Obbligo di contestazione o notifica del verbale per violazione dell’art. 192, comma 1, C.d.S.
Risposta del Dott. Giovanni Suppa
Risposta dell'Avv. Elena Conte
QuesitiPer i ricorsi avverso ingiunzioni di pagamento, scaturite da infruttuoso decorso dei termini per pagamenti e opposizioni a verbali cds, se il valore della causa supera i 1.100 euro, per la costituzione in giudizio è necessaria l'assistenza di un avvocato per il ricorrente e per il resistente (Amministrazione)? Costituisce causa di inammissibilità del ricorso?
L’art. 7 del d. lgs. 150/2011, nel disciplinare il giudizio di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, al comma 8 espressamente prevede che “Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. L'amministrazione resistente può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati”.
Specularmente l’art. 6 del medesimo d. lgs. prevede, per le ordinanze ingiunzione emesse in materia di sanzioni amministrative, che Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto può farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto”.
Già nel regime previgente nella materia de qua erano stati elaborati i seguenti principi:
- qualora l'autorità amministrativa sia rappresentata in giudizio da un funzionario delegato, non sono applicabili la disciplina della procura al difensore ed i relativi principi, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini della regolarità della costituzione del delegato, la sottoscrizione dell'atto e l'espressa dichiarazione di stare in giudizio nella qualità; ciò in conformità del principio secondo cui l'investitura dei pubblici funzionari nei poteri che dichiarano di esercitare nel compimento degli atti inerenti il loro uffici si presume, costituendo un aspetto della presunzione di legittimità degli atti amministrativi (Cass. Civ., 6 - L, 16.9.2011, N. 19027);
- nelle cause di opposizione a sanzioni amministrative, l'art. 23, comma 4, della L. n. 689 del 1981 abilita a stare in giudizio direttamente l'organo che ha emesso il provvedimento impugnato, in persona del soggetto che è investito della sua titolarità, ovvero di suoi delegati, secondo gli atti amministrativi di investitura, i quali, anche se hanno forma scritta, non sono equiparabili alla procura di cui all'art. 83 c.p.c.; ne consegue che ad essi non sono applicabili la disciplina della procura al difensore e i relativi principi, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini della regolarità della costituzione in giudizio del delegato del Prefetto, la sottoscrizione (non contestata nel caso di specie) della comparsa di risposta e la sua espressa dichiarazione di stare in giudizio in tale sua qualità (Cass. Civ., I, 21.9.2006, N. 20441);
- l'art. 23 della L. 24 novembre 1981, n. 689, che consente all'autorità, che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione, di stare personalmente nel relativo giudizio di opposizione, avvalendosi anche di propri funzionari appositamente delegati, comporta soltanto, ai fini della regolarità di tale delega, che la stessa provenga dall'organo dotato della rappresentanza esterna dell'ente e, quindi, ove si tratti di un Comune, dal Sindaco.
È bene ricordare, inoltre, che, se il giudice rileva un difetto di rappresentanza, è tenuto a concedere un termine per la regolarizzazione (art. 182 c.p.c.)
04 luglio 2025
Avv. Elena Conte
Parole chiave: Assistenza, avvocato, ricorsi, ingiunzione di pagamento
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Risposta del Dott. Giovanni Suppa
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