Comune assegnatario risorsa concorso Coesione, e stabilizzazione da parte di altro Ente

Risposta del Dott. Matteo Barbero

Quesiti
di Barbero Matteo
15 Luglio 2025

Il Comune è stato assegnatario di una risorsa vincitrice del concorso Coesione 2022 (GU n.82 del 15-10-2021) nella qualifica FG/COE a tempo determinato di 36 mesi e per ore 36 settimanali. L'Ente al momento pare non poter procedere alla stabilizzazione, per impossibilità legata a limiti assunzionali. Si chiede, visto l'art. 50, comma 17-bis del DL 24 febbraio 2023, n. 13 se è possibile per altro Comune interessato, benché non assegnatario, procedere alla stabilizzazione.

Risposta

La norma citata recita (evidenziazioni aggiunte): (…) le regioni, le province, le città metropolitane e gli enti locali, ivi comprese le unioni di comuni, assegnatari del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, possono procedere, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i ventiquattro mesi di servizio possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione”.

Dalla formulazione letterale pare evincersi che tale disciplina valga solo per gli enti “assegnatari” e che il penultimo periodo debba intendersi esclusivamente a beneficio dei medesimi, consentendo di computare nell’anzianità anche quella maturata dai dipendenti presso altri enti.

Non pare invece consentito procedere alla stabilizzazione da parte di enti diversi.

Si suggerisce, però, di formulare il quesito anche ai competenti organi ministeriali. 

 

 

3 luglio 2025

Dott. Matteo Barbero

 

Parole chiave: assegnatario, concorso Coesione, qualifica FG/COE, tempo determinato, stabilizzazione, altro Ente

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