Possibilità di ricorrere alla procedura ordinaria anche nel caso di importi sotto soglia per affidamento di lavori

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
11 Giugno 2025

Nell'ipotesi in cui la S.A. decida di ricorrere ad una procedura ordinaria anziché una procedura negoziata per l'affidamento di lavori di importo superiore a € 150.000,00 e inferiore alle soglie di cui all'art. 14, si chiede se la scelta di una procedura ordinaria in virtù della procedura negoziata travolga l'intero procedimento. Ovvero se, nell'ipotesi di gara aperta sotto soglia, trovi applicazione quanto stabilito agli artt.106-117 e non quanto stabilito all'art. 53.

Risposta

Il MIT,  con circolare del 20 novembre 2023 n. 298, ha affermato che “va ribadito che l’art. 48, comma 1, del Codice, sulla disciplina comune applicabile ai contratti sotto-soglia, richiama accanto al principio del risultato tutti i principi contenuti nel titolo I della Parte I del Primo Libro del Codice, tra cui rilevano, in particolare, il principio di accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità e il principio della fiducia, che valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici. Tale richiamo conferma che le procedure del sotto-soglia saranno interpretate ed applicate tenendo conto, al contempo, del principio del risultato, degli ulteriori principi del Titolo I, Parte I, Primo Libro del Codice e dei principi generali dell’ordinamento attraverso le prassi delle Amministrazioni pubbliche e la giurisprudenza. In considerazione di quanto esposto, si ribadisce che le disposizioni contenute nell’art. 50 del Codice vanno interpretate ed applicate nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell’Unione europea, che in particolare richiama gli Stati membri a prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette, come disposto dalla direttiva 2014/24/UE.”

Anche l'Anac ritiene che bisogna tenere presente il richiamo, ex articolo 48 comma 1, del Codice, alla disciplina comune applicabile ai contratti sotto soglia che richiama, accanto al principio del risultato, tutti i principi contenuti nel titolo I della Parte I del Primo Libro del Codice e, in particolare, il principio di accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità e il principio della fiducia, che valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici. 

Pertanto, sia l'ANAC che il MIT ritengono che le stazioni appaltanti devono tenere conto delle proprie specifiche esigenze che possono essere anche ulteriori e diverse rispetto alla sola tempistica relativa alla conclusione della procedura e all’individuazione dell’aggiudicatario.

Dunque, le stazioni appaltanti possono ricorrere alle procedure ordinarie ed alla relativa disciplina anche nel caso d'importi sotto-soglia, ma devono motivare la scelta della procedura che si intende seguire, alla luce dei principi del risultato e di auto organizzazione e delle specifiche esigenze.

 

6 Giugno 2025

Dott. Eugenio De Carlo

 

 

Parole chiave: procedura ordinaria, sotto soglia, affidamento di lavori

Per i clienti Halley: ricorrente n. QS3481, sintomo n. QS3549

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