Dissesto: limite temporale per la competenza dell’Organismo Straordinario di Liquidazione.
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta al quesito del Dott. Daniele Lanza
QuesitiUn ente che ha dichiarato il dissesto nell'anno 2017 e che per l'anno 2017 aveva regolarmente approvato il bilancio di previsione, deve procedere con l'approvazione del rendiconto dell'anno 2017, entro il 30.04.2018? in ogni caso, in sede di riaccertamento dei residui da riportate nel rendiconto, considerando che i residui attivi relativi ad entrate correnti dovranno essere trasferiti, all' o.s.l., si può procedere ugualmente a stralciarli?
RISPOSTA:
La dichiarazione di dissesto implica una dicotomia gestionale tra la gestione passata che spetta al OSL e la gestione contemporanea che spetta all’ente locale.
La gestione contemporanea o corrente è legata all’annualità a cui si riferisce il bilancio stabilmente riequilibrato, tutto il resto spetta all’organo straordinario di liquidazione a cui compete la ricostruzione dell’attivo e passivo volta alla soddisfazione dei creditori dell’ente.
A tale scopo si rimanda ai seguenti articoli della normativa vigente:
articolo 3, comma 4, del Dlgs n. 118/2011
DOMANDA A CHIARIMENTO
Nel caso in cui un ente, con bilancio di previsione 2017 approvato regolarmente, e con dichiarazione dello stato di dissesto entro l'anno 2017, in sede di approvazione del rendiconto di bilancio 2017, in virtù dell'intervenuto dissesto, deve dare o meno copertura al disavanzo ordinario risultante nel rendiconto dell'anno 2017, cioè nel successivo bilancio stabilmente riequilibrato, si deve ripianare tale disavanzo e lo stesso disavanzo, dato che è intervenuto il dissesto, non deve ripianarsi?
RISPOSTA:
Quanto richiesto rientra nell’ambito del dissesto ed è di competenza, come nel corpo della risposta al quesito esposto, ex articolo 252 comma 4 TUEL dell'organo straordinario di liquidazione che è chiamato a:
a) rilevazione della massa passiva;
b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
c) liquidazione e pagamento della massa passiva.
Di sua competenza risulta essere anche l’approvazione del rendiconto dell’ente in dissesto. (Art. 268 bis – TUEL).
Dr. Daniele Lanza 09/04/2018
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta dell'Avv. Elena Conte
Ministero dell’Interno - Circolare DAIT n.23 del 7 aprile 2025
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – 2 aprile 2025
Ministero dell’Interno – Comunicato n.2 del 28 marzo 2025
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