Riconoscimento del figlio, nato in Italia grazie alla procreazione medicalmente assistita (PMA) praticata all'estero, da parte della madre intenzionale alla luce della sentenza n. 68/2025 della Corte Costituzionale

Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai

Quesiti
di Mugnai Roberta
16 Giugno 2025

Si richiedono informazioni in merito alla nuova sentenza della Corte Costituzionale di riconoscimento della madre intenzionale (Sent. C. Cost. n. 68 del 22 maggio 2025).

In particolare, si chiedono indicazioni in merito alla relativa formazione degli atti di stato civile e alla procedura da seguire.

Risposta

Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 68/2025 viene dichiarato incostituzionale l’art. 8 della Legge n. 40/2004 nella parte che non prevede la possibilità per la madre intenzionale di riconoscere il figlio avuto tramite procreazione medicalmente assistita (PMA) eseguita all’estero.

Questa sentenza comporta che l’Ufficiale dello stato civile non può più rifiutare il riconoscimento di un neonato da parte di due donne.

Da un punto di vista operativo tanti sono i dubbi non essendo ancora intervenuto il Ministero dell’Interno con indicazioni. Nel frattempo non possiamo legittimamente impedire alla madre d’intenzione (cioè la donna che non ha partorito nella coppia omosessuale) di riconoscere il figlio, pertanto dobbiamo adattare le formule in modo che l’atto di nascita sia sottoscritto da due donne.

Lo stesso vale per il riconoscimento sia successivo che prenatale.

In attesa di indicazioni diverse, farei sottoscrivere il riconoscimento ad entrambe le madri anche in caso che queste siano unite civilmente, perché nel formulare l’istituto dell’unione civile (Legge n. 76/2016) il Legislatore aveva escluso dalla clausola di estensione dell’istituto del matrimonio tutta la parte relativa alla filiazione.

Da un punto di vista pratico, l’adattamento delle formule non potrà semplicemente comportare la sostituzione delle generalità paterne con quelle della madre d’intenzione; quanto meno, accanto alle generalità della madre non partoriente, inserirei l’indicazione “genitore d’intenzione” o “madre d’intenzione”.

Per quelli che sono i riconoscimenti prenatali e successivi seguirei le stesse regole previste per i genitori eterosessuali (quindi consensi ed assensi come previsti per legge).

Negli estratti di nascita con generalità dei genitori suggerisco di inserire i nomi delle due madri accanto all’indicazione “maternità”, lasciando in bianco l’indicazione “paternità”.

Naturalmente tutte queste sono iniziative di buon senso nella necessità di adeguarsi al giudicato della Corte Costituzionale in attesa dell’intervento del Ministero.

 

12 Giugno 2025

Dott.ssa Roberta Mugnai

 

Parole chiave: PMA, madre intenzionale, riconoscimento, sentenza 68

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