Rettifica di nome e cognome di cittadina straniera nell'atto di nascita del figlio con l'attestazione consolare di esatte generalità

Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
17 Luglio 2025

Una cittadina straniera è stata identificata nell'atto di nascita del figlio, nato in Italia nel 2007 fuori dal matrimonio, con il cognome da sposata e uno solo dei due nomi con cui è iscritta in anagrafe.

Con sentenza di divorzio del 2016 la cittadina riprende il cognome da nubile con rettifica generalità in anagrafe dell'allora comune di residenza.

Ora chiede la rettifica del cognome nell'atto di nascita del figlio presentando attestazione consolare di esatte generalità che la identificano con cognome da nubile e due nomi (si dice che la signora ROSSI Maria Giovanna e VERDI Maria Giovanna s'identificano nella stessa persona fisica le cui esatte generalità sono: Cognome ROSSI, cognome da nubile, e Nome Maria Giovanna, nata a...).

Quindi, si chiede se si possa fare l'annotazione su un atto precedente alla sentenza di divorzio e se si possa correggere anche il nome nell'atto di nascita della figlia che non è oggetto di attestazione consolare (nel senso che non si dice che la signora generalizzata con un solo nome corrisponde alla signora generalizzata con due nomi).

 

Risposta

I diritti della personalità, fra cui viene comunemente annoverato il diritto al nome, sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; in altri termini, solo le autorità dello stato di appartenenza del cittadino straniero sono competenti ad attestare le esatte generalità con cui quest’ultimo deve essere identificato, anche al di fuori dello stato d’origine.

Al riguardo, occorre sottolineare che il mantenimento dell’identità del cittadino straniero appare pienamente in armonia con i principi vigenti in materia di diritto all’identità personale che, rientrando tra quelli della personalità, va regolata dalla Legge nazionale del soggetto.

Tale principio di carattere generale è contenuto nella Convenzione firmata a Monaco il 5 settembre 1980, ratificata dall’Italia con Legge 19 novembre 1984, n. 950, ove si stabilisce all’articolo 1 che “i cognomi e i nomi di una persona vengono determinati dalla Legge dello Stato di cui è cittadino. A questo solo scopo le situazioni da cui dipendono i cognomi e i nomi vengono valutate secondo la legge di detto Stato.”

Questo disposto è stato successivamente ribadito dalla Legge 31 maggio 1995, n. 218, recante “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato” ed in particolare l’articolo 24 comma 1 che in materia di diritti della personalità dispone “L'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto” stabilendo che sia la legislazione dello Stato di appartenenza a regolarne la materia.

La Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento Affari Interni e Territoriali 25 Luglio 2003 n. 20 prot. 03005889-15100/325, avente ad oggetto "Iscrizione anagrafica cittadini stranieri" è l'unica fonte tuttora esistente che mette un punto fermo nella intricata questione della registrazione dei dati relativi ai cittadini stranieri affermando che le generalità del cittadino straniero vanno desunte, in primis, dal passaporto (o carta d’identità valida per l’espatrio).

La modifica degli elementi identificativi (cognome, nome, data e luogo di nascita) di cui cittadino straniero che subisce una modifica, per coerenza, dovrà essere riportata anche negli atti dello stato civile in cui compare quella persona, per far sì che la certificazione (di Stato Civile e di anagrafe) riporti sempre il dato esatto al momento dell'emissione.

Pertanto, previa richiesta dell’interessata a cui allegherà copia dell’attestazione consolare di esatte generalità e copia fotostatica di un documento d’identità (passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio) rilasciato dallo stato estero ed in corso di validità in cui emergano le nuove generalità, occorrerà eseguire un’annotazione a margine dell’atto di nascita del figlio nato nel 2007 utilizzando la formula 160, opportunamente adattata, che potrebbe essere del seguente tenore:

….... (nome e cognome), madre di ..., ha assunto il nuovo cognome ..., come da attestazione n. …. del …. Rilasciata dal …………….. (indicare l’autorità straniera che ha emesso il provvedimento).

Eseguita l’annotazione sull’atto di nascita si procederà anche all’aggiornamento del campo maternità sulla scheda AP.5 del figlio.

 

 

7 Luglio 2025

Andrea Dallatomasina

 

Parole chiave: straniero, generalità, atto di nascita, rettifica

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