Modifica dei contratti di appalto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D. Lgs 36/2023

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
14 Luglio 2025

Progetto approvato in giunta. Affidato contratto di servizio controllo qualità per l'importo di € 20.000 per la durata di 12 mesi. Negli atti di indizione della procedura e nel progetto approvato si è dato conto dell'eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi. Ai sensi dell'art. 120, c. 1, lett. a) del D. Lgs 36/2023, è possibile esercitare l'opzione di rinnovo con consenso dell'o.e.?

Risposta

Certamente, atteso che l’art. 34 comma 4 del vigente Codice dei contratti pubblici, ai fini della determinazione della soglia utile a stabilire la procedura da utilizzare per gli affidamenti, contempla espressamente opzioni e rinnovi, così dimostrando la legittimità di detta ipotesi. Il citato comma, infatti, stabilisce che il calcolo dell’importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante, tenendo conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.

Secondo la giurisprudenza, l’istituto della proroga contrattuale è consentito solo se la relativa clausola venga già inserita nel bando quale opzione da esercitarsi da parte della Stazione Appaltante in favore dell’operatore economico aggiudicatario della selezione, alle condizioni fissate sin dall’inizio nella lex specialis di gara, definendosi preventivamente condizioni e termini della proroga (con modalità proporzionate all’oggetto del contratto e capaci di escludere pregiudizi alla leale concorrenza nel mercato economico di riferimento), tanto che tutti i partecipanti alla gara siano posti in grado di presentare un’offerta economica che comprenda anche l’eventuale periodo di proroga, i cui effetti quindi siano stati anch’essi oggetto della selezione.

Lo stesso articolo 120, comma 1, lett. a) richiamato nel quesito, consente le modifiche contrattuali, a prescindere dal loro valore monetario, se previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione.

Si aggiunge che anche al comma 10 del predetto articolo 120 è previsto che, in caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un’opzione di proroga, il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. A quest’ultimo riguardo il MIT nel parere in risposta al quesito del 30/01/2025, n. 3014 ha chiarito che nei documenti di gara può essere prevista l’opzione di proroga di cui all'art. 120 comma 10 d.lgs. n. 36/23, che determina mera estensione della scadenza del contratto. Qualora l'opzione venga esercitata dalla stazione appaltante, obbliga l’appaltatore ad eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti dal contratto o, se invece specificamente previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. I limiti temporali sono quelli stabiliti nei documenti di gara.

 

 

2 Luglio 2025

Dott. Eugenio De Carlo

 

Parole chiave: rinnovo, art 120, modifica, appalti, esecuzione

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