Aspettativa ex art. 110 TUEL e partecipazione alla progressione nell’area

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
03 Luglio 2025

Può partecipare ad un avviso di progressione economica 2025 un dipendente collocato in aspettativa per incarico dirigenziale presso altro ente x art.110 c. 1 già dal 2023? Nel caso, la valutazione ai fini della sua eventuale progressione economica (i cui benefici decorreranno ovviamente a partire dal suo rientro per fine contratto) si ritiene che debba essere richiesta all'ente presso il quale svolge l'incarico ex art. 110? Per l'ente di provenienza é di fatto impossibile fare la valutazione

Risposta

L’art. 110, c. 5, TUEL dispone:

5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell'incarico di cui all'articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.”

Ne segue che i due anni di aspettativa fanno comunque parte del periodo da considerare ai fini della progressione.

Ora, l’art. 14, c. 2, lett. d), n. 1), CCNL 16.11.2022 precisa che tra i criteri utilizzati per attribuire il differenziale vi è la “media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità”.

Poiché le valutazioni devono riguardare l’attività lavorativa svolta nell’ente in cui si effettua la progressione, l’ente dovrà utilizzare le valutazioni ottenute dal dipendente nel periodo che precede l’incarico ex art. 110.

Ipotizzando una progressione con decorrenza 1.1.2025, in via ordinaria le tre valutazioni devono riguardare il triennio 2022-2024.

Nel caso del dipendente citato nel quesito, si ritiene si debbano utilizzare le valutazioni del 2021, del 2022 e quella del 2023 per la parte precedente l’incarico ex art. 110.

Certamente, non si deve chiedere alcuna valutazione all’ente in cui il dipendente svolge l’incarico ex art. 110 poiché il miglioramento economico è finalizzato a “remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area”, sottintendendo: nell’ente di appartenenza.

 

 

24 giugno 2025

Dott. Massimo Monteverdi

 

Parole chiave: aspettativa, art. 110 TUEL, partecipazione, progressione economica orizzontale

Per i clienti Halley: ricorrente n. QP8607, sintomo n. QP8688

 

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