MATERIALE WORKSHOP: LA GESTIONE CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI: IL RUOLO DI COORDINAMENTO DEL SEGRETARIO COMUNALE
Sintesi dell'intervento della Dott.ssa Elena Brunetto
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
QuesitiPremesso che nel Regolamento delle Entrate non è disciplinata la compensazione, si chiede se è possibile compensare una fattura di acquisto di €500 con una posizione tributaria TARI nei confronti del Fornitore/contribuente dell'Ente. In caso affermativo, si chiede quali riferimenti normativi indicare in determina.
La norma che nel nostro ordinamento disciplina una fattispecie simile a quella riportata in quesito è l’art. 48bis del d.p.r. n. 602/1973. Tale norma prevede che le amministrazioni pubbliche (tra cui anche i Comuni) , prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di un importo superiore a € 5.000,00 verifichino, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso positivo, non procedano al pagamento e segnalino la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio.
Ora, la fattispecie riportata in quesito non può rientrare nella norma appena citata, quanto meno per una questione di importo del credito del contribuente.
Altra norma che potrebbe essere presa in considerazione considerata è l’art. 23 del D.L.vo 472/1997 che così prevede “Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito”. Perché la compensazione ai sensi di tale norma sia possibile è però necessario che sia già stato notificato un atto di contestazione o di accertamento e che lo stesso sia divenuto definitivo.
Se però non si integra nemmeno quest’ultima fattispecie, allora non pare possibile procedere come ipotizzato in quesito.
Si ricorda in ogni caso che è riconosciuta al contribuente la possibilità di avanzare richiesta di pagare i tributi indicati in eventuali cartelle di pagamento, utilizzando i crediti commerciali nei confronti della Pubblica Amministrazione (https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/imprese/Compensazioni/CompensazioniConCreditiVersoLaPA/).
30 maggio 2025
Avv. Lorella Martini
Parole chiave: compensazione, fattura, tari
Per i clienti Halley: ricorrente n. QR5574, sintomo n. QR5610
Sintesi dell'intervento della Dott.ssa Elena Brunetto
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
INPS – 5 giugno 2025
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