Dipendente con incarico nel consiglio di un ordine professionale e assenza dal servizio
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiPuò un assessore e consigliere comunale (ente con meno di 5000 abitanti) dipendente di un altro comune svolgere attività lavorativa ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 311/2004 nell'ente che amministra? Se non fosse possibile a titolo oneroso, potrebbe farlo a titolo gratuito?
Si deve premettere che un incarico ex comma 557 può essere, in teoria, affidato per coprire un posto non apicale nell’ente di destinazione.
Nella pratica, specie negli enti più piccoli, questo istituto è utilizzato per sopperire a una carenza di figure di responsabilità.
Assumeremo pertanto che il caso esposto nel quesito faccia riferimento a quest’ultima fattispecie.
L’art. 11, c. 3, D.Lgs. n. 39/2013 dispone:
“3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.”
Poiché l’ente di cui si tratta ha una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, alla fattispecie descritta nel quesito non si può applicare l’art. 11, c. 3 citato.
Ne risulta che la carica di assessore e l’incarico ex comma 557 sono compatibili.
Tuttavia, il quesito chiarisce che l’assessore è anche consigliere del comune che affida l’incarico.
In questo caso, si deve applicare l’art. 12, c. 1, D.Lgs. n. 39/2013:
“1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.”
In questo caso, dunque, sussiste incompatibilità e l’incarico non può essere affidato, neppure a titolo gratuito.
24 giugno 2025
Dott. Massimo Monteverdi
Parole chiave: assessore, incarico, comma 557, stesso Ente, incompatibilità
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