Concessione gratuita (comodato) di un bene patrimoniale, senza canone né rimborso delle spese per utenze
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiAlcuni Comuni costituiscono una Fondazione di partecipazione con personalità giuridica, con finalità civiche e di utilità sociale attinenti alla conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale. Il Fondo di gestione è costituito dalle quote annuali. La Fondazione, in assenza di servizi per alcuni Enti, può ripartire i costi fissi di gestione tra i soci fondatori e chiedere indistintamente ai Comuni il trasferimento di quote?
La Corte dei conti, in sede consultiva (Cfr. Corte conti, Sez. contr. reg. Friuli, n. 22/2019) ha chiarito che la fondazione di partecipazione rappresenta uno strumento per regolamentare il partenariato pubblico-privato e che ha in comune con la fondazione tradizionale lo scopo non lucrativo ed il patrimonio destinato al raggiungimento di un obiettivo predefinito ed invariabile che viene fissato nell’atto costitutivo; si distingue invece perché il fondatore partecipa attivamente alla vita dell’organismo.
L’elemento patrimoniale delle fondazioni de quibus ha la caratteristica di essere a struttura aperta ed a formazione progressiva e si distingue tra fondo di dotazione (inteso come riserva intangibile inalienabile, formato dagli apporti dei fondatori e dai beni oggetto dei successivi apporti dei partecipanti) e fondo di gestione (patrimonio utilizzabile nell’attività di gestione).
Sempre secondo la Corte dei conti, gli enti locali possono costituire fondazioni di partecipazione, ma perché una fondazione possa rientrare nel settore pubblicistico sono indispensabili alcune condizioni:
- la fondazione di partecipazione deve essere dotata di personalità giuridica;
- deve essere istituita per soddisfare esigenze generali, aventi finalità non lucrative (anche con attività di impresa ma finalizzata al perseguimento di fini non lucrativi);
- deve essere finanziata in modo maggioritario da organismi di diritto pubblico e/o che l’Organo di amministrazione o vigilanza sia designato in maggioranza da un Ente pubblico;
- la coerenza della fondazione con l’esercizio di funzioni fondamentali o amministrative assegnate agli Enti locali.
Detti rigorosi presupposti sono collegati al principio secondo cui le risorse finanziarie dell’ente locale siano destinate a funzioni estranee od ultronee all’ente medesimo, eludendo specifici vincoli funzionali di destinazione di spesa pubblica.
Inoltre, è stato specificato (cfr. Corte conti, Sez. contr. reg. Emilia, n. 20/2024) che la possibilità per la fondazione di perseguire l’interesse (pubblico o privato) per il quale è stata istituita tramite il patrimonio a tale scopo assegnato, deve essere intesa, per rimanere nel paradigma normativo di riferimento, come autosufficienza patrimoniale ovvero, in termini economico-contabili, come capacità di agire economicamente garantendo, sulla base del patrimonio originariamente assegnato e per il tramite dell’attività esercitata, la copertura dei costi con i propri ricavi (cfr. Sez. contr. reg. Lombardia del. n. 67/2010/Par, del. n. 365/2011/Par, e, più recentemente, del. n. 70/2017/Par).
Ancora, è stato rilevato che tra ente locale e fondazione, quale strumento gestionale prescelto per l’esercizio di funzioni pubbliche, il rapporto si deve esaurire nell’atto costitutivo del nuovo soggetto, salvo eventuali contributi, predeterminati da una specifica convenzione di servizio sulla base di un accertato e motivato interesse pubblico che il Comune abbia il compito di soddisfare e fermo restando il rispetto della disciplina in materia di erogazioni di risorse pubbliche a favore dei privati.
Di conseguenza, “L’ipotesi di una contribuzione “a regime” occorrente per colmare le perdite a cui la fondazione vada incontro e garantirne l’equilibrio economico-finanziario, altrimenti non salvaguardabile, non si concilia, pertanto, con l’istituto attivato dall’ente (v. Sezione controllo Piemonte, del. n. 24/2012/Srcpie/Par e Sezione controllo Abruzzo, del. n. 5/2017/Par), a pena di snaturarne le caratteristiche essenziali.
In questo senso, allora se il patrimonio è inidoneo a raggiungere lo scopo, va statuita l’estinzione o la trasformazione, in quanto il sistematico finanziamento non può essere strumento per aggirare regole di finanza pubblica.
Pertanto, ogni scelta che l’Ente locale intende effettuare in ordine alla fondazione, in aderenza ai principi di contabilità pubblica, dovrà verificare e motivare che dal finanziamento non risulti un depauperamento del patrimonio comunale in considerazione all’utilità che l’Ente ha rispetto ai propri fini istituzionali ed a quella che l’Ente stesso e la collettività ricevono dallo svolgimento dell’attività, evitando forme sistematiche di ripiano di eventuali perdite o di surrettizio intervento a fronte della strutturale incapacità patrimoniale della fondazione di potere svolgere le proprie finalità istituzionali. Infatti, la costante immobilizzazione di risorse che consegue all’assunzione di partecipazioni in enti di natura privatistica, con sottrazione delle stesse ad altri impieghi, implica un’attenta valutazione da parte dell’ente, che potrà formare oggetto di verifica, da parte della Sezione di controllo di riferimento della Corte dei conti, in sede di controllo finanziario sul bilancio e sul rendiconto annuale di gestione.
Nella fattispecie in concerto, l'operazione dovrà essere motivata in ordine al rispetto degli anzidetti principi, documentando i vantaggi per la comunità rispetto all'impegno finanziario, specie se continuo, imposto agli enti.
11 Giugno 2025
Dott. Eugenio De Carlo
Parole chiave: fondazione di partecipazione, patrimonio, contributi
Per i clienti Halley: ricorrente n. QS3490, sintomo n. QS3559
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Giovanni Suppa
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – 4 giugno 2025
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