Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
QuesitiUna ragazza straniera maggiorenne ci chiede la correzione del suo atto di nascita perché al momento della nascita è stata riconosciuta dalla sola madre, e quindi ha acquisito il cognome materno.
Abbiamo l'atto di nascita in P.I Serie A nel nostro Comune.
Ci porta l'attestazione consolare dove la ragazza, a seguito di riconoscimento paterno fatto all'estero, ha cambiato cognome. A questo punto ci chiede l'annotazione di cambiamento cognome sull'atto di nascita. Come procedere e quale formula utilizzare?
Il riconoscimento è un atto mediante il quale uno o entrambi i genitori trasformano il fatto della procreazione (di per sé insufficiente per creare un rapporto giuridico) in uno stato di filiazione (figlio riconosciuto) che è rilevante per il diritto.
Il riconoscimento è fatto nell’atto di nascita o, successivamente alla nascita, con una apposita dichiarazione resa all’ufficiale dello stato civile (articoli 42 e seguenti del dPR 3 novembre 2000, n. 396) o contenuta in un atto pubblico o in un testamento (articolo 254 del Codice Civile).
Essendo atto personalissimo, gli effetti del riconoscimento si producono soltanto nei confronti del genitore che riconosce il figlio eventuali ed indicazioni relative all’altro genitore sono prive di effetti (articolo 258 del Codice Civile).
Trattandosi di riconoscimento di cittadino straniero da parte di cittadino straniero, oltre alla normativa sul riconoscimento fuori dal matrimonio prevista dagli articoli 250, 254 e 258 del Codice Civile, occorre considerare anche gli articoli 33 e 35 della Legge 31 maggio 1995, n. 218, sia rispetto alla forma del riconoscimento che rispetto alla capacità del genitore di poterlo effettuare.
Il Massimario per l'ufficiale dello stato civile, ed. 2014, al paragrafo 6.2.1 (pagina 69) recita testualmente “Sempre nel caso di bambino nato in Italia da genitori entrambi stranieri ed inizialmente riconosciuto dalla sola madre, successivamente riconosciuto anche dal padre nello Stato estero di cui è cittadino, ai fini dell’annotazione di tale ultimo riconoscimento a margine dell'atto di nascita esistente in Italia, sarà sufficiente – visto il dettato dell’art. 35 della legge 218/1995 – che venga presentata apposita istanza da parte di uno dei genitori, con allegata documentazione rilasciata dal predetto Stato dalla quale risulti il riconoscimento già avvenuto ed il cognome spettante al minore a seguito di ciò.”
Quindi in caso di riconoscimento di filiazione naturale, fatta all'estero, di minore straniero da parte di cittadino straniero, trova applicazione l'articolo 35 della Legge 31 maggio 1995, n. 218, dove viene sancita l'applicabilità della legge nazionale della figlia al momento della nascita o, se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento. In tal caso verrebbe applicata la legge straniera e l'ufficiale di stato civile italiano si limiterebbe a prendere atto di quanto avvenuto all'estero acquisendo agli atti l’atto di riconoscimento effettuato all’estero, debitamente tradotto e legalizzato, ed annotandolo sull'atto di nascita della minore (adattando la formula 147 del D.M. 5 aprile 2002).
147 Annotazione di riconoscimento di un figlio naturale per dichiarazione resa in un atto pubblico o in un testamento (art. 254 cod. civ. e art. 49, c. 1, lettera k), DPR 396/2000)
... (nome e cognome) è stat... riconosciut... quale figli... naturale da ... come da dichiarazione contenuta nel (specificare l’atto pubblico o il testamento con tutte le indicazioni che valgono a identificarlo)…assumendo il cognome ………….
7 Luglio 2025
Andrea Dallatomasina
Parole chiave: atto di nascita, riconoscimento, cognome, cambio, annotazione, straniero
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