Iscrizione nello schedario della popolazione temporanea per beneficiario Legge n. 104/1992

Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
18 Giugno 2025

Chiedono una dichiarazione di domicilio per usufruire della Legge 104/1992. La signora che ne usufruisce è residente a Roma, il comune può rilasciare questa dichiarazione?

Risposta

In anagrafe il domicilio viene menzionato solo ed esclusivamente nell’articolo 1 comma 2 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ove si dispone che “Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge”, nel successivo articolo 2 comma 3Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune ove ha il domicilio, e in mancanza di questo, nel Comune di nascita”, ed infine nell’articolo 1 comma 2 del dPR 30 maggio 1989, n. 223 L'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza, nonché delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio”.

Quindi, il domicilio all’ufficiale d’anagrafe interessa sono in presenza di persona senza fissa dimora o senza tetto.

La persona descritta nel quesito non deve iscriversi come “senza fissa dimora” ma necessita dell’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea (conosciuto ai non addetti al loro come “domicilio”).

Lo schedario della popolazione temporanea può essere utilizzato come un mezzo per dimostrare la convivenza con un familiare disabile, consentendo al lavoratore di beneficiare dei congedi e dei permessi previsti dalla Legge 5 febbraio 1992 n.104, anche quando non si ha la residenza nello stesso comune della persona disabile. 

In tema di benefici ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n.104, con proprio parere DFP-0030549-P-03/05/2021 la Funzione Pubblica chiarisce che "..., in base a quanto stabilito dalla legge, occorre far riferimento alla residenza, che è la dimora abituale della persona, mentre non è possibile considerare il domicilio, che, secondo la definizione del c.c., è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi. Al fine di agevolare l'assistenza della persona disabile, l'amministrazione potrà dare rilievo alla dimora temporanea (ossia l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 223 del 1989) attestata mediante la relativa dichiarazione sostitutiva da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000.”

Nella Circolare INPS 6 Marzo 2012, n. 32, e in quella del Dipartimento della Funzione Pubblica 3 Febbraio 2012, n. 1, che oltre a fornire istruzioni operative in merito alle disposizioni introdotte dagli articoli 3, 4, e 6 del Decreto Legislativo 18 Luglio 2011, n. 119, al fine di agevolare l’assistenza delle persone diversamente abili, introducono per la fruizione del congedo straordinario il requisito della convivenza, che sarà accertato d’ufficio da parte di INPS previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale attestazione della dimora temporanea, ove diversa dalla dimora abituale del lavoratore o dell’assistito.

Lo schedario della popolazione temporanea, da sempre relegato fra gli istituti anagrafici meno conosciuti, ma soprattutto meno graditi, agli ufficiali d’anagrafe, trova la sua genesi nell’articolo 8 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dall’articolo 32 del dPR 30 maggio 1989, n. 223, fa parte delle norme fondamentali dell’anagrafe della popolazione residente ed è applicabile a tutti, italiani, comunitari e stranieri purché regolarmente soggiornanti.

Facciamo quindi un breve ripasso sull’articolo 32 del dPR 30 Maggio 1989, n. 223 che disciplina la corretta gestione dello schedario.

L’iscrizione potrà essere effettuata a domanda dell’interessato (oppure d’ufficio) per sé e/o per altri componenti della famiglia anagrafica su cui esercita la potestà o la tutela ai sensi dell’articolo 6 del dPR 30 Maggio 1989, n. 223.

L’interessato può essere cittadino italiano, comunitario o straniero regolarmente soggiornante nel nostro Paese; deve però essere dimorante nel Comune da non meno di quattro mesi ma che “non si trova ancora in condizione di stabilirvi la residenza per qualsiasi motivo”; motivo che dovrà essere dichiarato (ancorché non sottoposto a valutazione di merito): il “per qualsiasi motivo” non significa senza motivo.

Condizioni sono la dimora nel Comune da non meno di quattro mesi (elemento oggettivo) e l’impossibilità di stabilire la dimora abituale nel Comune per qualsiasi motivo (elemento soggettivo).

La prova della presenza dell’interessato nel Comune da almeno quattro mesi non è superabile con la mera dichiarazione ma dovrà essere supportata da elementi oggettivi; l’ufficiale di anagrafe dovrà, come si comporta con le normali pratica di iscrizione anagrafiche e al fine di scongiurare eventuali abusi, effettuare gli accertamenti di rito a verificare la sussistenza dei requisiti.

Il Ministero dell’Interno in risposta ad un quesito nel Novembre 2006 affermava La valutazione dei motivi deve essere effettuata dall’ufficiale d’anagrafe con particolare attenzione, tenendo presenti le dichiarazioni rese dall’interessato ed acquisendo in sede istruttoria elementi atti a valutare caso per caso la sussistenza delle condizioni previste dalla legge.

I quattro mesi previsti devono naturalmente essere continuativi. Non è possibile naturalmente stabilire ove la persona abbia la dimora; sarà compito dell’ufficiale d’anagrafe accertare se sussistono le condizioni per procedere all’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, con l’avvertenza che in ogni caso l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea non pregiudica il mantenimento dell’iscrizione anagrafica nel comune di attuale iscrizione e di presumibile attuale dimora abituale dell’interessato.”

All’atto della richiesta, l’ufficiale d’anagrafe dovrà inviare idonea comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 7 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.

La temporaneità sarà oggetto di dichiarazione nell’apposita istanza, che dovrà contenere gli elementi utili all’accertamento e sarà sottoposta alle verifiche dell’ufficiale d’anagrafe, si dovrà valutare, nei 30 giorni di durata dell’istruttoria (termine generale previsto dall’articolo 2 comma 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241) che il cittadino sia effettivamente presente in modo occasionale sul territorio e che tuttavia la sua presenza sia legata a un motivo contingente (l’assistenza ad un familiare, un lavoro stagionale, una necessità impellente che lo costringe ad un temporaneo cambiamento di abitazione, quale ad es. la ristrutturazione della casa di residenza) per cui è ragionevole ritenere che trascorso un anno, cessi la dimora temporanea o venga a stabilizzarsi in dimora abituale.

In caso di esito negativo degli accertamenti, l’ufficiale d’anagrafe prima dell’adozione del provvedimento di rigetto dovrà inviare comunicazione di preavviso ex articolo 10 bis della Legge 7 Agosto 1990, n. 241.

L’iscrizione nello schedario, così come prevede il comma 3, esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche per evitare utilizzazioni improprie di esse; inoltre non comporta l’emissione di alcuna comunicazione verso le altre Pubbliche Amministrazioni, con la sola eccezione di quella verso l’ufficio anagrafe del Comune di provenienza (al quale andrà segnalata anche la successiva cancellazione) che in tal modo è reso edotto della assenza giustificata del suo iscritto.

Lo schedario della popolazione temporanea, come disciplinato dal comma 4, prevede "La revisione dello schedario della popolazione temporanea deve essere effettuata periodicamente, almeno una volta l'anno, allo scopo di eliminare le schede relative a persone non più dimoranti temporaneamente nel comune: a) perché se ne sono allontanate o sono decedute; b) perché vi hanno stabilito la dimora abituale".

Come si vede (anche leggendo tutto il resto della norma) NON esiste alcun limite preciso alla durata dell'iscrizione in questo schedario. La norma parla dell'obbligo di una "revisione" da effettuarsi almeno una volta l'anno; dunque non si capisce come sia nata questa "leggenda metropolitana", per cui l'iscrizione non potrebbe protrarsi oltre l'anno. Ci ha pensato anche il Ministero a chiarire la questione con la circolare n. 18/2009, dove si precisa che l’iscrizione in detto schedario può essere anche di durata superiore ad un anno, ferma restando la necessità della relativa revisione con cadenza annuale.

Sono frequenti, infatti, i casi in cui il cittadino si trovi a soggiornare per periodi superiori ad un anno, senza tuttavia che vi siano i presupposti per l’iscrizione in APR; il caso tipico è quello dello studente il cui corso di studi abbia una durata superiore ad un anno; ma si può citare anche il caso descritto nel quesito in cui la necessità di dimorare in un certo luogo è legata al bisogno di assistenza di un parente che può ben protrarsi oltre l'anno.

È evidente, a questo punto, che il compito dell’ufficiale d’anagrafe diventa ancora più delicato, poiché è chiamato a valutare con estrema attenzione le diverse casistiche che dovrà affrontare.

In particolare, per quanto riguarda il caso di cui al quesito, se la signora mantiene la disponibilità dell'alloggio nel luogo in cui risulta iscritta in APR e la persona dimostra di avere ancora bisogno di assistenza, l'iscrizione nel registro della popolazione temporanea potrà durare per un altro anno o anche oltre, fermo restando l'obbligo per l'ufficiale d'anagrafe di verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per il mantenimento dell'iscrizione almeno una volta l'anno.

 

13 Giugno 2025

Andrea Dallatomasina

 

Parole chiave: iscrizione, domicilio, legge 104, popolazione temporanea

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