Acquisto della cittadinanza dei minori nati all’estero, figli di cittadini naturalizzati italiani

Un'analisi tra articolo 3-bis e articolo 14 della legge n. 91/1992

Servizi Comunali Anagrafe Cittadinanza Stato civile Stranieri
di Piola Tiziana
07 Luglio 2025

 

Uno degli aspetti più delicati della recente riforma in materia di cittadinanza, e oggetto di frequente incertezza applicativa, riguarda il rapporto tra l’articolo 3-bis (come modificato dalla legge n. 74/2025) e l’articolo 14 della legge n. 91/1992: si tratta dell'acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori nati all’estero da genitori che si sono naturalizzati italiani.

Molti operatori, infatti, rischiano di applicare in modo automatico l’articolo 14 anche in casi in cui il minore, pur convivente con il genitore naturalizzato, non può dirsi rientrante nel perimetro applicativo della norma, perché non sono rispettati i presupposti stabiliti in via preliminare dall’articolo 3-bis.

È essenziale partire da un principio chiave: non è mai cittadino italiano un minore nato all’estero, in possesso di un’altra cittadinanza, salvo che ricorrano le condizioni specifiche previste dall’articolo 3-bis. Questo vale anche nei casi in cui il genitore abbia acquisito la cittadinanza italiana. Di conseguenza, prima di applicare l’articolo 14 a tali minori, è necessario verificare se si siano realizzate le condizioni poste dalla lettera d) dell’articolo 3-bis.

La norma, a una prima lettura, sembrerebbe richiedere che:

  • il genitore sia già cittadino italiano prima della nascita del figlio, e
  • abbia risieduto in Italia per almeno due anni consecutivi dopo il giuramento e prima della nascita del figlio.

Questa interpretazione, però, porta a una contraddizione logica: se il genitore fosse già cittadino italiano al momento della nascita del figlio, quest’ultimo sarebbe italiano iure sanguinis, in forza dell’articolo 1, senza necessità di richiamare né l’articolo 14 né il 3-bis. Inoltre, il requisito della residenza “da cittadino italiano” non può precedere la nascita del figlio, se quest’ultima è avvenuta prima del giuramento del genitore.

Per evitare che la norma resti inapplicabile in un gran numero di casi, è necessario adottare una lettura funzionale, che tenga conto della finalità sostanziale della disposizione: garantire un forte legame tra il genitore e il territorio italiano. In quest’ottica, si potrebbe ritenere sufficiente che il genitore:

  • abbia maturato due anni di residenza continuativa in Italia da cittadino italiano, e
  • dimostri un contesto stabile di radicamento territoriale, anche in un periodo antecedente alla nascita del figlio (ad esempio, da cittadino straniero) e quindi sia stato residente in Italia due anni prima della nascita del figlio.

 

Caratteristiche dei due periodi:

  • I due periodi di residenza non devono essere consecutivi tra loro: può esserci una discontinuità temporale anche ampia tra la fine del primo periodo e l’inizio del secondo. Non è richiesta continuità complessiva, ma continuità interna a ciascun periodo.
  • Ciascun periodo deve avere una durata minima di due anni ed essere continuativo, cioè senza interruzioni significative.
  • Il primo periodo, svolto da cittadino straniero, può essersi verificato anche molti anni prima della naturalizzazione e non deve essere necessariamente vicino alla data di nascita del figlio. È sufficiente che sia un periodo effettivo, legalmente documentabile e continuativo di almeno due anni.
  • Il secondo periodo, svolto da cittadino italiano, deve avvenire dopo il giuramento che perfeziona l'acquisto della cittadinanza italiana, ma non è necessario che sia immediatamente successivo ad esso. Può anche intercorrere anni dopo la naturalizzazione, purché si tratti comunque di due anni continuativi, documentati e legalmente rilevanti.

Questa interpretazione valorizza la ratio della norma, evitando automatismi eccessivamente restrittivi e consentendo l’accesso alla cittadinanza solo nei casi in cui vi sia un effettivo inserimento familiare e sociale nel territorio italiano.

E quindi in base ad un orientamento espresso in alcuni pareri del Ministero dell'Interno, forniti ad alcuni comuni, si amplia l'applicazione dell'articolo 3-bis.

Una volta verificata la condizione posta dall’art. 3-bis, lett. d), è allora possibile applicare l’articolo 14. Nella nuova formulazione, questo articolo non prevede più la sola convivenza come elemento sufficiente. Sono ora richiesti:

  • almeno due anni di residenza legale continuativa del minore in Italia alla data del giuramento del genitore, oppure
  • che il minore, se ha meno di due anni, sia residente legalmente in Italia dalla nascita.

 

In entrambi i casi, è comunque necessaria la convivenza effettiva con il genitore al momento dell’acquisto della cittadinanza.
Perciò:

  • Se il figlio minore è nato in Italia, e ha un’altra cittadinanza, si applica direttamente l’art. 14.
  • Se è nato all’estero e apolide, e risiede legalmente in Italia convivendo con il genitore, si applica comunque l’art. 14.
  • Se è nato all’estero e ha già un’altra cittadinanza, occorre verificare prima la condizione dell’art. 3-bis, lett. d): in mancanza, l’art. 14 non è applicabile.

L’applicazione coordinata delle due norme è dunque imprescindibile per garantire correttezza amministrativa e, al tempo stesso, evitare che minori nati all’estero si vedano ingiustamente precluso il diritto alla cittadinanza italiana a causa di letture eccessivamente formalistiche o semplificate.

In ogni caso, qualora il minore non possa beneficiare dell’acquisto automatico della cittadinanza, rimane aperta la strada della naturalizzazione ordinaria, una volta raggiunta la maggiore età, ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 91/1992. In particolare, può essere valutata, anche in via estensiva e costituzionalmente orientata, l’applicazione dell’art. 9, lett. b), nei confronti di figli maggiorenni conviventi con il genitore italiano, con almeno cinque anni di residenza in Italia successivi alla naturalizzazione del genitore.

La riforma, nel suo insieme, segna un passaggio importante: non nega il diritto alla cittadinanza, ma impone condizioni di maggiore stabilità e radicamento, in coerenza con una visione della cittadinanza come legame effettivo con la Repubblica italiana.


--> Per saperne di più:

Indietro

Approfondimenti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×