Recupero delle spese di custodia dei veicoli sequestrati

Risposta del Dott. Giovanni Suppa

Quesiti
di Suppa Giovanni
12 Giugno 2025

Qual è la prassi operativa corretta per il recupero delle spese di custodia dei veicoli sequestrati? È corretto a seguito liquidazione di tali somme alla prefettura territoriale, notificare all'interessato atto di diffida al pagamento per il recupero delle somme e successiva generazione del ruolo di riscossione coatta se dopo lo scadere dei termini non viene effettuato il pagamento?

Risposta

L’articolo 213 comma 3 del vigente Codice della Strada, così come modificato ed integrato dalla legge 9.11.2021 n. 156, di conversione del DL. 10.9.2021 n. 121 prevede che: “Nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il soggetto che ha eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le spese di custodia sono anticipate dall'amministrazione di appartenenza. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura-ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento adottato dal prefetto.”.

Nel caso in cui il sequestro sia stato effettuato dopo il dicembre 2018 e l'esecuzione della misura cautelare sia avvenuta ad opera di agenti della polizia locale, le eventuali spese anticipate per la custodia, qualora richieste dal gestore del deposito, devono essere sostenute dal Comune cui appartiene l’agente intervenuto. Tale obbligo deriva, tra l’altro, dal disposto dell’art. 11 del D.P.R. 571/1982. La situazione muta, invece, se il sequestro è stato operato prima di tale data o se è stato eseguito da un diverso corpo di polizia dello Stato.

La liquidazione (ovvero la concreta quantificazione) delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura-ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all’Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento adottato dal prefetto.

 

Procedura.

  • Il custode-acquirente invia alla Prefettura uno specifico prospetto di liquidazione delle spese con l’indicazione del deposito presso cui il veicolo è stato ricoverato, la marca, il modello, la targa, il peso, il numero di protocollo della cessione, il codice identificativo della gara (CIG), la descrizione dei singoli costi (diritto di chiamata, operazioni di carico e scarico, indennità chilometrica ed il periodo di custodia).
  • La Prefettura inoltra all’organo accertatore il precitato prospetto chiedendo di verificarne il contenuto e la rispondenza dei calcoli.
  • L’organo accertatore restituisce alla Prefettura l’esito dei calcoli così come richiesto dalla stessa.
  • La Prefettura competente per territorio, invia all’organo accertatore (Polizia Locale) un’attestazione delle spese, richiamando il contratto in vigore con il custode-acquirente ai sensi dell’art. 214 bis del Codice della Strada che fa riferimento al prospetto predisposto da quest’ultimo. In tale attestazione, viene indicata la regolare esecuzione delle prestazioni indicate nel prospetto predisposto dal custode-acquirente ed il nulla osta alla fatturazione delle somme ivi riportate che sono dovute al custode-acquirente dall’organo accertatore.
  • Il custode-acquirente emette ed invia all’organo accertatore la fattura delle spese secondo quanto quantificato dalla Prefettura.

 

  • L’organo accertatore predispone un’apposita e specifica determinazione di impegno e di liquidazione delle spese a favore del custode-acquirente.
  • L’organo accertatore procede con l’emissione dell’avviso di accertamento esecutivo introdotto dall’articolo 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) nei confronti del debitore (proprietario del veicolo confiscato). Tale strumento ha innovato profondamente la disciplina della riscossione, accorpando in un unico atto sia la funzione accertativa che quella coattiva precedentemente demandata alla cartella esattoriale. Tale meccanismo consente di eliminare un passaggio intermedio nella procedura esecutiva, determinando così una notevole accelerazione dei tempi di riscossione. In particolare, la norma dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, gli atti emessi dagli enti – relativi sia ai tributi che alle entrate patrimoniali – sono oggetto di un rafforzamento dell’efficacia esecutiva attraverso la previsione dell’avviso di accertamento con valore anche esecutivo. Tale strumento, dunque, non solo sostituisce la cartella di pagamento, ma integra al proprio interno l’intimazione ad adempiere, imponendo il pagamento delle somme indicate entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto stesso, nel caso delle entrate patrimoniali. In aggiunta, questi atti devono riportare in modo esplicito la loro natura di titolo esecutivo, idoneo ad attivare, una volta decorso il termine di legge, le misure esecutive e cautelari previste dall’ordinamento. Devono inoltre indicare chiaramente il soggetto incaricato della riscossione, che, spirati sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, potrà procedere anche mediante esecuzione forzata.
  • Individuato il soggetto che si occuperà della riscossione dell’entrata, non avendo provveduto il debitore a corrispondere l’importo indicato nell’avviso di accertamento esecutivo, l’organo accertatore dovrà inviare tutti gli atti prodromici all’esercizio dell’attività di riscossione così come sopra meglio indicati.

 

Di seguito una tabella sinottica riassuntiva delle previsioni di cui dall’articolo 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

 

Fase

Contenuto / Azione

Norma di riferimento

Emissione dell’atto

Avviso di accertamento esecutivo (tributi o entrate patrimoniali)

Legge 160/2019, comma 792, lett. a)

Intimazione al pagamento

Entro 60 gg dalla notifica (entrate patrimoniali)

Legge 160/2019, comma 792, lett. a)

Titolo esecutivo

L’atto vale come titolo esecutivo, senza necessità di cartella o ingiunzione

Lett. a) e b)

Ricorso del contribuente

Applicazione art. 19 D.Lgs. 472/1997 o art. 32 D.Lgs. 150/2011

Lett. a)

Decorso termine pagamento

Affidamento riscossione al soggetto legittimato

Lett. b)

Sospensione esecuzione

180 gg / 120 gg se stesso soggetto notificante

Lett. b)

Eccezioni alla sospensione

Azioni cautelari, atti definitivi, decadenza rateazione

Lett. c)

Pericolo riscossione

Possibile affidamento anticipato senza attendere scadenze

Lett. d)

Modalità riscossione forzata

Potestà come da D.P.R. 602/1973, Titolo II, tranne art. 48-bis

Lett. e) – f)

Estratto atto sostitutivo

È sufficiente per procedere all’espropriazione

Lett. g)

Avviso pre-esecuzione

Notifica obbligatoria dopo un anno dall’avviso esecutivo

Lett. h), art. 50 D.P.R. 602/1973

Maggiorazione somme

Interessi ex art. 30 D.P.R. 602/1973 e oneri di riscossione

Lett. i)

Rinvii normativi

Tutti i riferimenti a ruolo/cartella/ingiunzione si riferiscono ora all’avviso esecutivo

Lett. l)

 

 

10 Giugno 2025

Dott. Giovanni Suppa

 

Parole chiave: recupero, spese di custodia, veicoli sequestrati

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