Approvato un emendamento per risolvere le criticità relative all’utilizzo degli autovelox
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 3 luglio 2025
Risposta del Dott. Giovanni Suppa
QuesitiIl Comune è attraversato da strada provinciale, nel centro abitato il limite è 50 km/h, con ord. sindacale del 2018 è stato imposto il limite 30 km/h per i mezzi pesanti (sup. 35 q.li). Il rilevatore velocità EnVES 1605 (appr. 21/06/21) è mobile ma installato su palo fisso, rileva auto e veicoli pesanti e funziona solo se presidiato da agente, si attiva tramite tablet. Sulla strada non c'è nessun decreto Prefetto che autorizza la contestazione da remoto. Si chiede se è possibile fare i rilievi.
Il D.M. 11/04/2024 ha introdotto una disciplina organica e sistematica circa la collocazione e l’utilizzo dei dispositivi per il rilevamento a distanza delle violazioni dell’art. 142 C.d.S., specificando modalità operative, classificazioni delle postazioni e presupposti per l’accertamento differito.
Per rilevamento a distanza si intende l'accertamento della violazione non nell’immediatezza del fatto, ma in un momento o luogo successivo, basato su dati e immagini registrati. In questo caso, la contestazione è differita, ai sensi dell’art. 201 C.d.S.
Il citato decreto non si applica alla contestazione immediata, che resta disciplinata dal Decreto Minniti e dalla precedente normativa.
Il decreto distingue tra:
Il decreto chiarisce che la contestazione differita dovrebbe avvenire solo da postazioni fisse. Le postazioni mobili possono essere usate per contestazione differita solo quando la collocazione fissa sia oggettivamente impossibile, previa adeguata istruttoria e autorizzazione del Prefetto.
Nel contesto urbano (come nel caso in esame), l’uso di postazioni per la contestazione differita è subordinato a requisiti stringenti:
Alla luce del nuovo decreto, nel caso in esame:
Alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal D.M. 11 aprile 2024, si conferma e si rafforza la conclusione che la rilevazione e contestazione differita tramite EnVES 1605, in assenza di contestazione immediata e senza decreto prefettizio autorizzativo, è illegittima.
In particolare:
Si suggerisce al Comune di:
07 luglio 2025
Dott. Giovanni Suppa
Parole chiave: Strada urbana, limite, 30 km/h, utilizzo, dispositivo EnVES 1605
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