di inagibilità totale dell’immobile va documentata mediante la presentazione della relativa certificazione rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre sei mesi prima della presentazione della richiesta di rateazione.

Sempre negli allegati si legge che in questa ipotesi, a prescindere dall’importo del debito, e indipendentemente dall’anno di presentazione della richiesta, l’agente della riscossione concederà automaticamente 120 rate, salvo che sia il contribuente a fare richiesta di un numero inferiore. 

Di estrema rilevanza è anche la “clausola di salvaguardia” prevista dall’art. 6 del D.M.. In ipotesi di debiti fino a € 120.000,00, in relazione ai quali il contribuente non è stato in grado di documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione garantirà, comunque, il numero massimo di rate mensili concedibili in relazione all’anno di presentazione della richiesta come previste dall’art. 13 del D.L.vo n. 110/2024 per le ipotesi in cui il contribuente si limiti a dichiarare la propria situazione di difficoltà.

Per il resto il D.M. in commento individua formule matematiche e coefficienti che permettono di valutare se il contribuente versi o meno in una temporanea situazione di difficoltà.

Se l’allegato 1 si occupa delle persone fisiche e dei titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, l’allegato 2 si occupa di tutti gli altri soggetti.

Ovviamente, a seconda della diversa categoria di appartenenza, cambia la documentazione che deve essere prodotta dal contribuente al fine di dimostrare di versare in una temporanea condizione di difficoltà.

I primi potranno limitarsi a presentare la certificazione, in corso di validità, relativa all’I.S.E.E. del nucleo familiare.
Per i secondi, società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, consorzi con attività esterna e enti pubblici economici tenuti alla redazione del bilancio civilistico, dovranno essere prodotti:

  • il prospetto per la determinazione dell’indice di liquidità e dell’indice Alfa pari a: importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente già in rateazione / valore della produzione x 100;
  • copia dell’ultimo bilancio approvato e depositato presso il Registro delle Imprese ovvero una relazione economico-patrimoniale, risalente a non oltre sei mesi dalla data di presentazione della richiesta di rateazione, avallata dall’organo competente ad approvare il bilancio e corredata dal giudizio o dalla relazione dell’organo di controllo contabile - se la presenza di tale organo è prevista dalla natura giuridica del soggetto - e relativa ad un periodo di riferimento annuale o infrannuale.

Se, invece, trattasi di società di persone, ditte individuali in contabilità ordinaria, associazioni, fondazioni, comitati, enti ecclesiastici, consorzi e altri soggetti, diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, è richiesta la produzione di:

  • copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto (ad eccezione delle società di persone e delle ditte individuali in contabilità ordinaria); 
  • prospetto riportante il valore dell’indice di Liquidità e dell’indice Alfa, pari a: importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente già in rateazione / proventi + ricavi x 100, relativo ad un periodo di riferimento chiuso da non oltre sei mesi dalla data di presentazione della richiesta di rateazione, redatto su base annuale o infrannuale.

I prospetti richiesti devono essere sottoscritti da avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti, iscritti nel registro dei revisori legali. Limitatamente alle ditte individuali in contabilità ordinaria e alle società di persone, i prospetti possono essere sottoscritti anche da consulenti del lavoro, da revisori legali o da tributaristi che svolgono attività di consulenza fiscale o rivestono la funzione di intermediario fiscale, nei soli casi in cui detengano le scritture contabili del richiedente.

Una menzione speciale merita l’allegato 3 del D.M. che si occupa di due particolari tipologie di soggetti.

Il primo soggetto ad essere nominato è la Pubblica Amministrazione
Con riferimento a quest’ultima è previsto che la sussistenza della situazione di temporanea difficoltà sarà attestata, con apposita dichiarazione, dal legale rappresentante, ovvero, in alternativa, dall’organo amministrativo di vertice, che certificherà la carenza della liquidità necessaria ad effettuare il pagamento in unica soluzione. 

La Pubblica Amministrazione avrà accesso automatico alla dilazione massima in 120 rate, indipendentemente dall’importo e dalla data di presentazione (se prima o dopo il 1° gennaio 2025), ferma restando la facoltà dell’istante di richiedere un numero di rate inferiore.

Infine, il D.M. prende in considerazione i Condomini, per i quali individua, ai fini della valutazione della situazione di temporanea difficoltà, un indice apposito ovvero l’indice Beta pari a: importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente già in rateazione / entrate risultanti dal riepilogo finanziario dell’ultimo rendiconto condominiale approvato dall’assemblea x 100.

Ai sensi dell’allegato 3, la situazione di temporanea difficoltà economica dei Condomini verrà documentata esibendo:

  • prospetto per la determinazione dell’Indice Beta; 
  • copia dell’ultimo rendiconto condominiale redatto ai sensi dell’art. 1130-bis c.c, approvato dall’assemblea condominiale.

In ogni caso, l’importo massimo delle rate concedibili potrà essere simulato dall’applicativo disponibile sul sito Internet istituzionale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.


La conferma delle previgenti disposizioni  

Rispetto al passato vengono confermate le previsioni:

  • in materia di proroga delle dilazioni in caso di comprovato peggioramento della situazione;
  • di opzione tra rate costanti e rate crescenti;
  • di estinzione dell’eventuale procedura esecutiva in corso al pagamento della prima rata;
  • di sospensione del pagamento delle rate in ipotesi di provvedimento amministrativo o giudiziale che preveda una sospensione della riscossione;
  • di decadenza dalla rateazione superata la soglia delle otto rate, anche non consecutive, non pagate; 
  • di irrilevanza della decadenza da richieste di rateazione su carichi diversi.
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