Sostituzione e firma atti del Responsabile in scavalco condiviso

Risposta del Dott. Luigi Oliveri

Quesiti
di Oliveri Luigi
23 Giugno 2025

Il comune ha stipulato con un altro comune una convenzione ex art. 23 CCNL 2022 per l'utilizzo condiviso di un dipendente (un giorno alla settimana). Il Sindaco del ns. Ente ha attribuito al dipendente l'incarico di Elevata Qualificazione per l'Area Economico Finanziaria e ha nominato il suo sostituto, in caso di assenza del Responsabile. Nei giorni in cui il Responsabile non è presente, il sostituto può firmare gli atti dell'Area economico-finanziaria?

 

Risposta

La sostituzione del responsabile di servizio degli enti locali, specie senza dirigenza, è un problema molto diffuso, perché non vi sono regole specifiche e precise per determinare come sostituire il responsabile di servizio assente.

In effetti, tuttavia, nel Ccnl 16.11.2022, all’articolo 19, comma 2, si evidenzia che la soluzione principale per il caso di assenza del responsabile, consiste nell’attribuzione di un incarico ad interim ad altro responsabile di servizio, incaricato di EQ.

Ciò risolve il problema della remunerazione del sostituto: se infatti si assegna un interim ad altra EQ, non si pongono problemi di mansioni superiori o di inventare letteralmente indennità premianti la sostituzione, non esistenti, sebbene l’indennità condizioni di lavoro si presti ad essere utilizzata come leva premiante per chi sostituisca il responsabile in assenza del metodo dell’interim.

In ogni caso, la disciplina dell’articolo 23 del Ccnl citato è finalizzata all’utilizzo condiviso e a tempo parziale di un medesimo dipendente da parte di due enti che allo scopo si convenzionano.

A ben vedere, il dipendente in scavalco condiviso può non essere considerato “assente” e, quindi, impedito a sottoscrivere atti, posto che con le risorse telematiche e la sottoscrizione digitale può anche da remoto adottare gli atti di propria competenza (al netto della possibilità di organizzarsi in modo da evitare, salvo emergenze, l’adozione di atti nella giornata settimanale dedicata all’altro ente).

Nella convenzione si potrebbe certamente prevedere spazi perché il dipendente possa anche da remoto adottare atti per conto dell’altro ente convenzionato, risolvendo così alla radice il problema della sostituzione.

 

 

17 giugno 2025

Dott. Luigi Oliveri

 

 

Parole chiave: convenzione, utilizzo, condiviso, sostituto, assenza, responsabile, firma, atti

Per i clienti Halley: ricorrente n. QP8579, sintomo n. QP8660

 

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