Consegna ai punti di giacenza senza data di notifica su SEND: come procedere?

Risposta del Dott. Giovanni Suppa

Quesiti
di Suppa Giovanni
21 Giugno 2025

Notifica tramite piattaforma SEND/PND: alcuni verbali pur essendo stati inviati alla PND a Marzo, hanno lo stato della notifica "CONSEGATO ALLA PND". Entrando nel dettaglio si trova l'indicazione "Consegnato ai Punti di Giacenza" ma SEND non aggiorna la data di notifica. Come si deve registrare la notifica? Con quale data?

Risposta

1. Introduzione e contesto operativo

Nel vigente schema normativo, il sistema di notificazione tramite la piattaforma digitale SEND (ex Piattaforma Notifiche Digitali PND) rappresenta il canale primario per la trasmissione telematica di atti amministrativi con valore legale, ai sensi del Decreto Legislativo 82/2005 (CAD), come integrato dall’art. 26‑bis (introdotto dal D.L. 76/2020 e regolato da successivi decreti attuativi).

SEND consente ai soggetti destinatari (cittadini o imprese) di ricevere avvisi via PEC, App IO o e‑mail tradizionale, collegati a una pre‑notifica che genera un link con l’istanza disponibile su piattaforma. Il destinatario ha un termine di 5 giorni per accedere, visualizzare e scaricare l’atto; in caso contrario, il sistema procede con la notifica cartacea a mezzo posta ai punti di giacenza dell’indirizzo ANPR di riferimento per il destinatario.

La notifica tramite SEND, quando inviata correttamente a un canale digitale attivo, si perfeziona al momento della ricezione della ricevuta di avvenuta consegna, se il destinatario riceve il link in un canale digitale.

In alternativa, se non vengono scelti canali digitali o non risultano attivi, scatta automaticamente la notifica cartacea al Punto di Giacenza (corrispondente all’indirizzo ANPR). In tale ipotesi, l’atto si considera notificato quando la raccomandata con A/R viene depositata in ufficio postale, ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e dell’art. 149-bis c.p.c..

Effetti giuridici:

  • Il perfezionamento produce tutti gli effetti della notificazione, salvo che il destinatario non denunci l’irregolarità o l’inesistenza dell’atto.
  • La giurisprudenza riconosce all’atto trasmesso per via telematica il completo valore legale, purché sia raggiunto lo scopo della conoscenza (Cass., Sez. Un., 23620/2018; Cass., 10138/2022).

 

In generale, SEND procede con l'invio cartaceo (tramite raccomandata) se il destinatario non accede alla notifica digitale entro 5 giorni, o se non ha indicato un indirizzo PEC o altri recapiti digitali. Se il destinatario non visualizza la notifica tramite app IO o sul portale SEND entro 5 giorni dalla ricezione dell'avviso, o non legge il contenuto della notifica entro 120 ore dall'apertura del link ricevuto via email o SMS, viene avviato l'invio cartaceo. In assenza di un recapito digitale, SEND procede direttamente all'invio cartaceo. 

 

Nel caso descritto, la piattaforma indica soltanto lo stato “Consegnato ai Punti di Giacenza” senza registrare separatamente il perfezionamento cartaceo, poiché il flusso automatizzato non recupera i dati: la data di notifica risulta quindi non imputabile automaticamente a marzo, bensì da collocarsi nella fase effettiva di giacenza.

 

 

Corretto criterio per la data:

  1. Se la notifica digitale si completa (link ritirato), si registra la data di ricezione del link (ricevuta digitale).
  2. In assenza di ritiro, e scaduti i 5 giorni, il perfezionamento avviene al momento della presa in carico presso l’ufficio postale (compiuta giacenza); notifica cartacea sostitutiva ex art. 26-bis, comma 6 CAD.

Pertanto, la notifica non deve essere considerata perfezionata in marzo, ma nel giorno della giacenza cartacea effettiva (deposito con A/R) o, se documentabile, alla data di ritiro da parte del destinatario.

 

Se la notifica non produce effetti conoscitivi (es. link arrivato ma mai ritirato, giacenza cartacea dispersa), l’amministrazione deve eventualmente rifare la notifica o rischiare la decadenza dell’azione.

 

Gli effetti sull’intero procedimento sanzionatorio producono le seguenti conseguenze:

  1. Perfezionamento dell’atto
    L’atto va registrato con data dell’effettiva perfezione ovvero data di ritiro del link o data di giacenza cartacea. Se registrato diversamente, può ingenerare nullità legate al termine o controversie sul vigente dies a quo.
  2. Decorrenza termini per opposizione
    • L’art. 204 bis C.d.S. impone l’opposizione entro 30 giorni dalla notifica.
    • La giurisprudenza ammette la sanatoria della nullità se l’opponente presenta tempestiva opposizione; altrimenti l’atto resta impugnabile solo per vizio di notifica (Cass. SSUU 11550/2022).
  3. Onere probatorio
    Spetta all’Amministrazione dimostrare il perfezionamento (ricevuta di consegna, documento A/R).
    La mancata prova comporta l’invalidità della procedura sanzionatoria.
  4. Responsabilità per violazione termini
    Se la notifica avviene dopo i termini, anche a causa di mancato ritiro del destinatario, l’atto può essere annullato per decadenza del potere (Tar, Cons. Stato 2021 su termini Art.45 d.lgs.93/2011

 

Conclusioni e indicazioni operative

  • Quale data registrare?
    • Se notificazione digitale avvenuta: data ricezione link.
    • Se inviata raccomandata sostitutiva: data di compiuta giacenza (deposito presso ufficio postale).
  • Risvolti sul procedimento sanzionatorio:
  • Decorrenza termini (30 giorni, 90 giorni etc.) va calcolata da tale data.
  • Mancata registrazione corretta comporta rischi di impugnazione per nullità, decadenza o prescrizione.
  • Rimedi:
    • Registrare la corretta data sia nel sistema SEND/PND che nel registro interno.
    • Conservare prova elettronica (ricevute SEND, ricevute postali).
    • In caso di notifica contestata, verificare la disponibilità di documentazione per dimostrare il perfezionamento o prevedere una nuova notificazione.

 

Tabella riepilogativa

Stato PND

Azione richiesta

Data corretta da registrare

CONSEGNATO AL PUNTO DI GIACENZA

Verifica presa giacenza

Data di deposito presso ufficio postale con A/R

LINK ricevuto e ritirato

Nessuna

Data di ricezione del link (ricevuta di consegna)

LINK ricevuto ma non ritirato

Attendi 5 giorni

Data della compiuta giacenza (notifica cartacea)

 

Citazioni giurisprudenziali essenziali

  • Cass. civ., Sez. Un., 23620/2018 – Sanatoria notifiche PEC irregolari se raggiungono lo scopo .
  • Cass. SSUU 11550/2022 – Sanatoria notifiche verbali di infrazione solo con tempestiva opposizione.

 

 

Conclusione: l’atto notificato tramite SEND/PND con indicazione “Consegnato ai Punti di Giacenza”, ma senza data registrata, è regolarmente perfezionato alla data di compiuta giacenza, e deve essere registrato in tal senso. Per il destinatario, produce pienezza di tutti gli effetti nel procedimento sanzionatorio, purché l’atto sia divenuto conoscibile nei tempi e modi indicati dalla normativa. In mancanza, l’amministrazione corre il rischio di vizi procedurali, inutilizzabilità del provvedimento o annullamento giudiziario.

La notifica si perfeziona per “compiuta giacenza” decorsi dieci giorni senza che l’interessato abbia provveduto al ritiro del piego raccomandato. Questo, in sintesi, l’insegnamento reso dalla Cassazione con l’ordinanza n. 6853 dello scorso 14 marzo 2024, ove la Corte precisa che, in queste ipotesi, la notifica ha raggiunto il suo scopo in quanto la raccomandata informativa è pervenuta nella sfera di conoscenza del destinatario (si ha una notifica giuridicamente valida anche se l'atto, di fatto, non è pervenuto fisicamente al destinatario).

La Polizia Locale dovrebbe essere informata da Poste Italiane (SEND) circa l'avvenuta notifica sia se l'atto viene ritirato prima dei 10 gg di prevista compiuta giacenza sia allo spirare di tale termine mediante comunicazione di avvenuta compiuta giacenza.

Qualora non dovesse pervenire alcuna comunicazione da parte di Poste, si può ragionevolmente considerare l'avvenuta notifica allo spirare del 10° giorno successivo al deposito presso l'ufficio postale.

 

 

16 giugno 2025

Dott. Giovanni Suppa

 

Parole chiave: consegna, punti di giacenza, data, send

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