Maggiorazione retribuzione di posizione

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la regione Lombardia – Delibera 17 aprile 2018, n. 116

Servizi Comunali Trattamento economico
di Redazione: Galli Gianluca
18 Aprile 2018

MASSIMA

L’art. 41 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, modificato e integrato dall’accordo n.2 del 22/12/2003, ponendolo in relazione all’approvazione del D.Lgs 75/2017, ed in particolare al tetto di spesa imposto agli Enti dall’art 23 comma 2, dispone al comma 4 che gli enti locali, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della loro capacità di spesa, possano corrispondere al segretario in servizio una maggiorazione delle retribuzione di posizione prevista dal comma 3, attenendosi alle condizioni, ai criteri ed ai parametri di riferimento stabiliti in sede di contrattazione decentrata integrativa di livello nazionale. I contratti integrativi nazionali di detta categoria di personale, stipulati in data 22.12.2003 e 16.01.2009, hanno legato la corresponsione di detta maggiorazione alla presenza di condizioni oggettive (complessità organizzativa, funzionale o disagio ambientale) e soggettive (formale conferimento da parte dell’Amministrazione al Segretario di funzioni o compiti aggiuntivi, con alcuni limiti).  Al comma 3, l’art. 23 del D.Lgs 75/2017 ribadisce che (f)ermo restando il limite alle risorse complessive previsto dal comma 2, (…) gli enti locali (…) possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, (…) in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.  Nel quesito si rende quindi necessaria un’interpretazione da dare ai limiti di spesa imposti dall’art. 23, comma 2 che recita: “al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, (…), assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, (…), non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016.”

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