Definizione agevolata: le prossime scadenze per effettuare i pagamenti per non perdere i benefici della “Rottamazione-quater”
Agenzia delle Entrate Riscossione – 25 giugno 2025
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiUn cittadino ha versato oneri concessori per realizzare un intervento al quale ha poi rinunciato chiedendo il rimborso degli stessi. Qualora l'Ente comunale non abbia risorse sufficienti a bilancio per la restituzione dell'intera somma in un'unica soluzione è possibile la rateizzazione in due o più rate su diverse annualità?
Nel caso in cui un privato rinunci o non utilizzi il titolo edilizio (o lo stesso sia decaduto), sorge in capo alla Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 2033 c.c. (o comunque dell’art. 2041 c.c.) l’obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, in quanto il contributo concessorio è strettamente connesso all’attività di trasformazione del territorio per cui, ove tale circostanza non si verifichi, il relativo pagamento risulta privo della causa dell’originaria obbligazione di dare, cosicché l’importo versato va obbligatoriamente restituito; in tal senso la giurisprudenza è pacifica, e ciò anche in caso di utilizzo parziale del permesso di costruire.
Stante l’obbligo di provvedere a tale restituzione, il comune non può non iscrivere in bilancio la spesa relativa, provvedendo contestualmente al relativo finanziamento utilizzando una delle forme consentite per tale tipologia di spesa (a mero titolo indicativo: avanzo di amministrazione, entrate in conto capitale derivanti da alienazioni patrimoniali, entrate correnti): qualora l’ente non disponga di risorse sufficienti a coprire la totalità della spesa una eventuale rateizzazione della stessa potrà essere disposta unicamente previo accordo con il privato creditore.
25 giugno 2025
Dott. Ennio Braccioni
Parole chiave: Rateizzazione, restituzione/rimborso, oneri concessori, mancata, realizzazione, intervento edilizio
Agenzia delle Entrate Riscossione – 25 giugno 2025
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Decreto 19 giugno 2025
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
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