Fruizione permessi diritto allo studio (150 ore) in caso dipendente per iscrizione a master/corso che inizia a giugno 2026
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiSi chiede se un dipendente può assentarsi per l’intera giornata utilizzando un recupero di ore di lavoro straordinario accantonate in banca ore ma solo per le ore comprese nella fascia non soggetta a flessibilità 9-12:30 (3,5) ore.
Per il resto utilizza flessibilità positiva accumulata.
Quindi si vuole sapere se è possibile procedere come indicato o se non timbrando non c'è flessibilità per quella giornata e quindi deve giustificare e chiedere un permesso per 6 ore.
L’art. 33, c. 3, CCNL 16.11.2022 che disciplina la banca delle ore dispone:
“3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi per le proprie attività formative o anche per necessità personali e familiari.”
Ne segue che l’utilizzo è consentito solo a seguito di richiesta di permesso del dipendente per motivi personali.
Le ore accumulate nella banca non possono cioè essere utilizzate a posteriori per giustificare un’assenza.
Quanto alla flessibilità “accumulata”, sorgono dubbi sulla sua legittimità.
L’orario flessibile consente al dipendente di entrare dopo un certo orario e/o di uscire prima di un certo orario, anche nel corso della stessa giornata lavorativa.
Ciò può dar luogo a debiti orari che, come indicato nell’art. 36, c. 3, devono essere recuperati entro i due mesi successivi dalla maturazione dello stesso, secondo le modalità e i tempi concordati con il dirigente.
Viceversa, nell’art. 36, CCNL 16.11.2022 non si fa mai menzione della possibilità di accumulare crediti di flessibilità da utilizzare per compensare debiti di giorni diversi.
Si veda a proposito, l’orientamento applicativo ARAN CFL-35:
“si esprimono perplessità sulla stessa ammissibilità di spazi di flessibilità positiva non collegati al recupero di quelli negativi. Infatti, al di fuori di tale fattispecie, la flessibilità positiva finisce con l’identificarsi con eventuale tempo di lavoro prestato, comunque, dal lavoratore, oltre i limiti di durata ordinaria della giornata lavorativa. Tale aspetto assume un particolare rilievo, in quanto trattandosi di prestazioni ulteriori, rispetto all’orario ordinario, potrebbe configurarsi come orario di lavoro straordinario”.
17 giugno 2025
Dott. Massimo Monteverdi
Parole chiave: intera giornata, recupero, lavoro straordinario, banca ore, flessibilità
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP8582, sintomo n.QP8663
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale – 14 aprile 2025
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale – 3 aprile 2025
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