MATERIALE WORKSHOP: L’INCIDENZA DELLA RIFORMA AL CODICE DELLA STRADA NELL’ATTIVITÀ DELLA POLIZIA LOCALE E NELL’INFORTUNISTICA STRADALE
Sintesi dell'intervento di Franco Morizio e del Dott. Ugo Sergio Auteri
Risposta del Dott. Giovanni Suppa
QuesitiQual è la prassi operativa corretta per il recupero delle spese di custodia dei veicoli sequestrati? È corretto a seguito liquidazione di tali somme alla prefettura territoriale, notificare all'interessato atto di diffida al pagamento per il recupero delle somme e successiva generazione del ruolo di riscossione coatta se dopo lo scadere dei termini non viene effettuato il pagamento?
L’articolo 213 comma 3 del vigente Codice della Strada, così come modificato ed integrato dalla legge 9.11.2021 n. 156, di conversione del DL. 10.9.2021 n. 121 prevede che: “Nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il soggetto che ha eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le spese di custodia sono anticipate dall'amministrazione di appartenenza. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura-ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento adottato dal prefetto.”.
Nel caso in cui il sequestro sia stato effettuato dopo il dicembre 2018 e l'esecuzione della misura cautelare sia avvenuta ad opera di agenti della polizia locale, le eventuali spese anticipate per la custodia, qualora richieste dal gestore del deposito, devono essere sostenute dal Comune cui appartiene l’agente intervenuto. Tale obbligo deriva, tra l’altro, dal disposto dell’art. 11 del D.P.R. 571/1982. La situazione muta, invece, se il sequestro è stato operato prima di tale data o se è stato eseguito da un diverso corpo di polizia dello Stato.
La liquidazione (ovvero la concreta quantificazione) delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura-ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all’Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento adottato dal prefetto.
Procedura.
Di seguito una tabella sinottica riassuntiva delle previsioni di cui dall’articolo 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Fase |
Contenuto / Azione |
Norma di riferimento |
Emissione dell’atto |
Avviso di accertamento esecutivo (tributi o entrate patrimoniali) |
Legge 160/2019, comma 792, lett. a) |
Intimazione al pagamento |
Entro 60 gg dalla notifica (entrate patrimoniali) |
Legge 160/2019, comma 792, lett. a) |
Titolo esecutivo |
L’atto vale come titolo esecutivo, senza necessità di cartella o ingiunzione |
Lett. a) e b) |
Ricorso del contribuente |
Applicazione art. 19 D.Lgs. 472/1997 o art. 32 D.Lgs. 150/2011 |
Lett. a) |
Decorso termine pagamento |
Affidamento riscossione al soggetto legittimato |
Lett. b) |
Sospensione esecuzione |
180 gg / 120 gg se stesso soggetto notificante |
Lett. b) |
Eccezioni alla sospensione |
Azioni cautelari, atti definitivi, decadenza rateazione |
Lett. c) |
Pericolo riscossione |
Possibile affidamento anticipato senza attendere scadenze |
Lett. d) |
Modalità riscossione forzata |
Potestà come da D.P.R. 602/1973, Titolo II, tranne art. 48-bis |
Lett. e) – f) |
Estratto atto sostitutivo |
È sufficiente per procedere all’espropriazione |
Lett. g) |
Avviso pre-esecuzione |
Notifica obbligatoria dopo un anno dall’avviso esecutivo |
Lett. h), art. 50 D.P.R. 602/1973 |
Maggiorazione somme |
Interessi ex art. 30 D.P.R. 602/1973 e oneri di riscossione |
Lett. i) |
Rinvii normativi |
Tutti i riferimenti a ruolo/cartella/ingiunzione si riferiscono ora all’avviso esecutivo |
Lett. l) |
10 Giugno 2025
Dott. Giovanni Suppa
Parole chiave: recupero, spese di custodia, veicoli sequestrati
Per i clienti Halley: ricorrente n. QS3486, sintomo n. QS3554
Sintesi dell'intervento di Franco Morizio e del Dott. Ugo Sergio Auteri
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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