Frazionamenti catastali: novità per il deposito online presso i Comuni

FiscoOggi – 1 luglio 2025

Servizi Comunali Amministratori locali Gestione del territorio Semplificazione

07 Luglio 2025

Operative, dal 1° luglio, le previsioni normative e le procedure organizzative e tecnologiche che introducono nuove modalità telematiche per il deposito presso i Comuni degli atti di aggiornamento cartografici relativi ai frazionamenti di particelle del catasto terreni, che riducono in modo significativo gli adempimenti dei tecnici professionisti.

 

Lo scenario normativo

L’attestazione nel modello unico informatico catastale del deposito effettuato presso i Comuni per gli atti di frazionamento - attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dei tecnici professionisti - è un adempimento già previsto dal comma 5 dell’articolo 30 del Dpr 380/2001, del “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.

Tale adempimento è preordinato all’approvazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, di questi atti di aggiornamento catastale, e consente agli enti comunali di effettuare sin da subito le verifiche necessarie, finalizzate a contrastare il fenomeno della lottizzazione abusiva.

Il recente articolo 25 del Dlgs n. 1/2024 di “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, ha introdotto il comma 5-bis al citato articolo 30 del Testo unico per l’edilizia, semplificando non poco il processo di deposito presso i Comuni degli atti di aggiornamento catastale che comportano il frazionamento dei terreni, attribuendo questo compito direttamente all’Agenzia delle entrate, secondo modalità telematiche.

 

Le nuove modalità di deposito da parte dell’Agenzia

A decorrere dal 1° luglio 2025 il deposito presso i Comuni degli atti di frazionamento catastale - redatti col software PreGeo - propedeutico alla registrazione degli stessi in Catasto, non è più eseguito dai tecnici professionisti incaricati dai proprietari immobiliari, bensì dall’Agenzia delle entrate, secondo una nuova modalità interamente automatica e telematica, e utilizzando un’area di deposito dedicata del “Portale per i Comuni”.

L’Agenzia delle entrate dà quindi notizia al Comune competente per territorio dell’avvenuto deposito, mediante l’inoltro automatico di un messaggio di posta elettronica certificata. Tali comunicazioni sono inviate dalla casella Pec dell’Agenzia delle entrate, unica a livello nazionale, a funzionamento automatico e di tipo no-reply. L’indirizzo è depositofrazionamenticatastali@pec.agenziaentrate.it, ed è gestito dalla direzione centrale Servizi catastali, cartografici e di Pubblicità immobiliare dell’Agenzia.

Dal punto di vista giuridico, la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio, che l’amministrazione catastale riceve dal sistema di posta certificata del Comune, sostituisce l’attestazione di avvenuto deposito presso l’ente e perfeziona, quindi, il processo previsto dalla norma.

Da quel momento, il frazionamento PreGeo può essere approvato dall’Agenzia e registrato nelle proprie banche dati catastali, cartografica e censuaria.

 

La nuova release del software “PreGeo”

Per dare piena attuazione alla nuova disciplina sul deposito telematico dei frazionamenti catastali, l’Agenzia delle entrate ha emanato la risoluzione n. 40/E del 9 giugno 2025, con cui è stata rilasciata la nuova versione del software PreGeo 10.6.5, che rende compatibili le procedure di aggiornamento della cartografia catastale con la nuova modalità di deposito.

La nuova release PreGeo 10.6.5 - APAG 2.15 del 9 giugno 2025 - obbligatoria per gli atti presentati a decorrere dal 1° luglio 2025, è pubblicata sul sito internet dell’Agenzia, e può essere scaricata dai tecnici professionisti incaricati dai proprietari immobiliari alla redazione degli Atti geometrici di aggiornamento.

 

Le novità nel “Portale per i Comuni”

La risoluzione n. 40/E ha previsto, inoltre, il rilascio di specifiche funzionalità sul “Portale per i Comuni” in virtù delle quali ogni Comune è totalmente autonomo nelle attività di propria competenza, mediante l’accesso all’area dedicata al “Deposito Telematico degli atti PreGeo” del Portale ove sono depositati gli atti di frazionamento con le informazioni sul relativo iter di approvazione, nonché alle funzionalità “Domicili Digitali Deposito Pregeo” dove può gestire autonomamente l’indicazione del proprio domicilio digitale, presso cui ricevere le comunicazioni di avvenuto deposito.

Il domicilio digitale dei Comuni, utilizzato per le comunicazioni di avvenuto deposito aventi valore legale, è registrato in Ipa, l’Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, istituito dal codice dell’Amministrazione digitale e gestito da Agid, l’Agenzia per l’Italia Digitale.

 

I vantaggi delle nuove procedure di deposito

Le nuove modalità garantiranno un consistente risparmio di tempo e di costi per la collettività.

I tecnici professionisti non dovranno più provvedere, autonomamente e preliminarmente alla presentazione in Catasto, al deposito degli atti presso il Comune, beneficiando, quindi, di una procedura amministrativa dematerializzata e semplificata che coinvolge l’Agenzia delle entrate e i Comuni.

Questi ultimi, da parte loro, non dovranno impegnare risorse per attestare l’avvenuto deposito dei frazionamenti e per gestire l’eventuale documentazione cartacea o le comunicazioni ricevute dai tecnici professionisti.

E non mancheranno vantaggi anche per l’Amministrazione catastale, che non dovrà più verificare le dichiarazioni rese dai tecnici circa l’avvenuto deposito, assolvendo autonomamente e automaticamente a questo obbligo.

Alla luce di quanto detto, il nuovo servizio di deposito presso i Comuni degli atti di frazionamenti catastali ambisce a portare grande utilità sia ai professionisti, sia agli enti comunali che sull’Area dedicata del “Portale per i Comuni”, con modalità estremamente semplificate, potranno attingere a tutte le informazioni utili nell’azione di verifica e di contrasto agli eventuali fenomeni di lottizzazioni abusive.

 

 

Fonte: FiscoOggi

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