Revisione della concessione di servizi qualora si verifichino eventi imprevedibili e non imputabili al concessionario tali da alterarne l'equilibrio economico finanziario

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
11 Luglio 2025

Concessione di servizi concernente la Comunità Integrata per Anziani stipulata nel 2019 ed attualmente in corso di esecuzione. La concessionaria chiede la revisione della retta mensile in misura proporzionale agli aumenti stipendiali previsti dal nuovo CCNL di categoria. In che termini e in che misura si potrebbe accogliere la richiesta, modificando il contratto e disponendo l'aumento delle tariffe, visto che né negli gli atti di gara né nel contratto nulla si prevede al riguardo?

 

Risposta

Secondo la normativa e la giurisprudenza ratione temporis riferibile alla fattispecie, qualora si verifichino eventi imprevedibili e non imputabili al concessionario, tali da alterare l’equilibrio economico finanziario del contratto di concessione, ai sensi dell’art. 165 d.lgs. n. 50 del 2016, le parti sono tenute ad avviare trattative per la rideterminazione delle condizioni di equilibrio e, in caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, possono recedere dal contratto; pertanto, non esiste, e non sarebbe compatibile con i principi generali della materia, un diritto soggettivo della parte privata ad ottenere la quantità di beneficio perseguito ma impedito dall’avvenuta alterazione dell’equilibrio economico finanziario introdotto dall’evento imprevedibile in questione (cfr. in termini Consiglio di Stato, sentenza n. 7200/2023). 

Posto che la caratteristica essenziale del contratto di concessione è l’assunzione, da parte del concessionario, del cd. rischio operativo (cioè del rischio di non recuperare gli investimenti effettuati o i costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto della concessione), è evidente che il presupposto per la corretta allocazione di tale rischio nel senso predetto è costituito dalle condizioni operative cosiddette normali, e dunque dall’assenza di eventi non prevedibili e non imputabili al concessionario, tali da alterare le condizioni di ordinarie che determinano la situazione di equilibrio delle prestazioni negoziate. Ma l’art. 165 del d.lgs. n. 50 del 2016 “non garantisce il diritto ad una revisione che riconosca le condizioni pretese dalla parte privata contraente. Impone l’onere in capo ai concedenti di avviare trattative sul punto. Trattative che - ad avviso della citata giurisprudenza - la pubblica amministrazione conduce sempre dovendo avere ben presente oltre all’ordine contrattuale civilistico, l’interesse pubblico in questione”.

Si legge nella citata sentenza, infatti, che "L’onere in capo alla pubblica amministrazione è di avviare i percorsi di revisione aventi origine nei periodi di chiusura ed in attività delle strutture; non esiste, e non sarebbe compatibile con i principi generali della materia, un diritto soggettivo ad ottenere la quantità di beneficio perseguito ma impedito dall’avvenuta alterazione dell’equilibrio economico finanziario introdotto dalla pandemia. Il percorso di revisione è immaginato quale strumento, che la pubblica amministrazione non può evitare, di ricerca di un nuovo equilibrio tra le parti. L’evento imprevedibile è la condizione necessaria a far valere l’esistenza di una alterazione delle originarie condizioni e dunque la opportunità della ricerca di un componimento. Non è, invece, previsto nella logica e nella lettera del legislatore una sorta di diritto soggettivo in capo al contraente ad ottenere il profitto che le condizioni obiettive hanno reso non raggiungibile."

 

1 Luglio 2025

Dott. Eugenio De Carlo

 

Parole chiave: concessione, revisione, alterazione, art 165

Per i clienti Halley: ricorrente n. QS3518, sintomo n. QS3585

 

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