Tempistiche per rimborso in caso di esito sfavorevole della sentenza di secondo grado e termine per presentare ricorso in Cassazione
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
QuesitiL'allegato energetico del Regolamento edilizio prevede incentivi per l'edificazione in classi energetiche elevate (nel caso di specie, - 20% degli oo.uu.); in sede di istanza di rilascio PdC (anno 2018), l'operatore non richiedeva l'applicazione di tali incentivi e versava interamente il contributo di costruzione.
Il relativo cantiere è concluso e l'agibilità è stata attestata, il tutto nell'anno 2019; la proprietà può, in data odierna, chiedere il rimborso ex post di tali incentivi?
Secondo la giurisprudenza, non è possibile richiedere il rimborso ex post: il TAR Lombardia, Milano, sez. IV, nella sent. 14 gennaio 2025, n. 107, ha affermato che “la riduzione dell’importo degli oneri di urbanizzazione non può essere applicata d’ufficio dall’Amministrazione e deve essere richiesta dalla parte all’atto della presentazione della domanda di titolo edilizio” (nel caso specifico, si trattava di un intervento di miglioramento di classe energetica, simile a quello del quesito).
Peraltro, sempre secondo la sentenza citata, non è possibile invocare, a favore del privato, un legittimo affidamento, “poiché l’oggettività dei parametri da applicare rende a priori conoscibile e verificabile la loro applicazione da parte dell’interessato con l’ordinaria diligenza, tenuto altresì conto che quest’ultimo si avvale dell’ausilio del progettista, ovvero di un soggetto esperto, che l’assiste nella gestione della pratica edilizia”.
18 giugno 2025
Avv. Mario Petrulli
Parole chiave: incentivi, rimborso, oneri di urbanizzazione, successivamente, presentazione, domanda, titolo edilizio
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
Struttura di Missione PNRR – Decreto 9 aprile 2025
presentata dal geom. Salvatore Di Bacco
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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