Concessione gratuita (comodato) di un bene patrimoniale, senza canone né rimborso delle spese per utenze

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
17 Giugno 2025

Oneri per utenze (acqua, energia e gas), manutenzioni ordinarie e straordinarie per locali concessi in comodato uso gratuito ad associazioni senza scopo lucro, ovvero impianti sportivi non a rilevanza economica: è legittima l'imputazione a carico del bilancio dell'ente locale di tali costi?

Risposta

Le problematiche connesse alla concessione a terzi di beni del patrimonio comunale senza la richiesta di un canone né del rimborso delle spese per le utenze sono state in più occasioni oggetto di esame da parte della magistratura contabile: in particolare si fa riferimento alla delibera della Sezione regionale di controllo per il Veneto n.109/2022 e alla copiosa giurisprudenza ivi richiamata.

Al riguardo la citata delibera n. 109/2022 ha preliminarmente evidenziato che lo scopo del patrimonio disponibile è quello di produrre reddito e, di conseguenza, la concessione in uso gratuito di un immobile pubblico costituisce, in via generale, un utilizzo non coerente con le finalità del bene poiché non reca alcuna entrata all'ente, concretizzando una ipotesi di depauperamento delle ricchezze della collettività amministrata in violazione del principio di buona amministrazione di cui all’articolo 97 della Costituzione; ad analoghe considerazioni si perviene in relazione alla eventuale gratuità anche delle utenze relative al bene concesso.

Da ciò deriva che una concessione di tal genere è da ritenere ammissibile solo nei casi in cui sia perseguito un effettivo interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello meramente economico, ovvero nei casi in cui non sia rinvenibile alcuno scopo di lucro nell’attività concretamente svolta dal soggetto utilizzatore di tali beni, unitamente alla compatibilità finanziaria dell’intera operazione posta in essere.

Detto in altri termini, la ricordata deliberazione n. 109/2022, confermando l’orientamento maggioritario seguito dalla giurisprudenza contabile, ha ribadito che il principio generale di redditività di un bene pubblico è derogabile nei casi stabiliti dalla legge e, in particolare, quando alla base c’è il perseguimento di un interesse pubblico equivalente o superiore a quello meramente economico.

La Sezione suddetta conclude quindi che non è precluso a priori all’amministrazione la concessione in uso gratuito di propri beni immobiliari, quale forma di sostegno e di contribuzione indiretta nei confronti di attività di pubblico interesse, strumentali alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali a vantaggio dei cittadini; tuttavia tale scelta – che ricade nella sfera dell’attività gestionale ed amministrativa di competenza esclusiva dell’Ente che, quindi, se ne assume ogni responsabilità – comporta una attenta valutazione comparativa tra i vari interessi in gioco, che dovrà risultare da una chiara ed esaustiva motivazione del provvedimento.

 

 

11 giugno 2025                                                                                               

Dott. Ennio Braccioni

 

Parole chiave: concessione, gratuita, comodato, spese, oneri, manutenzione, imputazione, bilancio

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