Trattamento economico reperibilità in giorno feriale (ponte) chiusura uffici
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiSi chiede se l'accantonamento del 20% per gli incentivi tecnici, previsto dall'art 45, comma.5, del d. lgs 36/2023 debba essere fatto anche nel caso in cui i fondi propri siano oggetto di co-finanziamento aggiuntivi rispetto ad un contributo.
In caso di risposta affermativa, solo in caso di co-finanziamento obbligatorio (previsto nel decreto di concessione) o anche quando è fatto per libera scelta dell'ente?
Per rispondere al quesito può farsi riferimento alla deliberazione n. 20/2021 della Sezione di controllo per la Toscana della Corte dei conti, le cui considerazioni, anche se formulate con riferimento all’articolo 113 del previgente codice dei contratti di cui al d. lgs. n. 50/2016, sono da ritenere valide anche dopo l‘entrata in vigore del nuovo codice di cui al d. lgs. n. 36/2023, stante l’identità - per la parte che rileva ai fini del presente quesito - delle previsioni relative all’utilizzo della suddetta quota del 20 per cento recate dall’articolo 45 del d. lgs. n. 36/2023.
I giudici contabili hanno evidenziato che per la gestione degli incentivi tecnici la lettura dell'articolato normativo consente di individuare diverse fasi, logicamente e cronologicamente distinte, seppur tra loro strettamente correlate.
La prima fase è quella relativa alla quantificazione e "costituzione" del fondo per le funzioni tecniche: la norma appare chiara nel prevedere che detto fondo, nella misura massima del 2% dell'importo a base di gara, trovi indistintamente copertura sugli stanziamenti previsti per ciascun singolo appalto, senza operare alcuna distinzione rispetto alla fonte o alla natura (libera o vincolata) delle risorse che vi confluiscono.
Per quanto concerne invece la fase relativa alla "destinazione" delle risorse inserite nel fondo, il comma 5 del citato articolo 45 del d. lgs. n. 36/2023 dispone che le stesse vanno suddivise destinandole nella misura dell'80% al finanziamento degli incentivi a favore di determinate categorie di dipendenti che a vario titolo partecipano all'appalto, mentre il restante 20% - con esclusione però “delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata” - è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione o a spese di formazione e specializzazione del personale (c.d. “fondo innovazione”).
Detto in altri termini, detto comma 5 si limita a vietare l'utilizzo di risorse derivanti dai finanziamenti europei o a destinazione vincolata per l'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti per l'innovazione, senza peraltro specificare la sorte di tali risorse: ne deriva che le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti vincolati, non destinabili alla quota del 20 per cento finalizzata all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti per l'innovazione e quindi non utilizzati, vanno a riconfluire nel quadro economico dell'opera per essere destinate al finanziamento dei lavori, così rispettando il vincolo di destinazione proprio delle risorse che finanziano l’opera stessa.
Alla luce delle indicazioni recate dalla ricordata pronuncia dei giudici contabili toscani, nel caso di spesa finanziata in parte da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata e in parte da fondi propri dell’Ente a titolo di co-finanziamento, la previsione del fondo va comunque disposta (nella misura massima del 2% dell’importo a base di gara), salvo poi non destinare al “fondo innovazione” la quota del 20% del fondo derivante da entrate vincolate; e ciò e da ritenere valido nel caso di co-finanziamento, sia esso obbligatorio sia che esso derivi da una autonoma scelta dell’ente.
17 giugno 2025
Dott. Ennio Braccioni
Parole chiave: accantonamento, fondo, incentivi tecnici, 20%, co-finanziamento
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – Circolare 28 febbraio 2025, Prot n. 3026
ARAN – Orientamento applicativo Area Funzioni Locali pubblicato in data 14 gennaio 2025 – AFL93
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