Congedi parentali: Aggiornamento del servizio internet “Domande di maternità e paternità”. Rilascio della funzionalità “Consulta contatori congedo parentale”
INPS – Messaggio n. 2078 del 30 giugno 2025
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiUna dipendente area tecnica chiede un comando, ed è attualmente in congedo per maternità (non obbligatorio). La responsabilità delle due aree tecniche è attribuita a un Funzionario Tecnico, assunto ai sensi dell'ex art 110 TUEL a 9h/settimanali, con due soli geometri a supporto. È possibile autorizzare il comando senza incidere sulla capacità assunzionale, e senza generare una responsabilità erariale, visto che comunque si dovrà cercare altro personale?
Il comando richiede il nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza del dipendente che, evidentemente, deve tenere conto delle proprie esigenze organizzative. La finalità della disposizione che legittima tale istituto (art. 30, comma 2-sexies, D.Lgs. 165/2001) è quella di consentire ad una Amministrazione di utilizzare in assegnazione temporanea, personale di altre amministrazioni, per un periodo non superiore a tre anni, al fine di far fronte a “motivate esigenze organizzative”. Nel caso prospettato nel quesito non si comprende come possa essere richiesto l’accesso a tale istituto nel mentre la dipendente si trovi in congedo parentale (seppur non obbligatorio), considerato che le motivate esigenze organizzative possono essere soddisfatte nella misura in cui la dipendente sia in servizio.
Dal punto di vista dell’Amministrazione di appartenenza della dipendente non sembra vi siano le condizioni per il rilascio del nulla osta atteso che l’assegnazione della dipendente determinerebbe un fabbisogno strutturale, per il periodo del comando, rispetto al quale l’Amministrazione sarebbe costretta a protrarre l’incarico ex art. 110. Le valutazioni circa il rilascio del nulla osta rientrano, comunque, nella piena discrezionalità dell’Amministrazione che considererà anche l’esigenza di avere una continuità nella gestione del servizio.
Circa i profili di danno erariale, poiché nel caso di comando l’onere retributivo sarà in capo all’Amministrazione comandataria non si evincono spazi per una eventuale contestazione di un siffatto danno.
Il comando non fa venire meno il rapporto si lavoro che rimane in capo all’Amministrazione di appartenenza della dipendente e del quale occorrerà tenere conto ai fini della corretta determinazione delle capacità assunzionali che, basandosi sul principio della sostenibilità finanziaria della spesa per nuove assunzioni, non può certo espandersi come conseguenza del comando in uscita, stante la natura temporanea dell’assegnazione.
30 giugno 2025
Dott. Angelo Maria Savazzi
Parole chiave: autorizzazione, comando, dipendente, congedo maternità, capacità assunzionali
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