Riforma fiscale: sintesi delle principali disposizioni del “Decreto correttivo” d. lgs. 81/2025

FiscoOggi – 13 giugno 2025

Servizi Comunali Contenzioso tributario Entrate tributarie

19 Giugno 2025

il Dlgs n. 81/2025 che prevede non solo diverse modifiche e integrazioni al concordato preventivo biennale, ma anche degli interventi correttivi dei decreti attuativi della legge n. 111/2023 (Delega Fiscale), per rafforzare la collaborazione tra contribuenti e Fisco e migliorare il contenzioso tributario e il sistema sanzionatorio.

In sintesi, le principali disposizioni del provvedimento.

 

Disposizioni sui coefficienti di redditività per i contribuenti forfetari (articolo 1)
La prima disposizione contenuta nel decreto riguarda i contribuenti che applicano il regime forfetario (articolo 1 comma 54, legge 190/2014). Per questi soggetti viene stabilito che per determinare il reddito imponibile si mantiene l’uso dei coefficienti di redditività basati sulla classificazione Ateco 2007, previsti nell’allegato n. 2 della legge n. 145/2018, fino all’approvazione dei nuovi coefficienti di redditività elaborati secondo la nuova classificazione Ateco 2025.

 

Fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali (articolo 2)
Con un secondo intervento che modifica l’articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del Dl 119/2018, viene reso permanente il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti Iva che effettuano prestazioni o cessioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali, finora previsto fino al 2025.

 

Trasmissione dei corrispettivi relativi alle ricariche dei veicoli elettrici (articolo 3)
Il sistema di sanzioni previste per la mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi (o per la memorizzazione/trasmissione con dati incompleti o non veritieri) viene esteso anche ai corrispettivi percepiti dagli operatori che mettono a disposizione servizi di ricarica elettrica dei veicoli, tramite stazioni di ricarica

Gli aspetti tecnici saranno regolati da un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 180 dall’entrata in vigore del presente decreto.

 

Tempistica per la trasmissione delle CU per i redditi lavoro autonomo e per la disponibilità della dichiarazione dei redditi precompilata per i contribuenti titolari di partita Iva (articolo 4)
A partire dal 2026, le Certificazioni uniche che contengono esclusivamente redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate, anziché entro l’attuale termine del 31 marzo, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Lo stesso rinvio è previsto anche per le certificazioni uniche contenenti provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari. Di conseguenza, sempre a partire dal 2026, viene differito al 20 maggio 2026, anziché al 30 aprile, anche il termine a partire dal quale l’Agenzia delle entrate, dovendo utilizzare le predette certificazioni, mette a disposizione dei contribuenti titolari di partita Iva la dichiarazione dei redditi precompilata. Resta fermo il termine del 30 aprile previsto per tutti gli altri contribuenti (lavoratori e pensionati).

 

Termine di invio al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie (articolo 5)
Passa da semestrale ad annuale la trasmissione, da parte degli operatori, dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi. Il termine sarà stabilito con decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

Semplificazione del termine di versamento dell’Iva da parte dei soggetti forfetari che effettuano acquisti intracomunitari (articolo 6)

I soggetti forfetari che effettuano acquisti, anche intracomunitari, in reverse charge, versano la relativa Iva trimestralmente (anziché mensilmente), entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei trimestri solari. Fanno eccezione solamente gli acquisti intracomunitari (anche oggetto di vendite a distanza) entro la soglia di 10mila euro annui.

 

Abrogazione del concordato preventivo biennale per i soggetti in regime forfetario
Dal 2025 l’istituto del Cpb viene abrogato per i contribuenti forfettari (articolo 7).

 

Disposizioni in materia di imposta sostitutiva opzionale per il concordato preventivo biennale (articolo 8)
Inoltre, a partire dalle adesioni al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026, purché non esercitate prima dell’entrata in vigore del presente decreto, viene introdotto un limite di 85mila euro all’eccedenza, tra reddito concordato e reddito dichiarato per il periodo d’imposta precedente, sulla quale i soggetti che aderiscono al Cpb possono applicare un’imposta sostitutiva del 10, 12 o 15% a seconda del proprio livello di affidabilità fiscale. (articolo 20-bis comma 1 del Dlgs n. 13/2024). Oltre la soglia di 85mila euro, vengono applicate le ordinarie aliquote Irpef e Ires.

 

Introduzione di ulteriori cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale (articolo 9)
Per le opzioni esercitate per l’adesione al concordato relative al biennio 2025-2026, purché non esercitate prima della data di entrata in vigore del presente decreto , viene escluso l’accesso ai benefici dell’istituto ai contribuenti che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo e che partecipano, contemporaneamente, ad associazioni (articolo 5, comma 3, lettera c) del Tuir), società tra professionisti (articolo 10 della legge n. 183/2011) o società tra avvocati (articolo 4-bis della legge n. 247/2012), a meno che non vi abbiano optato anche l’associazione o società. Contemporaneamente, le associazioni e le società cessano dal regime del concordato quando anche solo uno dei soci o degli associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, non possono più determinare il loro reddito mediante l’adesione alla proposta di concordato. Stessa causa di cessazione per il singolo socio è prevista anche quando la società o l’associazione a non possa più determinare il reddito sulla base dell’adesione alla proposta di concordato.

 

Norma di interpretazione autentica in materia di cause di cessazione ed esclusione dal cpb (articolo 10)
Relativamente alle cause di esclusione al Cpb previste dall’articolo 11, comma 1, lettera b-quater), del Dlgs n. 13/2024, viene inoltre introdotta una norma di interpretazione autentica per cui per le società o gli enti che, nel primo anno cui si riferisce la proposta, effettuino un conferimento non è considerato tale il semplice apporto di capitale ma solo l’assegnazione di un’azienda o un ramo di essa.

 

Modifica del termine per l’adesione al concordato preventivo biennale (articolo 11)
Infine, l’articolo 11 del decreto amplia di due mesi i margini per aderire al concordato preventivo biennale: infatti, con la modifica dell’articolo 9, comma 3 del Dlgs  n. 13/2024, il termine previsto per l’adesione viene spostato dal 31 luglio al 30 settembre. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il termine si sposta all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta anziché all’ultimo giorno del settimo mese, stesso riferimento.

 

Semplificazione della procedura di approvazione della metodologia per l’elaborazione della proposta di cpb (articolo 12)

Viene semplificato l’iter di emanazione del decreto che approva la metodologia di elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale, di cui all’articolo 9 del Dlgs n. 13/2024, stabilendo che il parere del Garante per la protezione dei dati personali sia richiesto nelle sole ipotesi in cui si introducano modifiche sostanziali alla metodologia di calcolo già vagliata positivamente dalla stessa Autorità.

 

Deduzione del costo del lavoro incrementale (articolo 13)

Nella determinazione del reddito di lavoro autonomo e d’impresa oggetto di adesioni al Cpb esercitate a partire dal biennio 2025-2026, tra le componenti che non concorrono alla formazione del reddito oggetto della proposta di concordato, oltre a plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite su crediti e utili e perdite di partecipazione viene inclusa anche la c.d. la maxi-deduzione del costo del lavoro del 120% per le nuove assunzioni, ossia, la maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell’articolo 4 del Dlgs n. 216/2013, ricavata sulla base degli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei periodi d'imposta rispetto al periodo d'imposta precedente.

 

Introduzione di soglie sulle proposte di concordato preventivo biennale per coloro che dichiarano alti punteggi di indici sintetici di affidabilità fiscale (articolo 14)

Per i contribuenti con profili di affidabilità fiscale più elevati il reddito di riferimento della proposta di concordato non può superare il reddito del periodo d’imposta antecedete a quelli oggetto di concordato, aumentato delle seguenti percentuali:

  • 10 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari a 10
  • 15 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 9 ma inferiore a 10
  • 25 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8 ma inferiore a 9.

Queste limitazioni non vengono applicate se la proposta, formulata applicando tali criteri, risulti inferiore ai valori di riferimento settoriali derivanti dall’applicazione della metodologia di elaborazione prevista dall’articolo 9, comma 1 del Dlgs n. 13/2024.

Le stesse regole vengono estese alla determinazione della proposta di valore della produzione netta rilevante ai fini della imposta regionale sulle attività produttive ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs n. 13/2024.

 

Modifiche relative alle cause di decadenza dal concordato preventivo biennale (articolo 15)
Si conferma che la decadenza dal concordato preventivo per omesso versamento delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione ex articolo 36-bis del d.P.R. n. 600/73 si verifica qualora il versamento delle imposte non avvenga entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all’articolo 2 del Dlgs n. 462/1997 a seguito dell’attività svolta dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973. Pertanto, si riconosce ai contribuenti, effettuando il pagamento prima della richiamata scadenza, la possibilità di non incorrere nella predetta decadenza, senza, però, ammettere la facoltà di rateizzazione.

 

Estensione a tutti i ricorsi pendenti in Cassazione della possibilità di usufruire della conciliazione giudiziale, in precedenza riservata a quelli successivi al 5 gennaio 2024. Disposizioni integrative e correttive in materia contenzioso tributario (articolo 16)

Viene semplificato ancora di più il processo tributario anche nei suoi aspetti telematici, intervenendo sia sul Dlgs n. 546/1992, al comma 1, sia sul corrispondente Testo unico della giustizia tributaria di cui al Dlgs n. 175/2024.

Infatti, viene:

  • confermato l’obbligo del difensore di attestare la conformità della copia informatica al documento analogico da lui detenuto, con la conseguenza che il giudice non terrà conto degli atti e documenti cartacei, depositati con modalità digitali, sprovvisti di tale attestazione di conformità (commi 1 e 2 lettera a)
  • precisato che sia il Presidente, e non il collegio giudicante, a dare lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà della corte di riservarne - chiarito che il rimborso al contribuente di quanto versato in eccesso spetta anche dopo lo svolgimento del primo grado di giudizio (commi 1 e 2 lettera c)
  • stabilito che, nel giudizio di ottemperanza di cui all’articolo 70 del Dlgs. n. 546/1992, la messa in mora possa essere effettuate anche a mezzo Pec (commi 1 e 2 lettera d).

Inoltre, modificando l’articolo 4 del Dlgs n. 220/2023, viene estesa l’applicabilità dell’istituto della conciliazione anche ai ricorsi pendenti

in cassazione alla data del 4 gennaio 2024 (comma 3).

 

Modifiche alle disposizioni transitorie e finali di cui all’articolo 5 del Dlgs n. 87/2024 (articolo 18)
Viene ripristinata la possibilità, anche per le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024, di beneficiare, nei casi di annullamento parziale dell'atto, degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni di cui all'articolo 16 del Dlgs. n. 472/1997 e all’articolo 15 del Dlgs n. 218/1997.

 

Disposizioni in tema di definizione agevolata delle sanzioni tributarie e di coordinamento (articolo 19)
La disposizione interviene in materia di sanzioni tributarie amministrative, di cui al Dlgs n. 472/1997 e al Dlgs n. 173/2024, al fine di rimuovere alcune inesattezze presenti nei testi e consentire ai contribuenti destinatari di un provvedimento di autotutela parziale in relazione a un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione, di beneficiare degli istituti della definizione agevolata di cui all’articolo 16 del Dlgs n. 472/1997 (corrispondente all’articolo 18 del TU sanzioni) e all’articolo 15, del Dlgs n. 218/1997, senza dover attendere l’attuale termine di 60 giorni.

 

Modifica all’articolo 69 del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (Dpr n. 131/1986) (articolo 20)

Con la modifica dell’articolo 69 del testo unico dell’imposta di registro viene introdotta una sanzione in misura fissa pari a 250 euro o a 150 euro, rispettivamente, per l’ipotesi di omessa o tardiva registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, ovvero di omessa o tardiva presentazione delle denunce, anche in mancanza di un’imposta dovuta, perché correttamente assolta o per l’applicazione di regimi sostitutivi o agevolativi.

 

Adeguamento del procedimento di accertamento con adesione alle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 1, del Dlgs n. 13/2024 (articolo 21)

Si chiariscono le incertezze interpretative relative all’applicazione delle disposizioni in materia di procedimento di accertamento con adesione (di cui al Dlgs n. 218/1997).

In particolare, è chiarito che l’ambito oggettivo dell’adesione non venga circoscritto al recupero dei crediti indebitamente compensati “non dipendente da un precedente accertamento” (comma 1, lettera a).

La preclusione alla doppia procedura di accertamento con adesione contenuta nell’articolo 6, comma 2-quater, del Dlgs n. 218/1997 (attualmente limitata alla sola casistica dell’adesione attivata su richiesta del contribuente a seguito di notificazione dello schema di atto), viene estesa anche al caso dell’adesione attivata di comune accordo ai sensi dei commi 1 e 2-ter del citato articolo 6 (comma 1, lettera b).

E’ chiarito che l’eventuale istanza per lo scomputo delle perdite di cui all’articolo 42, quarto comma, del Dpr n. 600/1973, va presentata unitamente alla comunicazione di adesione al verbale di constatazione ai sensi dell’articolo 5-quater del Dlgs n. 218 del 1997. (comma 1, lettera c)

Viene specificato che anche per le altre imposte indirette è prevista la possibilità (precedentemente limitata solo alle imposte dirette e all’Iva) di dare corso al procedimento di adesione di comune accordo (comma 1, lettera e), n. 1).

La preclusione della doppia procedura di accertamento con adesione prevista dal comma 1-ter dell’articolo 12 del Dlgs n. 218/1997 prevista (e precedentemente limitata al solo caso di adesione attivata su richiesta del contribuente a seguito di notificazione dello schema di atto), viene estesa anche alle ipotesi di adesione attivata di comune accordo (comma 1, lettera e), n. 2)

 

Disposizioni in materia di sospensione e proroga dei termini nel procedimento di accertamento (articolo 22)
A decorrere dal 31 dicembre 2025, la sospensione dei termini di cui all’articolo 67, comma 1, del Dl n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2024, non si applica agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, emessi dall’Agenzia delle entrate.

 

Recupero delle misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato (articolo 23)
Entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di dichiarazione, percezione, fruizione dell’aiuto di Stato o di avvenuta violazione, l’Agenzia delle entrate notifica gli avvisi di accertamento e gli atti di recupero, aventi ad oggetto il recupero di misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato.

Le misure di natura fiscale per le quali opera il termine di decadenza di otto anni, sono gli “aiuti automatici” e “semi-automatici” di natura fiscale, di cui all’articolo 10 del decreto del ministro dello Sviluppo economico n. 115 del 31 maggio 2017, a prescindere dalla modalità di fruizione degli stessi, quali ad esempio: crediti di imposta (non spettanti e inesistenti), deduzioni, detrazioni, aliquote agevolate, detassazioni, tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti, fruiti. I termini per la notifica dell’atto impositivo decorrono dal momento di dichiarazione, percezione, fruizione dell’aiuto o di avvenuta violazione. A titolo esemplificativo, rileva a tal fine:

  • per i crediti di imposta (non spettanti e inesistenti), la data in cui è effettuata la compensazione
  • per deduzioni, detrazioni, aliquote agevolate, detassazioni, la dichiarazione in cui l’agevolazione è indicata
  • per tasse, imposte e importi non versati, la data in cui scadeva il versamento
  • per contributi a fondo perduto, la data di percezione.

 

Fonte: FiscoOggi

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/concordato-preventivo-biennale-gazzetta-decreto-correttivo

 

 

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