Trattamento economico reperibilità in giorno feriale (ponte) chiusura uffici
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiPremio performance relativo al 2023 erogato nel 2025 e tassazione separata. Si chiede se il premio di produzione 2023, non erogato nel 2024, ma da erogare nel 2025, possa essere soggetto a tassazione separata. Tale premio deriva da contrattazione integrativa stipulata nel corso del 2023 ed a seguito di valutazioni della performance dei dipendenti fatte tra il 2024 e il 2025 ci ritroviamo ora all'erogazione.
Nel quesito si specifica che i compensi per la performance 2023 sono stati erogati nel 2025, dopo le adeguate valutazioni dell’organo competente.
Ora, mentre è certamente fisiologico che tali compensi siano erogati l’anno successivo (2024) poiché la performance richiede la valutazione dell’intero anno di lavoro e dunque non può certamente essere erogata nel 2023, rendendo obbligatorio l’assoggettamento a tassazione ordinaria, lo slittamento di un ulteriore anno può ritenersi fisiologico (e dunque comportare la tassazione ordinaria) solo se la prassi dell’ente prevede normalmente tempi così lunghi per effettuare la valutazione.
Se invece si tratta di una situazione sporadica, dovuta a circostanze eccezionali, si ritiene che debba essere applicata la tassazione separata.
Rammentiamo infatti che l'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 10 giugno 2020, n. 177, si è espressa come segue:
“La circolare 5 febbraio 1997, n. 23/E (cfr. anche circolare 14 giugno 2001, n. 55, par. 5.1, e risoluzione 3 dicembre 2002, n. 379/E) ha chiarito che il regime di tassazione separata non trova applicazione nei casi in cui la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo a quello di maturazione deve considerarsi fisiologica rispetto ai tempi tecnici o giuridici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi.”
Nella stessa risposta a interpello 10 giugno 2020, n. 177, l'Agenzia delle Entrate ha precisato inoltre che qualora siano erogati redditi di lavoro dipendente riferiti a periodi d'imposta precedenti per effetto di cause giuridiche previste dall’art. 17, c. 1, lett. b), del Tuir, i predetti emolumenti sono assoggettati a tassazione separata.
La lett. b) appena citata recita:
“1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: (…)
b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'articolo 47 e al comma 2 dell'articolo 46 (…)”.
24 giugno 2025
Dott. Massimo Monteverdi
Parole chiave: tassazione separata, compensi, performance
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP8606, sintomo n. QP8687
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
presentata dal dott. Angelo Maria Savazzi
Indicazioni operative per le Amministrazioni pubbliche
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