La rinnovata tutela degli animali

La legge di riforma sugli animali è entrata ufficialmente in vigore

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di Piccioni Fabio
02 Luglio 2025

 

La L. 6 giugno 2025 n. 82, pubblicata sulla G.U. n. 137 del 16/6/2025, in vigore dal 1/7/2025, reca Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, alla luce del riformato art. 9 Cost. (legge costituzionale 11/2/2022 n. 1) a tenore del quale la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.


L’articolato normativo

Il provvedimento consta di 15 articoli.  

Modifiche al codice penale (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 13) 

La rubrica del Titolo IX-bis del Libro II, concernente delitti contro il sentimento per gli animali, viene rinominata, previa espunzione del riferimento al sostantivo “sentimento”, in “Delitti contro gli animali”.
In tal modo, oggetto di tutela diventa direttamente l’animale e non più l'uomo, colpito nei sentimenti verso gli animali.

La novella interviene sull'art. 544-bis, Uccisione di animali, prevedendo per chi abbia agito per crudeltà o senza necessità, l’innalzamento della pena della reclusione da (4 a) 6 mesi a (2 anni) 3 anni e aggiungendo la pena pecuniaria della multa da 5.000 a 30.000 euro. Viene, inoltre, aggiunto un comma ai sensi del quale se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da 1 a 4 anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000. 

La riforma interviene sull'art. 544-ter, Maltrattamento di animali, prevedendo per chi abbia cagionato una lesione a un animale, oppure lo abbia sottoposto a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, per crudeltà o senza necessità, la trasformazione della pena alternativa - reclusione da 3 a 18 mesi o multa da 5.000 a 30.000 euro - con la reclusione da 6 mesi a 2 anni, congiunta alla pena pecuniaria (mantenuta invariata). 
Viene, inoltre, estesa l'aggravante della morte dell'animale, disciplinata dal terzo comma, anche alle ipotesi di cui al secondo comma, consistenti nella somministrazione agli animali di sostanze stupefacenti o vietate e nella sottoposizione a trattamenti che procurano un danno alla salute.

Nell'art. 544-quater, Spettacoli o manifestazioni vietati, a carico degli organizzatori o promotori, viene inasprita la pena pecuniaria della multa - che si affianca a quella della reclusione da 4 mesi a 2 anni - da 15.000 (pari al massimo della versione previgente) a 30.000 euro.

Nell'art. 544-quinquies, Divieto di combattimenti tra animali, a carico dei promotori, organizzatori o direttori di competizioni non autorizzate che possono mettere in pericolo l'integrità fisica degli animali, viene sostituita la pena della reclusione da 1 a 3 anni, con quella della reclusione da 2 a 4 anni - ferma la multa da 50.000 a 160.000 euro. Inoltre, viene estesa la pena prevista per i proprietari o detentori degli animali impiegati nei combattimenti non autorizzati, se consenzienti, consistente nella reclusione da 3 mesi a 2 anni e nella multa da 5.000 a 30.000 euro, anche a chi partecipa, a qualsiasi titolo, ai combattimenti

All’art. 544-sexies, Confisca e pene accessorie, viene aggiunto un nuovo comma, che introduce il divieto per l’indagato, l’imputato o il proprietario di abbattimento o di alienazione degli animali, anche se non ne sia stato disposto il sequestro, fino alla pronuncia della sentenza definitiva volta ad accertare la sussistenza di un reato, consumato o tentato, nei confronti di animali.

Viene inserito il nuovo art. 544-septies, che introduce un'aggravante a effetto comune (con pena aumentata fino a un terzo) per tutti i delitti previsti dal Titolo IX-bis - uccisione di animali, maltrattamento di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, divieto di combattimento tra animali - unitamente all’art. 638 c.p., uccisione o danneggiamento di animali altrui, qualora ricorra una delle seguenti circostanze: 

  • l'aver commesso il fatto in presenza di minori; 
  • l'aver commesso il fatto nei confronti di più animali; 
  • la diffusione dei fatti attraverso strumenti informatici o telematici.

Completamente riscritto il delitto contro il patrimonio di cui all’art. 638 che, sebbene mantenga inalterata la rubrica, Uccisione o danneggiamento di animali altrui, si dispiega in un unico comma che punisce con la reclusione da 1 a 4 anni, chi senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. 

Nel reato contravvenzionale di cui all’art 727, Abbandono di animali - già di recente interpolato dalla L. 25/11/2024, n. 177 - viene innalzato l'importo minimo dell'ammenda (da 1.000) a 5.000 euro, fermo l’importo massimo pari a 10.000 euro.

Nel reato contravvenzionale di cui all'art. 727-bis, Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, viene triplicata nel minimo e raddoppiata nel massimo la cornice sanzionatoria detentiva che prevede ora l'arresto da 3 mesi a 1 anno e raddoppiata nel massimo la pena pecuniaria consistente nell'ammenda fino a 8.000 euro

Nel reato contravvenzionale di cui all'art. 733-bis, Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto, viene inasprita la sanzione dell'arresto da 3 mesi a 2 anni e raddoppiata l'ammenda il cui importo non può essere inferiore a 6.000 euro.


Modifiche al codice di procedura penale (art. 6)

Agli artt. 257 c. 1, 322 c. 1, 322-bis c. 1, 325 c. 1 e 355 c. 3 viene inserito un periodo che attribuisce la legittimazione a impugnare i provvedimenti di sequestro (probatorio e preventivo) alle associazioni affidatarie di animali, di cui all’art. 19-quater disp. coord. c.p., individuate dall'art. 12 D.Lgs. 5/8/2022 n. 135.

Viene, poi, inserito il nuovo art. 260-bis, Affido definitivo dell'animale oggetto di sequestro o confisca, che reca una disciplina speciale concernente il sequestro di animali vivi, al fine di garantire la loro effettiva protezione e il mantenimento in condizioni di salute adeguate. In tal caso, l'autorità giudiziaria, nell'ambito di procedimenti volti all'accertamento dei reati di cui al Titolo IX-bis del libro II del codice penale, nonché di cui all’art. 4 L. 201/2010, Traffico illecito di animali da compagnia, tentati o consumati, può, anche su istanza, disporre, con decreto motivato, l'affidamento in via definitiva degli animali alle associazioni o agli enti di cui all'art. 19-quater disp. coord. c.p., previo versamento di una cauzione per ogni animale, stabilita tenendo conto della tipologia dell’animale, dello stato sanitario nonché delle cure e dei costi che la gestione dell’animale richiede. 

Infine, si stabilisce che a coloro che debbano ritenersi, ai sensi degli artt. 102 e 103 c.p., abitualmente dediti a commettere i reati di spettacoli o manifestazioni vietati, combattimento tra animali e traffico illecito di animali da compagnia, si applicano le misure di prevenzione personali e patrimoniali previste dal codice delle leggi antimafia (D.Lgs. 6/9/2011 n. 159). 


Modifiche al D.Lgs. 231/2001 (art. 8)

Viene introdotto il nuovo art. 25-undevicies, Delitti contro gli animali, nel D.Lgs. 8/6/2001 n. 231, concernente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, che prevede l’applicazione della sanzione pecuniaria fino a 500 quote all'ente riconosciuto responsabile di uno dei reati di cui al Titolo IX-bis del libro II del codice penale, nonché di cui all’art. 638.

Inoltre, in caso di condanna, patteggiamento o decreto penale di condanna a carico dell'ente, si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 dello stesso decreto - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi - per una durata non superiore a 2 anni. 

Tuttavia, le citate disposizioni non si applicano nelle ipotesi di cui all'articolo 19-ter disp. coord. c.p., ovvero ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica, di attività circense, di giardini zoologici, e dalle altre leggi speciali in materia di animali, nonché alle manifestazioni storiche e culturali (art. 8).


Modifiche alla L. 201/2010 (art. 9)

Tre sono le modifiche recate alla L. 4/11/2010 n. 201, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, come tale intendendosi “ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall’uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia” - art. 1 Convezione di Strasburgo 13/11/1987. 

All’art. 4, Traffico illecito di animali da compagnia, in caso di introduzione nel territorio nazionale di animali da compagnia privi di sistemi per l'identificazione individuale o delle necessarie certificazioni sanitarie o non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, viene inasprita la cornice sanzionatoria della reclusione (da 3 mesi a 1 anno) da 4 a 18 mesi e raddoppiata quella della multa (da 3.000 a 15.000 euro) da 6.000 a 30.000 euro

All’art. 5, Introduzione illecita di animali da compagnia, vengono inasprite le sanzioni amministrative:

  • raddoppiate, da 200 a 2.000 euro per ogni animale, in caso di introduzione illecita di animali da compagnia privi di sistemi per l'identificazione individuale, 
  • nel caso in cui l'introduzione illecita avvenga in violazione dei requisiti previsti, la sanzione (da 500 a 1.000 euro) passa da 1.000 a 1.500 euro per animale introdotto.
  • se gli animali abbiano un'età accertata inferiore a 12 settimane ovvero provengano da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie, la sanzione (da 1.000 a 2.000 euro) è inasprita da 1.500 a 3.000 euro per animale introdotto. 

All’art. 6, Sanzioni amministrative accessorie, si prevede: 

  • raddoppiata la sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività, da 2 a 6 mesi, nei confronti del trasportatore o del titolare dell'azienda commerciale che, nel periodo di 3 anni, commetta 2 violazioni (in luogo di 3) delle disposizioni relative all'introduzione illecita di animali da compagnia; 
  • raddoppiata la sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività, da 2 a 6 mesi, nei confronti del titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di 3 anni, commetta 2 violazioni. Nuovo illecito amministrativo violazioni (in luogo di 3) delle disposizioni previste dall'articolo 13-bis c. 3 D.Lgs. 30/1/1993 n. 28 - la norma risulta, tuttavia, abrogata dal D.Lgs. 2/2/2021, n. 23 - accertate in modo definitivo; 
  • la revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività, senza possibilità di conseguirla nuovamente, nei confronti del trasportatore o del titolare dell'azienda commerciale che, nel periodo di 3 anni, commetta 3 violazioni (in luogo di 5) delle disposizioni relative all'introduzione illecita di animali da compagnia o dell'art. 13-bis c. 3 D.Lgs. 28/1993, accertate in modo definitivo. 

 

Il nuovo illecito amministrativo (art. 10)

E’ istituito, a carico del proprietario o detentore, anche temporaneo, il divieto di detenzione di animali di affezione alla catena o ad altro strumento simile che ne impedisca il movimento nel luogo di detenzione e dimora, salve documentate ragioni sanitarie o temporanee esigenze di sicurezza. 
La violazione comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro.


Modifiche al D.Lgs. 134/2022 (art. 11)

All’art. 20 D.Lgs. 5/8/2022 n. 134, recante Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, viene inserito un nuovo comma 1-bis che esenta dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario, il detentore o l’operatore di un animale da compagnia che non abbia provveduto all’obbligo di identificazione dell’animale, nell’ipotesi in cui vi adempia volontariamente, sempreché la violazione non sia stata già accertata.


Modifiche alla L. 189/2004 (art. 12 e 14)

Due sono le modifiche recate alla L. 20/7/2004 n. 189, recante Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate

All’art. 2 c. 1 si estende il divieto di utilizzare a fini commerciali pelli e pellicce di gatti, oltre che della specie felis silvestris - cioè gatto selvatico - anche della specie felis catus, cioè del gatto domestico.

All’art. 6 c. 1, si prevede che le modalità di coordinamento tra le forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Corpo forestale dello Stato e Corpi di polizia municipale e provinciale) in ordine alle attività di prevenzione e contrasto dei reati contro gli animali, debbano essere stabilite con decreto del Ministro dell'interno, il quale, oltre al Ministro delle politiche agricole e forestali e al Ministro della salute, dovrà sentire anche il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. 


Clausola di invarianza finanziaria (art. 15)

Dall’attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni provvedono alle attività previste nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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