Variazioni di bilancio per arretrati contrattuali al personale dipendente

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
26 Giugno 2025

Ho accantonato nel risultato di amministrazione 2024 un fondo per gli arretrati di personale per gli anni dal 2022 al 2024. A bilancio a competenza un altro fondo per gli arretrati del 2025. Quando il CCNL verrà firmato potrò nella stessa variazione dirigenziale applicare avanzo accantonato ai capitoli del bilancio degli arretrati 1.01.01.01e allo stesso tempo variare gli stanziamenti dal fondo arretrati di competenza per metterli nei capitoli del bilancio per il pagamento del personale a competenza?

 

Risposta

Preliminarmente si evidenzia che l’articolo 175 del TUEL, norma fondamentale in materia di variazioni di bilancio, dopo aver enunciato la regola generale per cui le variazioni di bilancio rientrano nella competenza dell’organo consiliare salvo quelle attribuite alla giunta o ai dirigenti (comma 2), non definisce le variazioni di competenza del consiglio, ma le lascia individuare semplicemente per differenza, in quanto tale norma definisce ed elenca quelle di competenza:

  • della giunta (comma 5-bis);
  • dei dirigenti (comma 5-quater).

Per quanto concerne l’utilizzo della quota accantonata dell’avanzo di amministrazione - nella quale sono ricomprese le somme annualmente accantonate per il finanziamento dei rinnovi contrattuali del personale - lo stesso non è mai di competenza dei dirigenti, non essendo ricompreso in alcuna delle ipotesi elencate nel citato comma 5-quater; la variazione di bilancio per tale utilizzo è poi attribuita alla giunta esclusivamente nel caso in cui il bilancio non risulti ancora approvato, e l’ente si trovi quindi in esercizio provvisorio o in gestione provvisoria (comma 5-bis, lettera a).

Da quanto sopra esposto deriva che la variazione di bilancio per la iscrizione della quota accantonata dell’avanzo relativa alla quota per i rinnovi contrattuali è da attribuirsi di norma alla competenza del consiglio comunale, non essendo tale fattispecie rinvenibile tra le eccezioni alla regola generale di cui al comma 2 del ricordato art. 175 del TUEL (se non nella ricordata ipotesi di bilancio non ancora approvato).

Per quanto concerne invece l’utilizzo dei fondi accantonati allo stesso titolo nel bilancio in corso, che rappresentano una ipotesi di spesa potenziale, trova applicazione l’articolo 176 del TUEL, secondo cui i prelevamenti dai fondi spese potenziali sono di competenza della giunta e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.

In ambedue le ipotesi prospettate nel quesito è da ritenere quindi esclusa la competenza dirigenziale.

 

 

18 giugno 2025                                                                                               

Dott. Ennio Braccioni

 

Parole chiave: variazioni, bilancio, quota, accantonata, avanzo, amministrazione, arretrati contrattuali

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