Trattamento economico reperibilità in giorno feriale (ponte) chiusura uffici
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiL'ente ha siglato il decentrato economico con la parte sindacale a dicembre 2024 contrattando progressioni orizzontali a valere sul fondo 2024 con bando da avviare entro marzo 2025. A Gennaio 2025 si è licenziato un dipendente che a Marzo 2025 ha fatto domanda per essere ammesso a partecipare. Secondo l'ente la partecipazione non è ammissibile in quanto la ratio della norma è valorizzare i dipendenti, incentivandoli per l'appunto, mentre quest'ultimo ha risolto unilateralmente il rapporto.
L’art. 14, c. 3, CCNL 16.11.2022 dispone:
“3. La progressione economica di cui al presente articolo (…) è attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo di cui al comma 2, lett. b).”
L’ente istante ha previsto la progressione nel contratto decentrato sottoscritto prima del 31.12.2024, con decorrenza dunque 1.1.2024.
Se alla data del 1.1.2024 il dipendente in oggetto aveva maturato i requisiti minimi per partecipare, egli deve essere compreso tra quelli che formano la graduatoria finale.
Si rammenta, nello specifico, che l’ufficio personale ha tutti gli elementi per la formazione della graduatoria e non deve attendere necessariamente la domanda dei dipendenti, i quali partecipano alla selezione per il solo fatto di averne i requisiti, come previsti dalla norma contrattuale ed eventualmente dalla contrattazione decentrata.
Se dalla graduatoria il dipendente in oggetto risulta titolato all’attribuzione del differenziale stipendiale, gli saranno riconosciuti gli arretrati 2024 e per i giorni lavorati nel 2025.
Dalla data delle dimissioni, le risorse impegnate per il differenziale stipendiale del dipendente si liberano e sono riacquisite al fondo risorse decentrate.
13 giugno 2025
Dott. Massimo Monteverdi
Parole chiave: partecipazione, bando, progressioni orizzontali, dipendente, licenziato
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP8569, sintomo n. QP8651
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Corte di cassazione, ordinanza 8342/2025
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
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