Trattamento economico reperibilità in giorno feriale (ponte) chiusura uffici
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
INPS – Messaggio n. 1966 del 20 giugno 2025
Servizi Comunali Trattamento economico1.Corresponsione d’ufficio e a domanda
Con il presente messaggio si comunica che con la mensilità di luglio 2025 l’Istituto eroga la somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima, di cui all’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come modificato dall’articolo 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
La corresponsione della quattordicesima è effettuata d’ufficio, in via provvisoria, sulla base dei dati reddituali dell’anno 2021, per i soggetti per i quali nelle banche dati dell’Istituto sono disponibili tali dati reddituali.
A coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2025 (pensioni gestite nei sistemi integrati) o dal 1° luglio 2025 (pensioni gestite nei sistemi proprietari della Gestione pubblica ed ex INPGI 1) al 31 dicembre 2025, e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2025, che rientrano nei limiti anagrafici e reddituali normativamente previsti, la quattordicesima è, come di consueto, attribuita d’ufficio con la rata di dicembre 2025.
Quanto ai requisiti di accesso anagrafici e contributivi si rinvia alle circolari e ai messaggi pubblicati in materia dall’Istituto e, in particolare, al messaggio n. 2549 del 20 giugno 2017.
Coloro che non ricevono la quattordicesima, ma ritengono comunque di averne diritto, devono presentare apposita domanda di ricostituzione online, denominata “RICOSTITUZIONE REDDITUALE PER QUATTORDICESIMA”, accedendo al sito istituzionale dell'INPS con la propria identità digitale (SPID - Sistema pubblico di Identità Digitale – almeno di II livello, CNS - Carta Nazionale dei Servizi o CIE - Carta di identità elettronica 3.0 - o eIDAS).
In alternativa, è possibile rivolgersi agli Istituti di patronato che assicurano assistenza gratuita per la proposizione della domanda della predetta somma aggiuntiva.
2.Requisiti reddituali per l'anno 2025
2.1. Anno di riferimento del reddito
La verifica del diritto alla quattordicesima viene effettuata, in caso di prima concessione, sulla base dei criteri di cui all’articolo 35, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e, nel caso di concessione del beneficio successiva alla prima, in base ai criteri dettati dal comma 8 del medesimo articolo, come modificato dall'articolo 13, comma 6, lettere a) e b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
In questo ultimo caso devono essere presi in esame i redditi da pensione memorizzati nel Casellario centrale dei pensionati dell’anno in corso e i redditi diversi da pensione relativi all’anno precedente.
Per l’anno 2025 devono essere, quindi, valutati i seguenti redditi:
- i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, conseguiti nel 2025;
- i redditi diversi da quelli di cui al punto precedente, conseguiti nel 2024.
Per i redditi diversi da quelli da prestazione, in assenza delle informazioni relative agli anni 2025 o 2024, per le pensioni dei sistemi integrati sono stati presi in considerazione i redditi disponibili degli anni precedenti, risalendo fino all’anno 2021.
In tale caso, il diritto alla prestazione sarà accertato successivamente sulla base dei redditi a consuntivo effettivamente posseduti dal beneficiario che saranno trasmessi dall’Agenzia delle Entrate.
2.2.Limiti di reddito
Per il diritto al beneficio viene preso in considerazione il reddito annuo del richiedente; tale reddito, in relazione agli anni di contribuzione, deve essere inferiore ai limiti indicati nella tabella sottostante.
Si rammenta che dal 2017, a parità di contribuzione, gli importi vengono differenziati in base alla fascia di reddito nella quale si inquadra il beneficiario, ossia fino a 1,5 volte o fino a 2 volte il trattamento minimo (T.M.).
Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato dell’importo del beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva.
Infatti, la c.d. clausola di salvaguardia prevede che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte o a 2 volte il trattamento minimo (T.M.) e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
Si riporta di seguito la tabella dei limiti reddituali previsti per l’anno 2025.
Quattordicesima Anno 2025 (T.M. mensile: € 603,40)
Anni di contribuzione |
TM annuo x 1,5 (tabella A) |
TM annuo x 2(tabella B) |
|||
Lavoratori dipendenti |
Lavoratori autonomi |
fino a € 11.766,30 |
Tra € 11.766,31 e € 11.867,29 |
Tra € 11.867,30 e € 15.688,40 |
Oltre € 15.688,40 |
≤ 15 anni (≤ 780 ctr.) |
≤ 18 anni (≤ 936 ctr.) |
€ 437,00 |
Max € 12.203,30 |
€ 336,00 |
Max € 16.024,40 |
|
|
|
|
|
|
Lavoratori dipendenti |
Lavoratori autonomi |
fino a € 11.766,30 |
Tra € 11.766,31 e € 11.892,29 |
Tra € 11.892,30 e € 15.688,40 |
Oltre €15.688,40 |
> 15 ≤ 25 anni (≥ 781 ≤ 1.300 ctr) |
> 18 ≤ 28 anni (≥ 937 ≤1.456 ctr.) |
€ 546,00 |
Max € 12.312,30 |
€ 420,00 |
Max € 16.108,40 |
|
|
|
|
|
|
Lavoratori dipendenti |
Lavoratori autonomi |
fino a € 11.766,30 |
Tra € 11.766,31 e € 11.917,29 |
Tra € 11.917,30 e € 15.688,40 |
Oltre € 15.688,40 |
> 25 anni (≥ 1.301 ctr.) |
> 28 anni (≥ 1.457 ctr.) |
€ 655,00 |
Max € 12.421,30 |
€ 504,00 |
Max € 16.192,40 |
3. Pensioni gestite nei sistemi integrati
Rientrano nei sistemi integrati le pensioni:
3.1. Platea interessata
La somma aggiuntiva viene attribuita d’ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2025 ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 31 luglio 2025, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni.
Si rammenta che l’importo aggiuntivo non spetta sulle seguenti prestazioni:
044 (INVCIV), 077 (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESA), 010 (VOSPED), 011 (IOSPED), 012 (SOSPED), 043 (INDCOM), 127 (CRED27), 128 (COOP28), 143 (APESOCIAL), 198 (VESO33), 199 (VESO92), 200 (ESPA).
La quattordicesima non viene, inoltre, erogata per le seguenti prestazioni:
3.2. Registrazione delle attività sulla pensione
Sulle pensioni esaminate per la lavorazione è stata memorizzata la seguente movimentazione nel segmento GP1 del data base delle pensioni:
• GP1CMPNTIP il valore QA (Elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse);
• GP1FMPNTIP il valore 1;
• GP1DMPN la data di elaborazione;
• GP1CPRD il valore M2025.
Nella funzione DIARIO sono state registrate le seguenti informazioni:
Codice |
Descrizione |
0710 |
Elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse AAAA: conguaglio € 000,00 |
0711 |
Elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse AAAA: conguaglio corrisposto su pensione ccc/ssss/nnnnnnnn |
0712 |
Elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse AAAA: scartata al calcolo perxxxxxxxxxxxxxxxx |
Nel segmento GP3, sezione “CU”, del relativo database della pensione sulla quale viene attribuita la quattordicesima, viene memorizzato l’importo corrisposto nel campo:
GP3EAGG = importo della somma aggiuntiva corrisposta.
3.3. Recupero di somme dovute allo stesso titolo
Nel caso in cui il soggetto titolare di pensione abbia in corso una procedura di recupero per la quattordicesima erogata negli anni precedenti e risultata non dovuta, in tutto o in parte a seguito delle verifiche reddituali a consuntivo, sulla somma aggiuntiva del 2025 viene recuperato, in tutto o in parte, il debito residuo.
3.4. Apertura della procedura di prenotazione
La procedura “BOOKING OFFICE” consente l’erogazione della somma in argomento in modalità online.
Per l’anno 2025 la procedura viene messa a disposizione delle Strutture territoriali dalla data di pubblicazione del presente messaggio.
La procedura è messa a disposizione anche per i titolari di pensioni ex INPGI (categorie: 243, 244 e 245) in possesso dei requisiti normativamente previsti, ai quali è corrisposta la quattordicesima.
Tramite la procedura di prenotazione “BOOKING OFFICE” possono essere elaborate solo le citate pensioni di categoria 243, 244 e 245 con GP1AV91B=1.
4. Pensioni gestite nei sistemi proprietari della Gestione pubblica
4.1. Platea interessata
La somma aggiuntiva, come precedentemente richiamato, viene attribuita d’ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2025 ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 30 giugno 2025, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni.
Nella sezione “PROSPETTI EROGAZIONE PENSIONI” sono stati pubblicati gli elenchi dei seguenti soggetti:
4.2. Redditi utilizzati
Sono stati utilizzati i redditi trasmessi dagli interessati tramite domande web o inseriti dalle Strutture territoriali nell’applicativo online entro il giorno 12 maggio 2024.
In assenza di informazioni reddituali relative agli anni 2024 o 2023, per i redditi diversi da quelli da prestazione, sono stati utilizzati i redditi dell’ultima campagna reddituale elaborata, ossia i redditi dell’anno 2022.
5. Pensioni gestite nei sistemi proprietari della Gestione INPGI
La somma aggiuntiva viene corrisposta d’ufficio, in via provvisoria, sulla mensilità di luglio 2025 ai soggetti che alla data del 30 giugno 2025 hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni.
Per la verifica dei limiti reddituali sono stati utilizzati i redditi trasmessi dagli interessati o i redditi presenti nelle banche dati dell’INPS.
6. Scarto per irreperibilità
Non sono state elaborate le pensioni dei soggetti che, alla data dell’elaborazione, risultavano in condizione di irreperibilità, a eccezione dei pensionati con pagamento localizzato all’estero tramite Citibank NA, in considerazione delle attività di verifica dell’esistenza in vita svolte dalla medesima banca.
Qualora i soggetti irreperibili presentino domanda per l’attribuzione della somma aggiuntiva, deve preventivamente essere sanata la condizione di irreperibilità, secondo le indicazioni di cui ai messaggi n. 2702 del 4 luglio 2018 e n. 4567 del 6 dicembre 2018.
7. Comunicazioni ai pensionati
Il credito per la somma aggiuntiva per l’anno 2025 viene evidenziato con apposita voce nel cedolino di pensione.
Le lettere di comunicazione relative al credito per la somma aggiuntiva non vengono spedite in formato cartaceo. Il beneficiario viene informato con le seguenti modalità:
Fonte: INPS
--> Per saperne di più:
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – Circolare 28 febbraio 2025, Prot n. 3026
ARAN – Orientamento applicativo Area Funzioni Locali pubblicato in data 14 gennaio 2025 – AFL93
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