Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
QuesitiRiceviamo dal Comune di residenza della sposa, delega per la celebrazione di matrimonio civile presso il nostro Comune, in quanto la Sala Ricevimenti scelta dagli sposi, è Casa Comunale.
Durante la preparazione dell'atto ci si rende conto che le pubblicazioni sono state eseguite parzialmente, nello specifico non sono state inoltrate al Consolato italiano (sposo italiano residente all'estero).
Cosa fare? È possibile sanare la situazione?
L’articolo 53 comma 2 del dPR 3 novembre 2000, n. 396, dispone che “Quando uno degli sposi ha la residenza all’estero, l’ufficiale dello stato civile cui ne è fatta richiesta in Italia fa eseguire la pubblicazione alla competente autorità diplomatica o consolare nei modi previsti dall’art. 11, comma 3, del DPR 5 gennaio 1967, n. 200”.
Quindi, le pubblicazioni dovevano essere eseguite oltre che nel comune di residenza della sposa anche presso la competente autorità diplomatica o consolare italiana all’estero.
L’articolo 99 del codice civile, prevede che “Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione".
È certamente possibile sanare la situazione qualora vi fossero i tempi tecnici per far si che l’ufficiale dello stato civile del comune di residenza della sposa richieda urgentemente l’affissione delle pubblicazioni al Consolato competente e di reinoltrarvi la delega completa.
Se i tempi non ci fossero, altre soluzioni per sanare la situazione non vi sono.
Il ruolo e la funzione dell'ufficiale dello stato civile è quella di svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa, e celebrare un matrimonio senza pubblicazioni “complete” potrebbe rischiare la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 134 del Codice civile.
Detto articolo prevede una sanzione pecuniaria da 41 a 206 euro a carico degli sposi e dell'ufficiale dello stato civile che hanno celebrato il matrimonio senza che la celebrazione sia stata preceduta dalla prescritta pubblicazione.
Il matrimonio formato senza pubblicazioni sarà perfettamente valido ed efficace in quanto tra le cause di nullità del matrimonio non è contemplata la mancanza o la incompiutezza delle pubblicazioni, ma i coniugi e l’ufficiale dello stato civile celebrante potrebbero subire una sanzione pecuniaria da parte della Prefettura alla quale occorrerà fare apposita segnalazione.
Non celebrare il matrimonio ci si esporrebbe a richieste di danni da parte degli sposi, richiesta che sarà certamente maggiore dell’eventuale sanzione prevista dall’articolo 134 del Codice Civile.
4 Luglio 2025
Andrea Dallatomasina
Parole chiave: matrimonio, pubblicazioni, consolato, AIRE
Per i clienti Halley: ricorrente n. QD3865, sintomo n. QD3902
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
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